Prestazione professionale gratuita e responsabilità
07 Febbraio 2022
Se il professionista ha eseguito la propria prestazione gratuitamente, risponde ex art. 1218 c.c. per gli eventuali errori commessi ove questi abbiano causato dei danni?
L'assenza di pattuizione di un corrispettivo non consente di per sé di escludere l'esistenza di un obbligo giuridico, inquadrabile in un contratto d'opera professionale.
Sebbene tale contratto preveda normalmente la presenza di un corrispettivo (art. 2225 c.c.), la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni evidenziato che in tema di locatio operis è possibile che le parti si accordino per la gratuità della prestazione.
Il professionista, pertanto, può anche liberamente decidere di rinunciare al compenso senza che ciò faccia venire meno l'obbligo contrattuale.
Se diversamente si escludesse l'esistenza di un rapporto contrattuale, ciò imporrebbe di ritenere responsabile il professionista ai sensi dell'art. 2043 c.c., non potendo egli non rispondere degli errori commessi causativi di danni a carico di altri soggetti solo in ragione della mancata pattuizione di un compenso, ovvero per il difetto di un rapporto contrattuale.
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