Ecco le nuove informazioni provvisorie delle Sezioni Unite penali
23 Giugno 2022
Informazione provvisoria n. 11/2022. Le Sezioni Unite penali hanno dato risposta negativa al quesito se il limite all'aumento di pena di cui alla previsione dell'art. 99, comma 6, c.p., rilevi in ordine alla qualificazione della recidiva, come previsto dai commi 2 e 4 del predetto articolo, quale circostanza ad effetto speciale, e/o influisca sulla determinazione del termine di prescrizione.
Secondo le Sezioni Unite penali, infatti, il limite di aumento di pena ex art. 99, comma 6, c.p., non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva prevista dal secondo e quarto comma del predetto articolo, quale circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., come modificati dalla l. n. 251/2005.
Informazione provvisoria n. 12/2022. Le Sezioni Unite penali hanno risposto al quesito se, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, qualora non fissato in sentenza, coincida con la data del passaggio in giudicato di quest'ultima o con la scadenza del termine, di cinque o due anni, previsto dall'art. 163 c.p.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello dell'esecuzione; nel caso in cui non venga fissato in tal modo, il termine coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 c.p. *Fonte: DirittoeGiustizia |