Sulla sottoscrizione digitale degli allegati all'impugnazione trasmessa a mezzo PEC

Luigi Giordano
30 Giugno 2022

La disciplina introdotta nell'ambito delle norme emergenziali per la proposizione dell'impugnazione a mezzo PEC prevede che gli allegati all'atto, trasmessi dal difensore in copia informatica per immagine, a pena di inammissibilità, debbano essere sottoscritti in modo digitale per conformità all'originale. Si tratta di un irragionevole adempimento formale in grado di limitare le facoltà difensive delle parti ovvero di un adempimento funzionale all'esigenza di certezza della genuinità dei documenti inviati?
La trasmissione dell'impugnazione a mezzo PEC

L'indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato, come è noto, escludeva la possibilità del ricorso alla PEC (e, ovviamente, di eventuali altri mezzi telematici)per la spedizione di una impugnazione (cfr., tra le altre, (Cass. pen. n. 50932/2017; Cass. pen. n. 21056/2018; Cass. pen., n. 24332/2015; Cass. pen. n. 52092/2019; Cass. pen. n. 3958/2020).

Sotto la spinta della pandemia, la legge 18 dicembre 2020, n. 176, convertendo con modificazioni il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ha introdotto alcune disposizioni che regolano la presentazione dell'atto di impugnazione con mezzi informatici durante il periodo emergenziale.

L'art. 24, comma 6-bis, del d.l. n. 137/2020, introdotto dalla legge di conversione, infatti, ha stabilito che “Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del c.p.p., quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale”.

Questa norma, dunque, ha chiarito che tra “gli atti, documenti e istanze”, che, ai sensi dell'art. 24, comma 4, dello stesso d.l. n. 137 del 2020, possono essere depositati a mezzo PEC, devono ricomprendersi anche gli atti di impugnazione.

Per tali atti, tuttavia, è necessario rispettare alcuni oneri formali. In particolare, l'atto di impugnazione in forma di documento digitale deve essere sottoscritto digitalmente dal difensore secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 (cioè, con firma digitale o firma elettronica qualificata, secondo le tipologie PAdES e CAdES; gli atti che sono proposti da più soggetti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante ex art. 3, comma 3, del provvedimento DGSIA citato).

La sottoscrizione con firma digitale, che si affianca all'utilizzo del solo indirizzo PEC del legale, vale ad escludere qualsiasi incertezza sulla provenienza dell'atto, permettendo la verifica necessaria ai fini della valutazione della legittimazione del proponente.

La posta elettronica certificata, in altri termini, non attribuisce la paternità del documento trasmesso, svolgendo unicamente la funzione di certificare la provenienza del messaggio dalla casella di posta del mittente e la ricezione di esso da parte del destinatario (art. 48 Codice dell'amministrazione digitale, approvato con il d.lgs. n. 82 del 2005). La paternità è attribuita dalla firma digitale che, al pari della sottoscrizione del documento cartaceo, consente di riferire l'impugnazione all'autore della stessa (Cass. sez. II, n. 43675/2021).

La trasmissione degli eventuali documenti allegati all'impugnazione

Può essere necessario che all'atto di impugnazione siano allegati atti.

In tali casi, lo stesso art. 24, comma 6-bis, del d.l. cit. dapprima indicato ha previsto che:

  • l'impugnazione deve contenere la specifica indicazione degli allegati;
  • tali allegati sono trasmessi in copia informatica per immagine;
  • la copia informatica per immagine degli allegati deve essere sottoscritta digitalmente dal difensore “per conformità all'originale”.

La norma, dunque, introduce alcuni oneri formali, chiarendo allo stesso tempo la ragione della sottoscrizione digitale degli allegati. Si tratta di atti originariamente in formato analogico, che sono trasmessi in via telematica previa estrazione di una copia informatica per immagine degli stessi con una operazione di scannerizzazione. Il difensore, per mezzo della sottoscrizione digitale, attesta la conformità della copia digitale all'originale analogico.

Non pare, in verità, che il difensore debba attestare la genuinità dell'atto analogico in suo possesso; egli dichiara soltanto la conformità della copia digitale all'atto analogico.

L'art. 24, comma 6-sexies, del d.l. n. 137 del 2020, poi, ha introdotto una specifica disciplina dei casi di inammissibilità, stabilendo che, “fermo quanto previsto dall'art. 591 c.p.p.”, nel caso di proposizione dell'atto impugnazione ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile, tra l'altro, “quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis (dunque, le copie degli allegati) non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale”.

Questa norma, dunque, ha integrato la disciplina dell'inammissibilità dell'impugnazione, presidiando il rispetto degli obblighi formali che sono stati reputati essenziali per il funzionamento del sistema con particolare riguardo non solo alla certezza della provenienza dell'impugnazione, ma anche alla conformità all'originale degli atti inviati a sostegno del gravame.

Le indicazioni della giurisprudenza di legittimità

1. La Corte di cassazione ha avuto modo di confrontarsi con le disposizioni illustrate. L'indirizzo prevalente ha accolto una impostazione secondo cui la disciplina emergenziale per la trasmissione a mezzo PEC dell'impugnazione è costituita da “norme derogatorie alle ordinarie regole delle impugnazioni penali”, che, pertanto, “devono essere applicate in modo stringente e rigoroso, con specifico riferimento alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei requisiti essenziali minimi imposti dalla legge per la validità dell'atto” (Cass. n. 10426/2022; Cass. n. 41098/2021).

Sulla base di tale premessa, diverse pronunce hanno ritenuto inammissibile l'atto di impugnazione privo della sottoscrizione digitale del difensore (Cass. n. 2874/2021, Cass. n. 43675/2021), mentre è stato affermato che non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione la mera irregolarità della sottoscrizione digitale, poiché l'art. 24, comma 6-sexies, del decreto-legge. n. 137 del 2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176 del 2020, prevede cause tassative di inammissibilità, tra le quali la lettera a) di tale disposizione indica unicamente la mancanza della sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione da parte del difensore (Cass. n. 22992/2022).

2. Quanto allo specifico tema in esame, è stato osservato che la sottoscrizione digitale degli allegati costituisce un “… onere imposto alle parti che abbiano optato per tale forma di presentazione dell'impugnazione che non può dirsi irragionevole o tale da compromettere i diritti e le facoltà difensive delle parti, qualora … riguardi documenti non ancora acquisiti agli atti del giudizio e rilevanti in relazione alla richiesta presentata dalla parte … in quanto è funzionale alla esigenza di certezza della provenienza e della genuinità degli atti di impugnazione e di quanto a essi allegato (qualora non presente in atti e rilevante ai fini della valutazione della impugnazione), che, in quanto inviati digitalmente, non sono sottoposti ad alcuna verifica da parte dell'ufficio di destinazione, e quindi richiedono, per gli allegati, una attestazione di conformità delle copie informatiche per immagine, consentita al difensore, rimanendo, comunque, rimessa alle parti interessate la scelta delle modalità di presentazione dell'atto d'impugnazione, che quindi possono evitare di soggiacere a detti oneri avvalendosi della possibilità di depositare l'atto di impugnazione e gli allegati in forma cartacea presso la cancelleria del Tribunale di cui all'art. 309 c.p.p., comma 7, come previsto dal comma 4 di tale disposizione” (così, Cass., n. 7903/2022, in una fattispecie in tema di richiesta di riesame in cui il documento allegato attestava la disponibilità di un alloggio presso il quale il ricorrente, sottoposto alla custodia in carcere, chiedeva di essere ristretto agli arresti domiciliari).

Questa decisione ha esplicitamente ritenuto ragionevole la previsione dell'onere di sottoscrizione digitale per conformità all'originale delle copie di documenti allegati all'atto di impugnazione, non presenti nel fascicolo processuale, documenti originariamente in formato analogico e convertiti in modalità digitale previa scansione. Essa sembra sottendere una opinione che ha rimarcato la netta differenza tra gli atti del procedimento e gli "allegati" agli stessi, “ossia - in buona sostanza - gli ordinari "documenti", i quali soltanto, essendo precostituiti, possono essere "trasmessi in copia informatica per immagine" (previa, dunque scansione), pur sempre sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale (Cass. n. 22191/2022).

3. La Corte di cassazione, peraltro, ha ritenuto inammissibile, in applicazione delle disposizioni illustrate, il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile al quale era stata allegata la nomina defensionale in copia non dichiarata conforme mediante sottoscrizione digitale da parte del procuratore che ha ricevuto l'incarico (Cass. n. 10426/2022).

In questo caso, la sanzione è seguita alla mancata attestazione della conformità all'originale della copia di un atto che doveva essere presente nel fascicolo processuale o che era destinato a farvi parte, sicché la Corte ha mostrato di non trarre particolari conseguenze sul piano della disciplina normativa dalla differenza dapprima evidenziata tra i documenti di cui all'art. 234 c.p.p. e gli atti del procedimento.

4. Seguendo la medesima prospettiva delineata dalle decisioni che sono state illustrate, è stato osservato che i requisiti tecnici enucleati dalla normativa emergenziale sono stati disciplinati in analogia a quanto già previsto per il processo civile telematico regolato dal d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, e dal regolamento di cui al decreto Ministero Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e sono stati posti a presidio del rispetto delle garanzie sostanziali che la normativa processuale deve assicurare alla valenza processuale dell'atto informatico di parte trasmesso mediante la posta elettronica certificata.
“Il difetto o l'irregolarità della certificazione informatica della riferibilità dell'atto al suo autore (firma digitale), della provenienza dell'atto da detto soggetto (intestazione della casella PEC), della abilitazione del difensore (presenza nel REG.IND.E. - registro informatico degli indirizzi elettronici), della riferibilità all'ufficio giudiziario della casella di destinazione (provvedimento dirigenziale contenente l'elenco degli indirizzi elettronici degli uffici giudiziari abilitati), della completezza e integrità degli atti inviati (firma digitale degli allegati), non pongono soltanto in dubbio l'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo processuale che la legge gli affida, ma ne determinano l'inesistenza giuridica” (Cass. n. 41098/2021).
Tali carenze o vizi vulnerano la stessa esistenza dell'atto creato e spedito in forme diverse da quelle stabilite dalla normativa emergenziale che introduce una deroga, da interpretarsi, come è stato già osservato, in senso restrittivo rispetto alle ordinarie regole processuali in ragione dell'eccezionalità delle condizioni che ne hanno giustificato l'adozione, ai normali schemi formali di proposizione dell'impugnazione, sicché può affermarsi che l'impugnazione che difetti di detti specifici requisiti non viene di fatto ad esistenza (Cass. n. 41098/2021).

5. La Corte di cassazione, infine, ha precisato che tra i documenti allegati, la cui copia informatica deve presentare la sottoscrizione digitale del difensore, non è ricompreso il provvedimento impugnato. È stato rilevato che l'invio a mezzo posta elettronica, in allegato all'atto di impugnazione, di una copia del provvedimento impugnato (nella specie, una copia dell'ordinanza impugnata) è del tutto superflua (e non produce alcun effetto) e non può incidere sulla rituale proposizione dell'impugnazione, a nulla rilevando che essa non sia stata sottoscritta digitalmente (Cass. n. 10721/2021).

Qualche osservazione de iure condendo

Le disposizioni della legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 del 2020 e l'elaborazione giurisprudenziale sulle stesse possono assumere un rilievo in vista degli interventi sulle norme del codice di rito che disciplinano l'impugnazione necessari per attuare la legge delega n. 134 del 2021.
Esse, difatti, hanno anticipato qualche aspetto della digitalizzazione del processo penale che si intende realizzare.

L'art. 1, comma 5, lett. a), di tale legge, in particolare, stabilisce il criterio direttivo per il decreto legislativo di attuazione secondo cui, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito di atti deve essere effettuato con modalità telematiche. Ne deriva che anche l'atto di impugnazione deve essere trasmesso con le stesse modalità.

Non sembra che il legislatore delegato possa prescindere dal prevedere che gli eventuali documenti allegati debbano essere muniti della sottoscrizione del difensore per conformità all'originale.

Tale adempimento appare necessario nel caso in cui tratti di documenti in senso stretto, cioè di atti preesistenti rispetto al processo che la parte assume presentino un rilievo probatorio. Essi, infatti, consistono copie informatiche di atti in origine verosimilmente analogici. Ne deriva che occorre che sia garantita la genuinità e la non alterazione del documento durante l'operazione di trasposizione digitale del contenuto. Nel caso di presentazione dell'impugnazione nella cancelleria sarebbe stato allegato il documento originale (per esempio, seguendo il caso affrontato da una sentenza della Suprema Corte, un contratto di locazione o una dichiarazione di disponibilità a ricevere in un immobile l'indagato in regime di arresti domiciliari), e non una sua copia digitale.

Lo stesso adempimento, però, sembra funzionale all'esigenza di certezza della genuinità degli allegati all'impugnazione che consistano in atti del fascicolo processuale (o destinati ad essere ivi inserito, come, per esempio, la nomina fiduciaria del difensore che ha proposto l'impugnazione). Pure in questo caso occorre che il difensore (ma invero non pare dissimile la posizione del pubblico ministero quando sarà consentito anche a questi di utilizzare il mezzo telematico per trasmettere una impugnazione) attesti di allegare una copia digitale di quello specifico atto che è presente nel fascicolo (o che è destinato ad essere ivi ricompreso), perché la sua trasmissione raggiunga lo scopo che la parte si prefigge e, comunque, tale attestazione pare idonea ad evitare al giudice evitabili controlli, che potrebbero rivelarsi defatiganti.

Non pare particolarmente impegnativo l'adempimento richiesto, trattandosi della mera apposizione di una firma digitale; neppure si richiede al difensore di attestare la genuinità dell'atto originale analogico che, magari, gli è stato portato dal suo assistito, cioè un dato che non è nella sua conoscenza. Si chiede, invece, di attestare che la copia digitale è conforme all'atto analogico che è nel suo possesso.

Piuttosto genera perplessità la sanzione di inammissibilità dell'impugnazione che stata prevista dalla legislazione emergenziale. Si tratta di una sanzione eccessiva che non pare in linea con il principio di conservazione dell'impugnazione e che ben potrebbe essere contenuta prevedendo la sola inutilizzabilità del documento o dell'atto non conforme alla prescrizione della legge.

Riferimenti
  • B. Galgani, Digitalizzazione e processo penale: riflessioni sul dover essere di una nuova “cartografia”, in Discrimen 3/06/2021;
  • L. Giordano, L'invio dell'impugnazione a mezzo PEC al vaglio della Corte di cassazione, in 24 novembre 2021;
  • L. Petrucci, Il Legislatore supera la Cassazione sulle impugnazioni trasmesse a mezzo PEC, in www.unicost.eu.
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