Detenzione di materiale bellico dismesso. Caratteristiche tecniche e orientamenti giurisprudenziali
02 Marzo 2017
Abstract
La classificazione dei bossoli come parti di munizioni da guerra o meno è tutt'oggi estremamente complessa a causa di leggi e normative spesso contrastanti fra loro. Fondamentale è pertanto un'approfondita disamina sotto il profilo tecnico-giuridico. Caratteristiche strutturali
Il bossolo è la sede dell'innesco e contiene il propellente (polvere da sparo) ed il proiettile, è quindi l'elemento di connessione tra tutti gli altri componenti della cartuccia finita. Il bossolo ha una funzione molto importante nel ciclo di fuoco dell'arma: con lo sparo deve dilatarsi in modo da fare da tenuta ai gas di sparo (in maniera simile ad una guarnizione) e, quando la pressione è calata, deve ritornare a dimensioni tali da facilitarne l'espulsione garantendo un basso attrito con le parti in contatto.
In generale possiamo distinguere:
Le sedi per l'innesco nei bossoli contemporanei sono di due tipi: boxer o berdan. Nel tipo boxer il foro di vampa è unico e centrale, nel tipo berdan invece i fori di vampa sono anche multipli (1, 2 o 3) ed in posizione decentrata. Il tipo boxer è oggi il più diffuso, molto raramente si incontrano cartucce che utilizzano inneschi berdan. Possiamo distinguere 5 tipologie differenti di collarino:
Normativa sulle parti di armi da guerra
La normativa di riferimento è la legge 110 del 18 aprile 1975, che racchiude le norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (pubblicata sulla Gazzetta ifficiale del 21 aprile 1975, n. 105).
Secondo l'art. 1 (Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra), Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. L'articolo 10 sancisce poi il divieto di detenzione e di raccolta di armi da guerra e di collezione di armi comuni da sparo (A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra).
Cass. pen., Sez. I, 22 maggio 2000, n. 5955. Non sono equiparabili alle munizioni per armi comuni da sparo i semplici proiettili costituiti da corpi inerti in piombo, gomma, plastica o altro materiale, quando siano privi di carica esplodente propulsiva. Ne consegue che la detenzione del semplice proiettile non è assoggettata a obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, trattandosi di oggetto in sé privo di intrinseca pericolosità (fattispecie relativa a detenzione di piombini a funghetto per carabina ad aria compressa).
Cass. pen., Sez. I, 28 aprile 2001, n. 17275. La detenzione di bossoli di cartucce per armi comuni da sparo non costituisce reato né ai sensi dell'art. 697 c.p., riferendosi questo alle sole munizioni e non anche a parti di esse, né ai sensi dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, il quale si riferisce alle sole munizioni da guerra, quali definite dall'art. 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Cass. pen., Sez. I, 6 maggio 2004, n. 24267. La detenzione di bossoli esplosi relativi a munizioni da guerra, quali sono le cartucce cal. 7.62 in dotazione alla Nato, è penalmente rilevante posto che per la configurazione del reato non è necessario che si tratti di munizioni atte all'impiego, dovendosi invece considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione.
Cass. pen., Sez. I, 22 novembre 2007 n. 44626. Sono munizioni da guerra i bossoli per armi da guerra di cui sia accertata concretamente l'idoneità al reimpiego per cartucce da utilizzare in arma da guerra, ne tale qualificazione è esclusa con riferimento ai bossoli già esplosi perché, data la possibilità di sostituzione delle capsule di accensione, dalla precedente esplosione non deriva sempre e necessariamente la loro inutilizzabilità.
Cass. pen., Sez. I, 21 febbraio 2008 n. 22655. La detenzione di bossoli esplosi, relativi a munizioni da guerra, è penalmente rilevante perché, per la configurazione del reato di illegale detenzione di munizioni da guerra, non è necessario che si tratti di munizioni atte all'impiego. Case report
[...] l'indagato venne trovato in possesso di bossoli calibro 7,62 “Parabellum”. Il P.M. ne richiese quindi la classificazione al fine di determinare se si trattasse o meno di munizionamento da guerra, la cui detenzione è illegittima e sempre punita dalla legge. Nel caso specifico occorre precisare che si trattava di bossolame (privo di ogiva e carica di lancio) con innesco già percosso, derivato da munizionamento 7,62 × 51 mm, in uso presso gli eserciti dei paesi facenti parte dell'area NATO, quindi anche presso l'Esercito Italiano. La 7,62 × 51mm è una cartuccia sviluppata tra gli anni quaranta e cinquanta con lo scopo di uniformare le munizioni di armi leggere all'interno dei paesi facenti parte la NATO. Si tratta della versione militare della .308 Winchester, con la quale tuttavia non condivide tutte le caratteristiche (la differenza fra le due cartucce è nell'angolazione del colletto del bossolo, più marcato nella munizione militare; e nel tipo di innesco, di tipo "Berdan" non ricaricabile, sempre per la munizione militare). Soltanto attraverso un attento studio normativo e la successiva implementazione delle diverse sentenze emanate in merito a casi analoghi fu possibile trarre una conclusione esaustiva al quesito posto in essere. Risultò determinante la scelta del CTU nel sottolineare come il materiale oggetto di accertamenti non potesse essere identificato come “arma” o “parte d'arma” da guerra, in quanto avrebbe costituito componenti di munizionamento non impiegabili, nelle condizioni in cui detenuti dall'indagato, ai fini dell'impiego come munizioni per armi da guerra (ovvero per il caricamento delle medesime). A fronte di una giurisprudenza apparentemente contrastante ed incoerente, anche se sembrerebbe propendere per la gran parte verso una non rilevanza penale della detenzione di bossoli esplosi di munizionamento da guerra, al fine di fare chiarezza in merito al molto complesso aspetto della detenzione di materiale bellico dismesso, occorre svolgere un'approfondita disanima sotto un profilo tecnico-giuridico. Come abbiamo visto, l'art. 1 della legge 110 del 18 aprile 1975 caratterizza le armi da guerra e relativi componenti per la loro spiccata potenzialità di offesa, caratteristica che non è propria del materiale oggetto di accertamento in quanto tale. Identifica inoltre come munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra ma anche in questo caso verrebbe a mancare la destinazione d'uso, in quanto il materiale rinvenuto, sia per assenza di componenti essenziali, sia per usura del medesimo, difficilmente potrebbe essere nuovamente destinato a tale funzione. Tale considerazione viene confermata dalla nota del Ministero dell'interno, sopra riportata. Diverse sentenze, di cui sono stati riportati i riferimenti, hanno confermato tale impostazione (si veda anche Cass. pen., Sez. I, 24 ottobre 1994, n. 2168; Cass. pen., Sez. I, 22 maggio 2000, n. 5955; Cass. pen., Sez. I, 28 aprile 2001, n. 17275). In altri casi (Cass. pen., Sez. I, 6 maggio 2004, n. 24267; Cass. pen., Sez. I, 22 novembre 2007, n. 44626) emergerebbe una evidente contraddizione in termini tecnici, in quanto si riterrebbe sufficiente la loro originaria e normale destinazione, data la possibilità di sostituzione delle capsule di accensione, che in realtà, come evidenziato dal Ministero dell'Interno, non rappresenta un requisito di per se sufficiente per il loro reimpiego, ovvero verrebbero a mancare i requisiti per riportare tali oggetti alla loro normale destinazione per tutti i motivi di seguito rappresentati. Per quanto riguarda l'ultima sentenza riportata (Cass. pen., Sez. I, 21 febbraio 2008, n. 22655), è necessario ribadire come la definizione di munizione da guerra non possa, per i motivi precedentemente esposti, essere direttamente relazionata a un bossolo, come parte di essa, non solo per attitudine all'impiego ma anche per definizione stessa. Pur nell'eventualità di possedere tutto il materiale necessario al riarmo del bossolame, è necessario considerare come i lotti di produzione destinati alle forniture per le Forze Armate Nazionali devono sottostare a rigorosi controlli di produzione e di collaudo prima di essere impiegati. Ciò per sottolineare come l'assemblaggio di determinato materiale anche se, utilizzando inneschi, cariche di lancio e ogive per impiego civile, gli stessi possono essere al limite reimpiegati, seppur come munizionamento ad uso civile (tiro a segno, caccia), più difficilmente per uso militare, in quanto come già detto i costituenti chimici degli esplosivi o dei propellenti di uso militare possiedono caratteristiche specifiche e differenti da quelle impiegate in ambito civile. In ogni caso i bossoli esplosi tal quali non possiedono una qualsivoglia potenzialità offensiva, in quanto non impiegabili di per se come munizionamento per arma da guerra o comune da sparo. Il bossolo metallico, uno dei componenti fondamentali delle moderne cartucce per armi da fuoco, in www.marcosalvatoredipietra.it; Gusci di bombe e mine, cartucce da guerra forate; non sono parti riutilizzabili, in earmi.it; Trib. Vicenza, 12 dicembre 2006, in tiropratico.com; Ministero dell'interno - N.559/C-50,133-E-99, 22 marzo 1999, Bossoli per armi portatili da guerra sparati, in earmi.it. |