Il d.l. 22 marzo 2021, n. 41 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021) e convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 (pubblicata sul S.O. n. 21, relativo alla G.U. del 21 maggio 2021, n. 120) ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 110 del decreto-legge 104/2020.
E' stata quindi introdotta la possibilità che anche nei bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 o al 30 giugno 2022 si possa procedere ad una rivalutazione dei beni d'impresa senza tuttavia la possibilità di esercitare l'opzione per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti agli stessi (rivalutazione pertanto c.d. “solo civilistica”).
Ne consegue che le società potranno aggiornare il valore iscritto nel registro dei beni ammortizzabili, ai fini civilistici, senza però modificare il valore fiscale dei beni considerando che:
a) non potranno essere rivalutati beni già oggetto di rivalutazione nel bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2021;
b) i beni oggetto di rivalutazione dovranno essere presenti sia nel bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2021 sia in quello dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2022.
La rivalutazione determinerà un incremento del Patrimonio netto della società al 30 giugno 2022 ed un corrispondente incremento dell'Attivo dello stato patrimoniale.
Anche con rifermento agli esercizi chiusi al 30 giugno 2022, si potrà procedere con la rivalutazione del singolo bene e non dell'intero blocco della categoria dei beni omogenei cui quel bene appartiene.
Le tipologie di beni che possono essere oggetto di rivalutazione
Sotto il profilo oggettivo, possono beneficiare della rivalutazione:
i) i beni iscritti tra le immobilizzazioni materiali;
ii) i beni iscritti tra le immobilizzazioni immateriali;
iii) le partecipazioni di controllo e collegamento iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.
Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali, sono rivalutabili solo quelle che godono della cosiddetta tutela giuridica, ossia i beni immateriali (marchi, brevetti, licenze, ecc.) così come precisato dall'Organismo Italiano di Contabilità nel Documento Interpretativo n. 7 pubblicato il 31 marzo 2021 (che, in particolare, ha confermato al paragrafo 5, la possibilità di rivalutare le immobilizzazioni immateriali anche quando queste siano state contabilizzate nel Conto economico, anche se avevano i requisiti per essere contabilizzate nello Stato patrimoniale).
Il soggetto incaricato della revisione, qualora l'impresa proceda con la rivalutazione dei beni, deve vigilare sulla corretta individuazione dei beni rivalutabili, sulla corretta identificazione del valore recuperabile, sulla corretta applicazione delle diverse metodologie contabili, sul corretto trattamento della riserva di rivalutazione, sulle eventuali problematiche inerenti il trattamento della fiscalità differita.
Circa la corretta identificazione dei beni rivalutabili si rammenta che sono invece esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, ossia i c.d. beni merce.
Inoltre, si segnala che non sono interessati alla rivalutazione i beni in locazione finanziaria, sono dunque solo rivalutabili i beni che a seguito di un contratto di leasing siano stati riscattati entro il 30 giugno 2022 (facendo riferimento ai bilanci chiusi a tale data).
L'organo amministrativo deve considerare che la rivalutazione di un'immobilizzazione di per sé non comporta modifica della vita utile; ne consegue che nel Conto economico degli esercizi successivi dovranno essere contabilizzate maggiori quote di ammortamento. Qualora invece si ritenesse necessario aggiornare la stima della vita utile rimane ferma la necessità di verificare la presenza delle condizioni richieste dai principi contabili nazionali (in particolare all'OIC 16) e di un'adeguata informativa in tal senso nella Nota integrativa.