Legittimazione limitata per l'impugnazione di delibere consiliari da parte dei soci

La Redazione
01 Settembre 2022

L'art. 2388, comma 4, c.c. prevede che le deliberazioni del c.d.a. della società, non prese in conformità alla legge o allo statuto, possono essere impugnate dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti, con applicazione in quanto compatibile dell'art. 2378 c.c., nonché dai soci allorché le deliberazioni sono lesive dei loro diritti, con applicazione in tal caso, in quanto compatibili, degli artt. 2377 e 2378 c.c.

Il socio che impugna una delibera di società di capitali deve allegare e provare anche la lesione di un diritto suo proprio, essendo necessario ma non sufficiente che la deliberazione sia prospettata come contra legem vel statuta.

Il disposto dell'art. 2388, comma 4, c.c., infatti, ben distingue tra la legittimazione ad impugnare le delibere consiliari ad opera dei componenti assenti o dissenzienti dello stesso organo collegiale (oltre che ad opera del collegio sindacale) - fondata sul mero fatto che essi siano stati assenti o dissenzienti rispetto alla deliberazione ipoteticamente illegittima – e la legittimazione dei soci, come tali estranei all'organo collegiale, che sussiste solo in quanto possa postularsi che detta deliberazione abbia concretamente leso un loro diritto.

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