Interessi degli amministratori nelle società di capitali

28 Aprile 2017

Il tema dell'interesse in conflitto dell'amministratore all'interno delle società di capitali vuole l'attenta disamina della natura, della portata e degli effetti del singolo interesse di cui l'amministratore è portatore nei confronti della società che sta gestendo. Difatti, la nuova regola del c.d. conflitto di interesse è stata profondamente cambiata rispetto al passato ed ora si può apprezzare come un interesse dell'amministratore abbia rilevanza solo a seguito della verificazione di un danno a carico della società, ma soltanto se il soggetto non abbia rispettato una dettagliata procedura di informazione a favore dell'ente.
Inquadramento

Il tema dell'interesse in conflitto (recte, a latere) dell'amministratore all'interno delle società di capitali vuole l'attenta disamina della natura, della portata e degli effetti del singolo interesse di cui l'amministratore è portatore nei confronti della società che sta gestendo. Difatti, la nuova regola del c.d. conflitto di interesse è stata profondamente cambiata rispetto al passato ed ora si può apprezzare come un interesse dell'amministratore abbia rilevanza solo a seguito della verificazione di un danno a carico della società, ma soltanto se il soggetto non abbia rispettato una dettagliata procedura di informazione a favore dell'ente.

La disciplina delle s.p.a. e delle s.r.l., in tema di interessi degli amministratore, presenta autonome prescrizioni le quali, ad una prima lettura, potrebbero apparire associabili, ma che, tuttavia, dispongono di diversi interessi e prevedono differenti procedure di accertamento, pur nella medesima ratio di proteggere il prioritario interesse della società nei cui confronti l'interesse del singolo amministratore può arrecare danno (da qualificarsi come patrimoniale).

Il riferimento normativo

La disciplina degli interessi degli amministratori nelle società per azioni, contenuta nell'art. 2391 c.c., prevede, in modo chiaro e preciso, come l'amministratore debba dare notizia agli altri amministratori (se presente un C.d.A.) ed all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, lo stesso abbia in una determinata operazione sociale. La norma chiarisce, altresì, il contenuto di tale informativa, consentendo in tal modo alla società di valutare correttamente quell'interesse (se in conflitto o meno). Infatti, si prevede che l'amministratore debba precisare la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse che vanta nell'operazione.

Se ben si ragiona sulla portata della norma di legge si arriva a comprendere come l'interesse degli amministratori non rappresenti più un momento di patologia gestoria da stroncare ab origine, ma, al contrario, un fisiologico confronto tra l'interesse del singolo amministratore – che correttamente comunica – e l'interesse della società all'interno dell'operazione che quest'ultima vuole portare a termine.

In evidenza: Tribunale (Trib. Catanzaro, 18 luglio 2016)

In caso di conflitto d'interessi, l'art. 2391 c.c. impone all'amministratore di comunicare agli altri amministratori e al collegio sindacale non solo degli interessi che egli abbia in una determinata operazione e che si pongano in conflitto con l'interesse sociale, ma anche di ogni interesse, ivi compresi quelli compatibili con quelli sociali, come nel caso in cui dall'operazione derivi un vantaggio sia per la società che per l'amministratore. Pertanto, in presenza di un interesse dell'amministratore, la delibera può essere impugnata quando sia stata assunta senza che l'amministratore abbia fornito l'informazione di cui all'art. 2391 c.c., integrandosi, in una simile ipotesi, la grave irregolarità nella gestione richiesta dall'art. 2409 c.c.

In evidenza: effetti del conflitto

Per quanto riguarda la comunione non vi sono disposizioni specifiche che disciplinino le ipotesi di conflitto di interessi le quali però sono mutuabili dal punto di vista sistematico da tutto un insieme di norme (l'art. 1394 c.c. che prevede che il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo, l'art 1395 c.c. che prevede che è pure annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente o il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto, l'art. 2373 il quale – in materia societaria – stabilisce che il socio non può votare nelle deliberazioni in cui ha per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società e che in caso di inosservanza la delibera è impugnabile a norma dell'art. 2377 c.c. nel caso in cui senza il voto del socio che avrebbe dovuto astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza necessaria, così come deve astenersi l'amministratore in conflitto ai sensi dell'art. 2391 c.c., salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione nonché tutta una serie di norme in ambito familiare) le quali mirano ad evitare che un soggetto portatore di un interesse proprio possa partecipare ad una decisione comune favorendo lo stesso rispetto a quello del gruppo. Tuttavia non è sufficiente rilevare semplicemente un conflitto di interessi in astratto mutuabile dall'essere il condividente portatore anche di un interesse proprio nella materia oggetto della deliberazione. È infatti onere di chi propone l'impugnativa non solo provare l'esistenza del conflitto e la decisività del voto espresso ma anche la dannosità della delibera medesima per la comunione, pertanto restando irrilevante chela delibera realizzi il conseguimento di un personale interesse del comunista se nel contempo non risulti provato il pregiudizio per l'interesse comune. (Trib. Parma, 5 febbraio 2018, n. 179)

All'interno delle società a responsabilità limitata, la previsione normativa, contenuta nell'art. 2475-ter c.c., non contiene il medesimo obbligo di informazione a carico dell'amministratore, disponendo direttamente che il contratto concluso dall'amministratore che ha la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, può essere annullato, in presenza della conoscenza o conoscibilità del conflitto da parte del terzo.

Già ad un primo confronto delle discipline appare evidente come il legislatore abbia voluto imporre obblighi maggiori all'interno delle s.p.a. in quanto enti in cui la governance risulta essere particolarmente strutturata ed articolata e, di conseguenza, in cui l'interesse in potenziale conflitto debba essere prontamente comunicato a favore della società da parte del portatore (i.e., amministratore).

In evidenza: interessi e gruppo

La sussistenza del conflitto di interessi tra amministratore e società non può esser aprioristicamente esclusa in ragione dell'appartenenza dell'organismo collettivo, in sé e per sé considerata, a gruppo societario; ovvero, non è francamente possibile sostenere la tesi che, sol perché diverse società sono strutturate in un gruppo, in relazione ad operazioni compiute dalla controllante volte a favorire, con diverse modalità, le controllate, ivi compresa certamente la protratta concessione di credito, debba senz'altro esser esclusa la configurabilità di un conflitto di interessi in capo all'amministratore che, rivesta, contemporaneamente, la medesima qualità nella società disponente ed in quella beneficiaria, conflitto qui da apprezzarsi, oltretutto, con la sommarietà propria del rito cautelare. Ed in particolare, se è vero che la sussistenza di un conflitto di interessi (qui prescindendo dai profili di distinzione della predetta figura con quella, richiamata dal giudice del provvedimento impugnato, del contratto con sé stesso ex art. 1394 c.c.), non può essere automaticamente presunta dalla coincidenza soggettiva dell'amministratore di più società appartenenti ad un medesimo gruppo, ma deve essere, al contrario, dimostrata in concreto, sulla base della comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che si è impoverita ed il suo amministratore, che abbia agito nella medesima veste in nome e per conto della società che risulta essersi arricchita, è altrettanto vero come, nel caso di specie, gli elementi per apprezzare, quanto meno in fase sommaria, l'esistenza di tale conflitto, sono dotati di una solida piattaforma indiziaria. (Trib. Bologna, 10 gennaio 2018)

Interessi a latere e in conflitto nella delega di gestione

Il conflitto di interessi, nel sistema di amministrazione delegata, può riguardare il momento del compimento da parte dell'amministratore delegato di un'operazione gestoria o l'ipotesi che lo stesso abbia omesso di sottoporre il compimento dell'operazione alla discussione ed all'approvazione del consiglio.

La disciplina di legge, prima della riforma, disponeva che l'amministratore il quale, in una determinata operazione, avesse, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della società, avrebbe dovuto darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, astenendosi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In caso d'inosservanza, l'amministratore rispondeva delle perdite che fossero derivate alla società dal compimento dell'operazione. La deliberazione del consiglio, qualora avessero potuto recare danno alla società, poteva, entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso erano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

In evidenza: Incompatibilità (Cass. 29 settembre 2005, n. 19045)

Il conflitto di interessi di cui all'art. 1394 c.c. postula un rapporto d'incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti, rapporto che va riscontrato non in termini astratti ed ipotetici, ma con riferimento al singolo atto, di modo che è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l'utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell'altro (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la sussistenza del conflitto di interessi in ordine alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato da una s.r.l. da parte di una s.p.a., a mezzo del suo amministratore delegato, che era anche presidente del consiglio di amministrazione della succitata s.r.l., non sussistendo alcun interesse personale di detto amministratore delegato, contrapposto a quello della s.p.a., che aveva sottoscritto l'aumento in adempimento di un patto parasociale, rispetto al quale la s.r.l. era terza).

La tutela risultava essere di natura preventiva, perché l'amministratore era tenuto, prima della discussione e della deliberazione, a dare notizia dell'interesse in conflitto e ad astenersi dal partecipare alla deliberazione.

La nuova normativa obbliga l'amministratore a comunicare ogni interesse nell'operazione, non più l'interesse in conflitto con quello della società. La norma impedisce che l'amministratore possa continuare, come accadeva sotto il vecchio regime, a decidere in merito all'esistenza di un suo rilevante interesse nell'operazione, per trasferire al consiglio, opportunamente informato, una decisione sulla convenienza della deliberazione per la società.

Non si prescrive un obbligo di astensione dell'amministratore interessato, viene dato obbligo al consiglio di motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione, quando la deliberazione sia stata assunta dopo che un amministratore abbia comunicato di essere interessato (art. 2391, comma 2, c.c.).

In materia di società per azioni, la nuova disciplina dispone (art. 2391, comma 1, c.c.) che se l'amministratore interessato è l'amministratore delegato, egli è tenuto non soltanto ad informare analiticamente gli altri amministratori ed il collegio sindacale, bensì è tenuto anche ad astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

In evidenza: Pregiudizio e interesse (Trib. Venezia 17 giugno 2016)

In materia di società di capitali, l'amministratore deve rispondere del pregiudizio arrecato all'impresa collettiva e derivante da condotte commissive o omissive connotate dal conflitto di interesse, posto che, seppure in tema di società a responsabilità limitata non è prevista la disciplina relativa all'obbligo risarcitorio quale è introdotta dall'art. 2391 c.c. per le società per azioni, la responsabilità risarcitoria della medesima deve farsi rientrare nel dettato dell'art. 2476 c.c., essendo tenuto l'amministratore a non porre in essere atti conflittuali con l'interesse della società amministrata, rientrando detto obbligo nel contesto del comportamento doveroso importa dalla legge al fine di preservare il patrimonio sociale.

In evidenza: Danno e utilità (Cass. 5 dicembre 1998, n. 12325)

Sussiste conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, qualora il rappresentante persegua interessi propri o di terzi incompatibili con quello di rappresentato, cosicché all'utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante per sé o per il terzo segua o possa conseguire il danno del rappresentato (nella specie non è stata ritenuta sufficiente a concretare il conflitto la circostanza che l'amministratore delegato della controllata era anche consigliere di amministrazione della controllante).

Obbligo di astensione dell'amministratore in conflitto

La previsione normativa dell'obbligo dell'amministratore delegato interessato di astenersi dal compimento dell'operazione è sanzionata esclusivamente sul piano della responsabilità, nel senso che la mancata astensione integra una omissione che, giusta la previsione del terzo comma dell'art. 2391 c.c., lo espone al risarcimento del danno.

L'annullabilità del contratto, invece, costituisce un profilo che l'art. 2391 c.c. non disciplina, sicché essa resta disciplinata dall'art. 1394 c.c., con la conseguenza che il contratto è annullabile se contrario all'interesse della società per l'incidenza di un interesse in conflitto, se il terzo contraente conosceva o poteva riconoscere l'esistenza di un interesse in conflitto con quello della società, tale da incidere sul contratto.

Se si opera un raffronto tra disciplina societaristica e disciplina privatistica, si nota come la disposizione riproduce la nozione e la disciplina del contratto concluso in conflitto di interessi dal rappresentante volontario, risultante dall'art. 1394 c.c.

In evidenza: Negligenza (Trib. Milano 23 luglio 2015)

È responsabile per i danni arrecati colui che – in una situazione di conflitto d'interessi e concorrenza ex artt. 2390 e 2392 comma 1 c.c. – ha agito in termini generali con assoluta negligenza nell'esecuzione del suo mandato (in violazione della regola generale di cui all'art. 2392 c.c.).

Interesse nelle s.r.l. (Cass. 27 luglio 1994, n. 7030)

Il patto con il quale i soci di una s.r.l. si impegnano nei confronti di un terzo, socio uscente ed ex amministratore unico della società, a non deliberare l'azione sociale di responsabilità nei confronti dello stesso, abdicando al diritto di voto pur in presenza dei presupposti dell'indicata azione, è affetto da nullità, in quanto il contenuto della pattuizione realizza un conflitto di interessi tra la società ed i soci fattisi portatori dell'interesse del terzo ed integra una condotta contraria alle finalità inderogabilmente imposte dal modello legale della società, non potendo i soci non solo esercitare, ma neanche vincolarsi negozialmente ad esercitare il diritto di voto in contrasto con l'interesse della società a nulla rilevando che il patto in questione riguardi tutti i soci della società né che la compagine sociale sia limitata a due soci aventi tra loro convergenti interessi (nella specie, coniugi).

Nelle s.r.l., la disciplina sanziona con il vizio di annullabilità il contratto concluso dal singolo amministratore che abbia un interesse in conflitto, per contro proprio o di terzi, nei confronti della società. Tuttavia, l'esperibilità dell'azione di annullamento passa attraverso la previa verifica della conoscenza ovvero conoscibilità dell'interesse da parte del terzo contraente.

La norma sembra adottare una corretta ponderazione degli interessi in gioco: da un lato, quello della società, come organizzazione strutturata di organi, a non subire azioni gestorie fraudolente del proprio amministratore e, dall'altro, quello del terzo che contratta con l'amministratore, soggetto che potrebbe non conoscere minimamente l'esistenza di un interesse personale del gestore a spendere il nome della società e, di guisa, vincolarla giuridicamente.

Inoltre, la disciplina delle società a responsabilità limitata prevede che le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto con la società, qualora cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro il termine di novanta giorni dagli altri amministratori ovvero, se esistenti, dagli organi di controllo (sindaco unico, collegio sindacale o revisore).

La norma chiarisce come un conflitto di interessi, per essere apprezzato e contestato, oltre a superare la c.d. prova di resistenza (voto determinante del singolo amministratore in conflitto) debba comportare la verificazione di un danno di ordine patrimoniale a carico della società.

Riflessi a seguito dell'interesse in conflitto

In riferimento alla responsabilità degli amministratori verso la società, la normativa ante riforma si limitava a prevedere, secondo una regolamentazione di carattere formale, che l'amministratore, laddove in una determinata operazione avesse avuto, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della società, avrebbe dovuto darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, astenendosi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa, e che, solo in caso di mancata astensione dell'amministratore in conflitto, la delibera adottata avrebbe potuto essere impugnata entro tre mesi dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci, qualora avesse potuto arrecare danno alla società, e sempre che il voto dell'amministratore in conflitto fosse stato determinante per il raggiungimento della maggioranza richiesta.

In evidenza: Interesse e C.d.A. (Cass. 1 febbraio 1992, n. 1089)

Con riguardo al contratto, che sia stato stipulato, in posizione di conflitto di interessi, dall'amministratore unico di una società di capitali, ovvero dall'amministratore delegato che abbia agito nell'ambito dei poteri conferitigli e quindi senza preventiva delibera del consiglio di amministrazione, l'applicabilità dell'art. 1394 c.c., con la conseguenziale annullabilità del contratto stesso su domanda della società rappresentata (sempre che quella situazione sia conosciuta o conoscibile dall'altro contraente), non possono essere contestate in relazione alle previsioni dell'art. 2391 c.c., in materia di conflitto di interessi fra amministratore e società, atteso che quest'ultima norma, riferendosi alle delibere del consiglio di amministrazione e contemplandone l'annullabilità (oltre che la responsabilità dell'amministratore verso la società), non opera quando una delibera del consiglio medesimo difetti.

All'amministratore delegato di s.p.a. è applicabile l'art. 1394 c.c. quando l'operazione compiuta in conflitto di interessi con la società rientri fra quelle per le quali gli è stato delegato il potere e lo stesso abbia perciò agito senza preventiva deliberazione consiliare, alla stregua di quanto accade nel caso di amministratore unico.

Con la riformata disciplina dettata per le società per azioni, si impone, invece, agli amministratori un obbligo di informazione per ogni loro interesse e, quindi, non solo per gli interessi in conflitto, ma anche per quelli neutri o convergenti, stabilendo, come detto, che l'amministratore delegato deve astenersi dal compiere l'operazione, investendone il consiglio, mentre l'amministratore unico, per il quale non si prevede il divieto di compiere l'atto, deve riferirne alla prima assemblea utile.

Se si riflette sulla procedura di determinazione dell'interesse in conflitto, la nuova normativa non si focalizza sul dovere di astensione dell'amministratore interessato a seguito di una generica comunicazione del proprio interesse in conflitto, ma, all'opposto, sulla compiutezza della informazione richiesta, che deve riguardare la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse, e sulla necessaria ponderazione della deliberazione, che deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza, per la società, dell'operazione.

Si prevede, conseguentemente, che la delibera può essere impugnata, qualora possa arrecare danno alla società, non solo nel caso di partecipazione determinante dell'amministratore in conflitto, ma anche nei casi di inosservanza degli obblighi di esauriente comunicazione e di adeguata motivazione. Nell'ambito di tale regolamentazione si colloca la norma, che, specificamente, riguarda la responsabilità dell'amministratore in conflitto di interessi.

Elemento essenziale della declaratoria di responsabilità dell'amministratore rimane il nesso di causalità tra l'azione od omissione dell'amministratore ed il danno arrecato alla società: nel caso di responsabilità per omessa comunicazione dell'interesse, deve essere data la prova che la conoscenza delle informazioni, che l'amministratore avrebbe dovuto comunicare, avrebbe indotto il consiglio di amministrazione a non compiere l'operazione, poi rivelatasi dannosa.

In ambito societario l'espresso richiamo normativo alla responsabilità dell'amministratore in conflitto sottende la previsione di una ampia serie di casi, in cui non sia, in altro modo, possibile per la società respingere da sé le conseguenze pregiudizievoli dell'agire interessato dell'amministratore. Questa diversa prospettiva, in cui si pone il legislatore, nel disciplinare le conseguenze dell'agire interessato dell'amministratore di società, è tanto più evidente, ove si consideri che la norma sulla responsabilità dell'amministratore per conflitto di interessi, nel nuovo art. 2391 c.c., è posta immediatamente dopo la previsione della salvezza dei diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione consiliare impugnata.

Dal raffronto tra disciplina societaristica e privatistica, si evidenzia che, la prima presuppone l'impugnativa della deliberazione nel termine di novanta giorni, la potenzialità del danno e la prova della assenza di buona fede, cioè della mala fede del terzo, vale a dire della consapevolezza, da parte del terzo, della persistente rilevanza, potenzialmente dannosa, dell'interesse di un amministratore in conflitto, pur nell'esistenza di una delibera consiliare relativa a quella determinata operazione; in ambito privatistico l'azione è proponibile nel termine di prescrizione di cinque anni e con la sola prova della conoscenza o conoscibilità del conflitto di interessi, in cui versa il rappresentante volontario.

In evidenza: Effetti dell'accertamento dell'interesse (Cass. 26 settembre 2005, n. 18792)

Gli articoli 1394 e 2391 c.c. si pongono, tra di loro, in una relazione di reciproca esclusione, avendo ciascuno un proprio ambito di operatività. Mentre, in particolare, l'art. 1394 c.c. si applica agli atti compiuti dal rappresentante di società di capitali quando manchi una deliberazione del consiglio di amministrazione con la determinazione del contenuto del contratto, si applica, invece, l'art. 2391 c.c. nel caso in cui il conflitto di interessi emerga in sede deliberativa, anche quando l'attuazione del contratto sia affidata all'amministratore in conflitto di interessi con la società. Conseguentemente il contratto è suscettibile di venire annullato ai sensi dell'articolo 1394 se sia concluso dall'amministratore unico o dall'amministratore munito di potere di rappresentanza che, delegato o no, agisca senza una preventiva deliberazione consiliare. In ogni altra ipotesi la conclusione del contratto è deliberata dal consiglio di amministrazione e il conflitto di interessi si manifesta già nella fase della deliberazione, sicché trova applicazione l'art. 2391 e l'annullamento del contratto è possibile solo se sia prima annullata la deliberazione che ne ha deciso la conclusione, previa dimostrazione della malafede del terzo. Ne deriva, in conclusione, una minore tutela della società rispetto all'ipotesi di contratto concluso dall'amministratore al di fuori di deliberazione consiliare.

L'attenuazione della forma di tutela prevista dalla disciplina positiva in materia societaria, rispetto a quella di cui all'art. 1394 c.c., è comprensibile, considerando che le garanzie di ponderazione ed oculatezza, offerte dal metodo collegiale riducono, in maniera drastica, i rischi di comportamenti pregiudizievoli, rispetto al caso di un atto compiuto dall'amministratore delegato.

In evidenza: Fideiussione e conflitto

Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha condiviso la pronuncia impugnata nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del conflitto d'interessi, in quanto le garanzie concesse dalla società avevano lo scopo di coordinare ed assistere anche dal punto di vista finanziario altre società riconducibili al medesimo gruppo).

(Cass. 7 dicembre 2017, n. 29475)

Ancora sulla nozione di interesse

L'associazione logico-giuridica da adottare è quella tra interesse, affare e informazione. La nozione di interesse sotteso al mandato rende chiara la distinzione tra contenuto giuridico e contenuto economico del contratto, atteso che, tra l'altro, tale demarcazione risulta notevolmente accentuata nel fenomeno della sostituzione: si potrebbe affermare che occorra una analisi economica del diritto, nello specifico, della disciplina del contratto di amministrazione. La rappresentanza tende ad allontanare dal soggetto che agisce verso colui in nome del quale l'atto è compiuto il negozio nel suo momento giuridico formale, al contempo la gestione operata dal mandatario vuole deviare dall'agente la sostanza economica sostanziale del negozio, di guisa, la rappresentanza presenta, come proprio elemento imprescindibile, la cura, da parte del rappresentante (delegato), dell'interesse (economico sostanziale) del rappresentato (società).

Il fenomeno della dissociazione tra titolarità degli interessi giuridico-economici sottesi al negozio di mandato e reale destinazione soggettiva dell'efficacia economica della sostituzione giuridica rende ricca di spunti di riflessione la lettura della disciplina del contratto di amministrazione delegata, al fine di rendere quanto mai trasparente l'agere contrattuale del delegato.

La cura dell'interesse da parte del mandatario-delegato sia cura dell'affare altrui: attesa la contiguità esistente tra rappresentanza e rapporto di gestione, si considera elemento del contratto la funzione di cura dell'affare della società. All'esito di quanto sostenuto, si rifletta in merito al dato sostanziale in virtù del quale la rappresentanza assolve sia la funzione di rendere possibile il prodursi di effetti giuridici direttamente nella sfera giuridica della società sia la funzione di rendere, in conclusione, disponibile, a favore della società, i risultati economici dell'atto di gestione.

Riferimenti

Normativi:

  • Artt. 2380-2381 c.c.
  • Art. 2385 c.c.
  • Artt. 2391-2392 c.c.
  • Artt. 2475 ss. c.c.

Giurisprudenza:

  • Cass. 7 dicembre 2017, n. 29475
  • Cass. 29 settembre 2005, n. 19045
  • Trib. Parma, 5 febbraio 2018, n. 179
  • Trib. Bologna, 10 gennaio 2018
  • Trib. Catanzaro 18 luglio 2016
  • Trib. Venezia 17 giugno 2016
  • Trib. Milano 23 luglio 2015
Sommario