Deliberazioni consiliari: invalidità e impugnazione

Dario Scarpa
18 Luglio 2018

Il tema delle invalidità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione delle società di capitali sottende una attenta disamina della natura, della portata e degli effetti della decisione adottata in sede consiliare. La prescrizione della norma indica che, per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (2380-bis, 2381, 2405 c.c.) è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, salvo che lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Circa le modalità di rinuione collegiale, la società , a livello statutario può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione. Con rigiardo alle decisioni da adottarsi, le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto; il voto non può essere dato per rappresentanza.
Inquadramento

Il tema delle invalidità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione delle società di capitali sottende una attenta disamina della natura, della portata e degli effetti della decisione adottata in sede consiliare. La prescrizione della norma indica che, per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (artt. 2380-bis, 2381, 2405 c.c.) è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, salvo che lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Circa le modalità di rinuione collegiale, la società , a livello statutario può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione. Con rigiardo alle decisioni da adottarsi, le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto; il voto non può essere dato per rappresentanza.

In termini di invalidità e conseguente impugnativa delle deliberazioni consiliari, le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli artt. 2377 e 2378 c.c.. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

Potremmo affermare che le regole che sovraintendono la regolarizzazione delle deliberazioni asembleari trovano, qui, estensione applicativa in funzione di tutelare sia la società (per il tramite dei sindaci e degli stessi amministratori) che i soci, lesi dall'azione consiliare.

Il riferimento normativo

La disciplina positiva indica che la legittimazione all'impugnativa è riconosciuta, in via generale, unicamente al collegio sindacale e a ciascuno degli amministratori assenti o dissenzienti (singolarmente intesi). Invece, ai soci è attribuita una legittimazione attiva molto circoscritta; pertanto, dall'analisi della norma risulta evidente che deve essere esclusa la legittimazione ad impugnare da parte di altri soggetti e che l'elencazione dei legittimati deve essere letta restrittivamente.

Sotto il profilo oggettivo, va evidenziato come la norma, anche per i casi più gravi di difformità dalla legge o dallo statuto, preveda la possibilità di impugnare la delibera consiliare esclusivamente entro il termine di novanta giorni dalla data di adozione della stessa: decorso tale termine, le deliberazioni consiliari risultano inattaccabili, con conseguente stabilizzazione dei loro effetti giuridici.

Con riguardo alla legittimazione del socio, appare utile rimarcare che il singolo socio, i cui diritti individuali siano stati lesi da una delibera del consiglio di amministrazione non conforme alla legge o allo statuto sociale, può impugnare la delibera e, inoltre, esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (ex art. 2395 c.c.), per ottenere il risarcimento del danno da lui direttamente subito. In tema, il danno patito dal socio deve essere diretto al proprio patrimonio (compresa la quota di partecipazione al capitale sociale).

Tale legittimazione del socio (come singolo) prescinde totalmente, pertanto, da una determinata aliquota di rappresentanza del capitale, dovendosi riconoscere al socio il diritto di impugnativa all'esito della dimostrazione di un interesse patrimoniale sotteso e del danno patito.

In evidenza: La nullità della delibera consiliare

Per quanto riguarda la problematica riguardante la possibile nullità di una delibera consiliare, deve essere come primo passo osservato che nel vigore della disciplina codicistica ante riforma, che non prevedeva altro motivo di invalidità delle delibere consiliari che quello determinato dai voto espresso in conflitto di interessi, la giurisprudenza considerava le norme dettate per le delibere assembleari applicabili in via analogica a tutte le delibere degli organi collegiali societari, dunque anche alle delibere consiliari: e ciò in quanto, a fronte di un vuoto di disciplina specifica, la normativa relativa alla invalidità delle delibere assembleari era reputata caratterizzarsi certamente per connotati di specialità ma non di eccezionalità o contrarietà rispetto alla comune disciplina delle nullità o annullabilità degli atti giuridici. L'intervento del legislatore ha poi innovato in questo quadro la norma dell'art. 2388 c.c., inserendovi, nei commi 4 e 5, una disciplina generale delle invalidità delle delibere del Consiglio di amministrazione che contempla tutti i casi di delibera non conforme alla legge o allo statuto e che non richiama la norma specifica di cui all'art. 2379 c.c. ed i tipici casi di nullità ivi previsti, così esaurendo nell'ambito della generale categoria della annullabilità tutte le fattispecie di invalidità dell'atto consiliare ed introducendo un chiaro e netto limite temporale entro cui i soggetti legittimati possono farle valere.

(Trib. Milano, 12 marzo 2009, n. 3396)

La disciplina in tema di impugnabilità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione dettata per le società azionarie dall'art. 2388, comma 4, c.c. si applica in via analogica anche ai consigli delle società a responsabilità limitata ed alle loro decisioni, a fronte della evidente lacuna della disciplina legale quanto alla complessiva regolamentazione, in tali società di capitali, dell'eventuale organo amministrativo collegiale.

In evidenza: Composizione

La deliberazione di un consiglio di amministrazione di società per azioni illegittimamente formato, pur assunta all'unanimità, è invalida; detta deliberazione viola direttamente i diritti del socio se il consiglio è illegittimamente formato perché non composto anche da un membro eletto con le regole statutarie che garantiscono la partecipazione all'interno del consiglio di amministrazione di un membro nominato dal socio di minoranza.

(Trib. Milano, 20 settembre 2007)

Vizi di nullità e annullabilità delle delibere consiliari

La previsione legale non distingue tra le ipotesi di invalidità delle delibere consiliari, caratterizzate ognuna da uno specifico sistema di impugnazione; al contrario, individua una sola ampia categoria di invalidità, vale a dire la non conformità alla legge o allo statuto. Tuttavia, si ritiene correttamente applicabile alle delibere consiliari la disciplina di cui agli artt. 2377 e 2378 c.c., in tema di invalidità delle deliberazioni assembleari, con la categorizzazione della nullità e dell'annullabilità, espressamente previste in materia di società per azioni.

In evidenza: le categorie di invalidità

Posto che, a seguito della riforma del diritto societario, l'art. 2388 c.c. esaurisce nella categoria dell'annullabilità tutte le fattispecie d'invalidità della delibera consiliare, l'amministratore assente o dissenziente ha l'onere d'impugnare la delibera non conforme alla legge o allo statuto entro novanta giorni dalla data della sua adozione.

(Trib Milano, 12 marzo 2009, n. 3396)

In tema di legittimazione ad impugnare le delibere, la stessa legittimazione dell'amministratore assente o dissenziente ad impugnare le deliberazioni consiliari permane nel caso di cessazione dalla carica nel corso del giudizio, anche quando non vi è un interesse personale dell'amministratore all'azione.

È legittimato a impugnare la delibera del consiglio di amministrazione il consigliere che pur avendo votato formalmente a suo favore abbia manifestato una volontà contraria alla sua adozione.

A ben riflettere, sul diritto di impugnativa, inoltre, si deve indicare che la deliberazione illecita del consiglio di amministrazione di una società per azioni che incida solo sul patrimonio della società non può ritenersi direttamente lesiva dei diritti dei soci, ai quali, pertanto, è preclusa la possibilità di impugnarla.

Pertanto, come prima indicato, il diritto e la legittimazione del singolo socio a impugnare la delibera consiliare nascono a seguito della evidenza di un interesse diretto leso dall'agire scorretto dell'organo di amministrazione, con un danno patrimoniale diretto al socio.

In evidenza: Legittimazione

Sia gli amministratori dissenzienti, per le violazioni di legge o dello statuto, sia i soci, lesi nei loro diritti soggettivi, possono impugnare le delibere consiliari della s.r.l.

(Trib. Terni, 15 novembre 2004)

Il silenzio del legislatore in ordine alla legittimazione dei soci di una s.r.l. ad impugnare le delibere consiliari costituisce una lacuna che deve essere colmata con il ricorso all'applicazione analogica (non già dell'art. 2388, comma 4, c.c., ma) dell'art. 2479 ter c.c.: l'interprete deve cioè procedere (non all'eterointegrazione, ma) all'autointegrazione nell'ambito del sistema della s.r.l.

(Lodo arbitrale, 12 maggio 2007)

La decisione di esclusione del socio moroso (e di esclusione parziale – riduzione della quota), adottata dall'amministratore unico di società a responsabilità limitata, ex art. 2466 c.c., ben può essere impugnata dal socio stesso, dovendo ritenersi applicabile analogicamente l'art. 2388 c.c. che consente al socio di impugnare le deliberazioni dell'organo amministrativo (potenzialmente) lesive dei suoi diritti. Lo schema di tutela applicabile è quello di cui all'art. 2378 c.c.

(Trib. Palermo, 9 giugno 2015)

Interesse dell'amministratore e vizio della delibera

La lettura della disciplina delle invalidità delle delibere consiliari porta alla disamina dell'interesse dell'amministratore, come causa di invalidità delle delibere stesse. Difatti, l'omessa comunicazione di un conflitto di interessi trova la propria prescrizione nei disposti di cui agli artt. 2381, 2391 (per le s.p.a.) e 2475 ter c.c. (per le s.r.l.). Ebbene, la mancata comunicazione di un conflitto va contro, nelle società per azioni, alla disciplina positiva che, al contrario, impone una segnata procedura a carico dell'amministratore che abbia un interesse a latere. Difatti, la disciplina degli interessi degli amministratori nelle società per azioni, contenuta nell'art. 2391 c.c., prevede in modo chiaro e preciso come l'amministratore debba dare notizia agli altri amministratori (se presente un C.d.A.) ed all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, lo stesso abbia in una determinata operazione sociale. La norma chiarisce, altresì, il contenuto di tale informativa, consentendo in tal modo alla società di valutare correttamente quell'interesse (se in conflitto o meno). Infatti, si prevede che l'amministratore debba precisare la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse che vanta nell'operazione.

Omettere la comunicazione di un interesse, in conflitto potenziale, significa non rispettare un obbligo legale a carico del singolo amministratore. In sostanza, nonostante sia possibile che l'interesse non risulti dannoso per la società, la comunicazione dell'interesse in una determinata operazione costituisce un dovere (legale) per gli amministratori, i quali sono pertanto obbligati a resocontare la società circa gli elementi che caratterizzano quel dato interesse a latere rispetto a quello sociale.

In evidenza: Comunicazione e interesse

In tema di società per azioni, quando il singolo amministratore ponga in essere, in mancanza di una delibera del consiglio di amministrazione, un atto con il terzo che rientri, invece, nella competenza di tale organo, l'incidenza del conflitto di interessi sulla validità del negozio deve essere regolata sulla base, non già dell'art. 2391 c.c. (il quale, riferendosi al conflitto che emerge in sede deliberativa, concerne l'esercizio del potere di gestione, in un momento, quindi, anteriore a quello in cui l'atto viene posto in essere, in nome della società, nei confronti del terzo), ma della disciplina generale di cui all'art. 1394 c.c. Al riguardo, costituendo il divieto di agire in conflitto di interessi con la società rappresentata un limite derivante da una norma di legge, la sua rilevanza esterna non è subordinata ai presupposti stabiliti dal comma 2 dell'art. 2384 c.c., il cui ambito di applicazione è riferito alle limitazioni del potere di rappresentanza derivanti dall'atto costitutivo o dallo statuto, che abbiano, cioè, la propria fonte (non nella legge, ma) nell'autonomia privata. (Pronuncia resa in fattispecie anteriore al d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6). (Cass. 13 febbraio 2013, n. 3501)

In termini di rilevazione dell'invalidità della delibera consiliare, a seguito dell'esistenza di un interesse a latere dell'amministratore, mentre nelle s.p.a. la omessa comunicazione del conflitto di interesse viene disciplinata già dal momento della genesi, al contrario, nella s.r.l. la norma vuole direttamente sanzionare la condotta scorretta del soggetto prevedendo l'annullabilità del contratto concluso in conflitto. La previsione normativa, contenuta nell'art. 2475 ter c.c., non contiene il medesimo obbligo di informazione a carico dell'amministratore, disponendo direttamente che il contratto concluso dall'amministratore, che ha la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per contro proprio o di terzi, può essere annullato, in presenza della conoscenza o conoscibilità del conflitto da parte del terzo.

L'omessa comunicazione, nelle s.r.l., porta direttamente all'accertamento del vizio contrattuale che affligge l'operazione.

In evidenza: Doveri degli amministratori

E' indiscussa la responsabilità per omissione dell'amministratore di diritto che non abbia compiutamente adempiuto i doveri di salvaguardare l'integrità del patrimonio sociale (art. 2394 c.c.), di vigilare sul generale andamento della gestione, di adoperarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli ed eliminarne o attenuarne le conseguenza dannose (art. 2392 c.c.). In particolare, mentre, dal punto di vista oggettivo, non è dubbio che l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, dal punto di vista soggettivo, si richiede la generica consapevolezza, da parte del primo, che l'amministratore effettivo, distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali ovvero espone o riconosce passività inesistenti, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata. Tuttavia, tale consapevolezza non può essere semplicemente desunta dal fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore: il profilo oggettivo della responsabilità dell'amministratore di diritto può essere certamente ancorato all'art. 40 cp, ma il profilo soggettivo della sua responsabilità va accertato caso per caso, valutando il significato probatorio dell'intero contesto della sua azione. (Cass. Pen., 5 maggio 2009, n. 31142)

Procedimento di impugnazione

L'art. 2388 c.c. prevede che le delibere dell'organo amministrativo possano essere impugnate dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti, nonché dai soci nel caso in cui siano stati lesi i loro diritti. Rispetto alla legittimazione degli amministratori si noti che, ai fini dell'impugnazione, non è necessario che l'amministratore mantenga tale carica per tutta la durata del procedimento.

Dato fondamentale al fine di poter attivare l'impugnazione è la permanenza dell'interesse ad agire in capo all'amministratore, che potrà facilmente riconoscersi nell'intento di evitare un'azione di responsabilità sociale.

Il procedimento di impugnazione delle delibere consiliari invalide, ex art. 2388 c.c., è regolato in maniera sostanzialmente analoga al procedimento applicabile in materia di impugnazione delle delibere assembleari.

In evidenza: Irregolarità

La deliberazione dell'assemblea di una società di capitali, convocata su deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'esito di una riunione cui un suo componente non sia stato convocato, non è inesistente, nulla od annullabile, trattandosi di mera irregolarità, perché il vizio della deliberazione consiliare di convocazione dell'assemblea non può riflettersi, come causa d'inesistenza o d'invalidità, sulle deliberazioni dell'assemblea dei soci, quando essa sia stata convocata dagli amministratori, a norma dell'art. 2366 c.c., con atto per certo riferibile alla volontà dell'organo amministrativo collegiale, così che esista una convocazione dell'assemblea nel suo essenziale schema giuridico (atto ricettizio, con il quale il socio viene avvisato della data e del luogo della riunione), dovendo escludersi che sulle formalità della convocazione si riflettano, per proprietà transitiva, le eventuali irregolarità interne al distinto procedimento di deliberazione del consiglio di amministrazione.

(Cass., 12 gennaio 2010, n. 259)

Di conseguenza, l'impugnazione viene proposta, con atto di citazione, davanti al tribunale del luogo presso cui la società ha la sua sede; in ipotesi di pluralità di impugnazioni, queste vanno riunite e decise con un'unica sentenza; infine, con ricorso depositato contestualmente alla citazione, può essere richiesta la sospensione dell'esecuzione della delibera, che sarà concessa dal presidente del tribunale solo in caso di eccezionale e motivata urgenza.

L'art. 2388 c.c. stabilisce anche il menzionato termine di novanta giorni entro cui l'impugnazione può essere esercitata, individuando il dies a quo dello stesso nella data in cui la deliberazione viene adottata. Se ben si ragione, in ordine sistematico, si deduce che, correttamente, la mancata attesa della data di verbalizzazione muove dalla piena conoscenza e conoscibilità dei soggetti interessati a far valere eventuale invalidità della delibera consiliare.

Dalla dichiarazione di invalidità di una deliberazione dell'organo amministrativo discende l'obbligo degli amministratori di prendere i provvedimenti conseguenti (c.d. effetto ripristinatorio); inoltre, deriva la salvezza dei diritti acquisiti dai terzi in buona fede, in base ad atti compiuti in esecuzione di una delibera consiliare impugnata e dichiarata invalida o di una delibera impugnata e poi sostituita prima della dichiarazione giudiziale di non conformità.

È, inoltre, applicabile il disposto dell'art. 2377, comma 8, c.c., per l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. La sostituzione, rilevante ai fini dell'improcedibilità dell'impugnazione e dell'estinzione del relativo procedimento, è individuabile nella nuova delibera che determina la cessazione di tutti gli effetti giuridici di quella precedentemente delibera consiliare.

Riferimenti

Normativi:

  • Artt. 2380 - 2381 c.c.
  • Art. 2385 c.c.
  • Art. 2388 c.c.
  • Artt. 2391-2392 c.c.
  • Art. 2475 c.c.

Giurisprudenza:

  • Cass. 10 ottobre 2013, n. 23089
  • Cass. 13 marzo 2013, n. 6220
  • Cass. 13 febbraio 2013, n. 3501
  • Cass. 12 gennaio 2010, n. 259
  • Cass. 29 settembre 2005, n. 19045
  • Lodo arbitrale, 12 maggio 2007
  • Trib. Milano, 12 marzo 2009, n. 3396
Sommario