Omessa comunicazione di conflitto di interessi

24 Maggio 2017

Il tema della omessa comunicazione dell'interesse in conflitto dell'amministratore all'interno delle società di capitali sottende la precisa ratio della previsione normativa per cui occorre, da parte della società, una attenta disamina della natura, della portata e degli effetti del singolo interesse di cui l'amministratore è portatore nei confronti della società che sta gestendo. Difatti, la nuova regola del c.d. conflitto di interesse è stata profondamente cambiata rispetto al passato ed ora si può apprezzare come un interesse dell'amministratore abbia rilevanza solo a seguito della verificazione di un danno a carico della società, all'esito della verificazione che il soggetto non abbia rispettato una dettagliata procedura di informazione a favore dell'ente.
Inquadramento

Il tema della omessa comunicazione dell'interesse in conflitto (recte, a latere) dell'amministratore all'interno delle società di capitali sottende la precisa ratio della previsione normativa per cui occorre, da parte della società, una attenta disamina della natura, della portata e degli effetti del singolo interesse di cui l'amministratore è portatore nei confronti della società che sta gestendo. Difatti, la nuova regola del c.d. conflitto di interesse è stata profondamente cambiata rispetto al passato ed ora si può apprezzare come un interesse dell'amministratore abbia rilevanza solo a seguito della verificazione di un danno a carico della società, all'esito della verificazione che il soggetto non abbia rispettato una dettagliata procedura di informazione a favore dell'ente.

Potremmo affermare che siamo in presenza, soprattutto nelle società per azioni, di una procedimentalizzazione dell'agere degli amministratori (degelati) in caso di esistenza di un interesse a latere di cui siano portatori. Appare utile verificare come nelle società a responsabilità limitata la disciplina positiva preveda differenti procedure di accertamento, pur nel rispetto della medesima ratio di proteggere il prioritario interesse della società, senza tuttavia imporre al singolo amministratore una segnata procedura di comunicazione degli interessi che vanta all'interno della singola operazione.

Il riferimento normativo

La omessa comunicazione di un conflitto di interessi trova la propria prescrizione nei disposti di cui agli artt. 2381, 2391 (per le s.p.a.) e 2475-ter c.c. (per le s.r.l.). Ebbene, la mancata comunicazione di un conflitto va contro, nelle società per azioni, alla disciplina positiva che, al contrario, impone una segnata procedura a carico dell'amministratore che abbia un interesse a latere. Difatti, la disciplina degli interessi degli amministratori nelle società per azioni, contenuta nell'art. 2391 c.c., prevede in modo chiaro e preciso come l'amministratore debba dare notizia agli altri amministratori (se presente un C.d.A.) ed all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, lo stesso abbia in una determinata operazione sociale. La norma chiarisce, altresì, il contenuto di tale informativa, consentendo in tal modo alla società di valutare correttamente quell'interesse (se in conflitto o meno). Infatti, si prevede che l'amministratore debba precisare la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse che vanta nell'operazione.

Omettere la comunicazione di un interesse, in conflitto potenziale, significa non rispettare un obbligo legale a carico del singolo amministratore. In sostanza, nonostante sia possibile che l'interesse non risulti dannoso per la società, la comunicazione dell'interesse in una determinata operazione costituisce un dovere (legale) per gli amministratori, i quali sono pertanto obbligati a resocontare la società circa gli elementi che caratterizzano quel dato interesse a latere rispetto a quello sociale.

Si comprende, a ben leggere il dato normativo, come l'interesse degli amministratori non rappresenti più un momento di patologia gestoria da stroncare ab origine, ma, al contrario, un fisiologico confronto tra l'interesse del singolo amministratore – che correttamente comunica – e l'interesse della società all'interno dell'operazione che quest'ultima vuole portare a termine.

In evidenza: Potere rappresentativo (Cass. 10 ottobre 2013, n. 23089)

Nella fattispecie prevista dall'art. 1394 c.c., il conflitto di interessi si manifesta al momento dell'esercizio del potere rappresentativo, mentre nel caso previsto dagli art. 2373 e 2391 c.c. il conflitto di interessi (rispettivamente, in sede di assemblea e di consiglio di amministrazione) si manifesta al momento dell'esercizio del potere deliberativo. Ne consegue che, ove l'eccezione di invalidità della fideiussione stipulata dall'amministratore di una società a responsabilità limitata sia formulata senza riferimento alla deliberazione dell'organo collegiale, la riconduzione del conflitto di interessi dedotto, specie se relativo ad un contratto stipulato dall'amministratore unico, alla disciplina dettata dall'art. 1394 c.c., anziché alle norme - invocate dalla parte - degli art. 2373 e 2391 c.c., non solo è l'unica possibile, ma, non implicando né una modifica o integrazione del fatto dedotto, né un mutamento delle conseguenze che la parte ne vuole trarre, rappresenta il legittimo esercizio del potere spettante al giudice di diversa qualificazione del fatto posto a fondamento dell'eccezione.

Mentre nelle s.p.a. la omessa comunicazione del conflitto di interesse viene disciplinata già dal momento della genesi, al contrario, nella s.r.l. la norma vuole direttamente sanzionare la condotta scorretta del soggetto prevedendo l'annullabilità del contratto concluso in conflitto. La previsione normativa, contenuta nell'art. 2475 ter c.c., non contiene il medesimo obbligo di informazione a carico dell'amministratore, disponendo direttamente che il contratto concluso dall'amministratore, che ha la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per contro proprio o di terzi, può essere annullato, in presenza della conoscenza o conoscibilità del conflitto da parte del terzo.

La omessa comunicazione, nelle s.r.l., porta direttamente all'accertamento del vizio contrattuale che affligge l'operazione.

Comunicazione e informazione del conflitto d'interessi

Il conflitto di interessi, e la sua omessa comunicazione, vuole la comprensione del ruolo dell'informazione societaria e del singolo amministratore all'interno della struttura dell'ente. Nell'ambito della sostituzione giuridica, in campo societario, quale momento, sostanzialmente economico, di concessione di poteri gestori a favore di un soggetto estraneo all'interesse sotteso al rapporto giuridico, è il formalismo giuridico lo strumento capace di soddisfare l'interesse all'informazione del mandante in merito all'evoluzione della vicenda contrattuale. Volendo operare un'analisi economica del fenomeno giuridico, in tema si possono richiamare i concetti della razionalità limitata e dell'opportunismo.

Gli agenti (delegati-mandatari) sono, tendenzialmente, indotti a ridurre la contrattazione in virtù dell'incertezza giuridica di un contratto nel caso proprio di sostituzione, ovvero, l'agente, pur essendo a conoscenza (o conoscibilità) del difetto di autorizzazione della società, addiviene alla risoluzione di approfittare della situazione in chiaro contrasto col perseguimento dell'interesse della stessa. In buona sostanza, i fenomeni patologici del rapporto contrattuale di amministrazione, appena richiamati, nascono da una lacuna informativa contrattuale cui, attraverso un'operazione ermeneutica contestualizzata alla sostanza del fenomeno della sostituzione, il diritto deve rispondere con forme sanzionatorie.

La norma imperativa strumentale, come strategia di validità ed efficacia degli atti, determina conseguenze invalidative della delega in presenza di comportamenti dell'amministratore lesivi del diritto all'informazione; si deve tendere verso una strategia della disclosure, o meglio, della rilevanza giuridica dell'informazione, ponendo a carico dell'amministratore un dovere di informazione transitivo in merito ad ogni vicenda inerente alla sostituzione. Atteso il dato che, nella sua struttura, il dovere di informazione risulta querable e non portable, la conoscibilità delle vicende contrattuali, per non diventare mera astrazione giuridica, richiede l'intervento del diritto sotto forma di precetto imperativo che prescriva il modello comportamentale del soggetto che, in virtù della posizione contrattuale, ha maggiore capacità di acquisire informazioni da veicolare, poi, a vantaggio della controparte contrattuale.

In evidenza: Interesse e bilancio (Cass. 13 marzo 2013, n. 6220)

In tema di società di capitali, l'approvazione del bilancio non costituisce ratifica tacita dell'operato dell'amministratore in conflitto d'interessi, in quanto sia la disciplina del bilancio che quella dell'assemblea hanno natura imperativa e rispondono all'interesse pubblico ad un regolare svolgimento dell'attività economica.

Incompatibilità (Cass. 29 settembre 2005, n. 19045)

Il conflitto di interessi di cui all'art. 1394 c.c. postula un rapporto d'incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti, rapporto che va riscontrato non in termini astratti ed ipotetici, ma con riferimento al singolo atto, di modo che è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l'utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell'altro (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la sussistenza del conflitto di interessi in ordine alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato da una s.r.l. da parte di una s.p.a., a mezzo del suo amministratore delegato, che era anche presidente del consiglio di amministrazione della succitata s.r.l., non sussistendo alcun interesse personale di detto amministratore delegato, contrapposto a quello della s.p.a., che aveva sottoscritto l'aumento in adempimento di un patto parasociale, rispetto al quale la s.r.l. era terza).

L'informazione societaria, intesa quale insieme degli adempimenti informativi e dei comportamenti che l'ordinamento prescrive, è ormai assunta al rango di bene pubblico, considerato che, pur avendo prima facie ad oggetto affari privati di persone fisiche e giuridiche, risulta, tuttavia, trascendere l'interesse di tali soggetti, investendo inevitabilmente anche le scelte ed i comportamenti degli stakeholders, portatori anch'essi di interessi meritevoli di tutela, e del mercato in generale.

L'istituzionalizzazione, normativamente disposta, di un sistema di flussi informativi tra amministratori, sottende, se si riflette in maniera sistematica, una concezione del governo dell'impresa improntata ad esigenze di snellezza, di rapidità procedurale, di correttezza e di trasparenza della gestione societaria, al fine di giungere ad un raccordo normativo nell'esercizio delle diverse funzioni amministrative ed, al contempo, evitare la tendenza verso una inesorabile estraniazione dalla gestione sociale da parte degli amministratori non esecutivi.

Di guisa, si legittima la società all'esercizio dei poteri valutativi attribuitigli sulla base delle informazioni ricevute e sulla base della relazione degli amministratori; correlativamente, in tema di comunicazione del conflitto di interessi, gli amministratori devono rispettare il disposto di cui agli artt. 2391 e 2475 ter c.c. in funzione della trasparenza della governance societaria.

In evidenza: Comunicazione e interesse (Cass. 13 febbraio 2013, n. 3501)

In tema di società per azioni, quando il singolo amministratore ponga in essere, in mancanza di una delibera del consiglio di amministrazione, un atto con il terzo che rientri, invece, nella competenza di tale organo, l'incidenza del conflitto di interessi sulla validità del negozio deve essere regolata sulla base, non già dell'art. 2391 c.c. (il quale, riferendosi al conflitto che emerge in sede deliberativa, concerne l'esercizio del potere di gestione, in un momento, quindi, anteriore a quello in cui l'atto viene posto in essere, in nome della società, nei confronti del terzo), ma della disciplina generale di cui all'art. 1394 c.c. Al riguardo, costituendo il divieto di agire in conflitto di interessi con la società rappresentata un limite derivante da una norma di legge, la sua rilevanza esterna non è subordinata ai presupposti stabiliti dal comma 2 dell'art. 2384 c.c., il cui ambito di applicazione è riferito alle limitazioni del potere di rappresentanza derivanti dall'atto costitutivo o dallo statuto, che abbiano, cioè, la propria fonte (non nella legge, ma) nell'autonomia privata. (Pronuncia resa in fattispecie anteriore al d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6).

Oggetto della comunicazione

In funzione dello studio della omessa comunicazione dell'interesse in conflitto, atteso il compito di regolazione dei flussi informativi delle competenze gestorie del consiglio di amministrazione e dei doveri di vigilanza e di controllo sull'operato dei consiglieri, risulta suscettiva di essere valutata l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e il generale andamento della gestione, sulla base delle informazioni ricevute o sulla base della relazione degli organi delegati di gestione: tra le notizie essenziali, risulta necessaria l'indicazione dell'interesse in conflitto.

In evidenza: Informazione e responsabilità (Cass. Pen., 5 maggio 2009, n. 31142)

E' indiscussa la responsabilità per omissione dell'amministratore di diritto che non abbia compiutamente adempiuto i doveri di salvaguardare l'integrità del patrimonio sociale (art. 2394 c.c.), di vigilare sul generale andamento della gestione, di adoperarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli ed eliminarne o attenuarne le conseguenza dannose (art. 2392 c.c.). In particolare, mentre, dal punto di vista oggettivo, non è dubbio che l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, dal punto di vista soggettivo, si richiede la generica consapevolezza, da parte del primo, che l'amministratore effettivo, distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali ovvero espone o riconosce passività inesistenti, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata. Tuttavia, tale consapevolezza non può essere semplicemente desunta dal fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore: il profilo oggettivo della responsabilità dell'amministratore di diritto può essere certamente ancorato all'art. 40 c.p., ma il profilo soggettivo della sua responsabilità va accertato caso per caso, valutando il significato probatorio dell'intero contesto della sua azione.

Difatti, nella prospettiva di un raccordo giuridico tra informazione e responsabilità degli amministratori, la conoscenza dei fatti gestori pregiudizievoli vale a costituire il parametro di accertamento della responsabilità. Se gli organi deleganti sono destinatari di un flusso costante e tendenzialmente esauriente di informazioni sulla gestione (in conflitto di interessi) della società per azioni, ne deriva, a modo di corollario fenomenologico, la tipizzazione degli obblighi informativi a carico degli organi delegati.

In tema di tipizzazione dei flussi informativi tra organo delegante ed organi delegati, il precetto normativo conosce già la necessaria predisposizione del progetto di bilancio, contenente le notizie sull'andamento della gestione sociale.

La codificazione dell'agire in modo informato riflette, nella prospettiva del miglior controllo della governance, l'esigenza che gli amministratori, nel caso di esercizio delegato della gestione, agiscano in modo consapevole, ponderando gli interessi della società con gli altri interessi in gioco: la veicolazione di continui flussi informativi rappresenta, nella visione del codificatore della riforma, il momento basilare per riuscire ad ottenere trasparenza nella gestione societaria e, di guisa, chiarificazione nell'accertamento delle singole responsabilità nel caso si evidenzino interessi dei singoli amministratori in conflitto con l'interesse sociale.

La sistematicità della transazione di flussi informativi ed il conseguente rilievo della conoscenza dei fatti sociali in termini di accertamento di responsabilità solidale, deve suscitare negli amministratori una maggiore attività comportamentale; pur tuttavia, se si riflette sulle conseguenze patologiche della prescrizione di legge, si nota come, antropologicamente, l'amministratore non esecutivo, per quanto attivo nel controllo, non avrà interesse ad esercitare un potere che comporti un ampliamento della propria responsabilità se, all'esito della veicolazione di informazioni, si determini la sua conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società.

Autonomia statutaria e comunicazione di interessi

Il dovere degli amministratori di agire in modo informato (dovere riflessivo) e di richiedere informazioni sul generale andamento della gestione (dovere transitivo) deve spingere l'interprete ad adottare una categorizzazione delle fattispecie che sostanziano la corretta veicolazione informativa. Come specificato, l'autonomia statutaria assume un ruolo fondamentale nella definizione dei modelli comportamentali che, da parte dei singoli amministratori, siano rispettosi della prescrizione normativa.

L'attenuazionedella responsabilità degli amministratori, attraverso l'eliminazione dell'obbligo di vigilanza e, di guisa, della oggettivizzazione di responsabilità, mette in evidenza come la responsabilità degli organi delegati sia diversa e ben maggiore rispetto a quella degli amministratori senza delega: esiste una radicale diversità, in termini di estensione e di intensità, nell'accertamento delle responsabilità in caso di conferimento di delega.

La Relazione ministeriale alla riforma (par. 6. III. 4) precisa che “la eliminazione dal precedente secondo comma dell'art. 2392 dell'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, sostituita da specifici obblighi ben individuati (v. in particolare gli artt. 2381 e 2391), tende, pur conservando la responsabilità solidale, ad evitare sue indebite estensioni che, soprattutto nell'esperienza delle azioni esperite da procedure concorsuali, finiva per trasformarla in una responsabilità sostanzialmente oggettiva, allontanando le persone più consapevoli dall'accettare o mantenere incarichi in società o in situazioni in cui il rischio di una procedura concorsuale le esponeva a responsabilità praticamente inevitabili”.

In tema di omessa comunicazione di interessi in conflitto, la previsione normativa della procedimentalizzazione del sistema di flussi informativi, normato dal codice, da parte gli organi delegati a favore dell'organo consiliare, determina l'introduzione del principio secondo cui la condotta dei deleganti possa essere suscettiva di declaratoria di responsabilità solo ed esclusivamente in relazione a fatti di cui i deleganti abbiano avuto effettivamente conoscenza ovvero che gli stessi avrebbero potuto conoscere ove avessero correttamente vigilato sull'osservanza dei doveri informativi posti a carico dei delegati e, di guisa, sull'esistenza di un'adeguata regolamentazione di quei doveri e dei relativi flussi informativi.

Con riferimento ai poteri attribuiti ai singoli amministratori deleganti ed ai poteri funzionali all'adempimento del dovere di agire in modo informato nella valutazione delle informazioni trasmesse dai delegati, il dato della legge chiarisce che ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

In evidenza: Controllo e comunicazione (Cass. 23 giugno 1998, n. 6238)

Ai fini della responsabilità degli amministratori conseguente alla mancata convocazione, ex art. 2447 c.c., del consiglio di amministrazione della società allorché, per la perdita di oltre o un terzo del capitale sociale quest'ultimo si riduca al di sotto della soglia minima fissata dall'art. 2327 c.c., si rende irrilevante il fatto che il Consiglio di amministrazione della società, per previsione dello statuto della stessa, possa essere convocato solo dal Presidente (il quale risulti altresì abilitato a fissare l'ordine del giorno). Infatti i singoli amministratori debbono ritenersi dotati del potere di pretendere che il Presidente provveda a tale convocazione e con uno specifico ordine del giorno. L'esistenza di un tale potere va desunta: a) dal rilievo per cui ogni singolo amministratore è responsabile del controllo sulla gestione societaria e pertanto egli deve essere ritenuto abilitato a mettere in moto qualunque meccanismo necessario che gli consenta di provvedere a pieno al controllo stesso, e di porre in essere gli adempimenti che questo richieda; b) dall'ulteriore rilievo per cui, risultando essi amministratori solidalmente responsabili fra loro, una tale solidarietà non possa non importare che ciascuno di essi abbia anche il potere di controllare l'operato degli altri amministratori.

Attesa la sussistenza del dovere individuale, a carico dei singoli amministratori, di vigilanza consiliare ed extra-consiliare su possibili conflitti di interessi di altri amministratori, deve, nel rispetto della normativa, essere consentito all'amministratore di compiere atti che normalmente non risultano di propria competenza, come l'esercizio di poteri decisionali o la promozione di azioni inibitorie e recuperatorie. L'espressione della legge sembra condurre ad una interpretazione onnicomprensiva dei possibili comportamenti da parte dell'amministratore. Si ribadisce, tuttavia, che il singolo amministratore non può prendere da solo i provvedimenti diretti ad impedire il compimento di atti pregiudizievoli, dovendo, semplicemente, riferire al consiglio di amministrazione.

In evidenza: Obblighi di comunicazione (App. Milano 10 giiugno 1996, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, 571)

Al singolo amministratore compete una funzione di stimolo, propulsiva all'acquisizione collegiale di dati e notizie: iniziativa doverosa specialmente quando si avvertono i primi segnali della rischiosità di determinate operazioni. Gli spettano inoltre poteri istruttori di verifica e di accertamento sull'operato dell'amministratore delegato, giacché l'obbligo di vigilare impone di intervenire con segnalazioni e sollecitazioni agli altri amministratori, al collegio sindacale ed all'assemblea. La mancanza di prescrizioni legislative di forme particolari per acquisire le conoscenze e per esercitare il detto potere di vigilanza ben si comprende ove si ponga mente al fatto che l'ampiezza del dovere di vigilanza non consente la predeterminazione tassativa dei comportamenti che devono essere tenuti. Ne consegue che il giudizio di congruità delle condotte dell'amministratore dovrà essere effettuato caso per caso, tenendo conto di ogni singola particolarità.

Difatti, se si riflette sulle dinamiche gestorie delle società di capitali, si nota come la collegialità rende necessariamente limitati i poteri di intervento del singolo amministratore. I poteri di intervento non sono ancora necessariamente poteri impeditivi degli atti dannosi; si richiede al singolo che voglia essere esonerato dalla responsabilità solidale di esercitare, all'interno del consiglio d'amministrazione, poteri di intervento che siano idonei ad impedire o perfino ad attenuare le conseguenze dannose per la società. Di guisa, se il singolo manifesta il dissenso secondo la procedura, normata dalla legge, è esonerato da ogni responsabilità, a prescindere dall'eventuale esito negativo del tentativo di impedire il danno.

Profili penali della omessa comunicazione

L'omessa comunicazione dell'interesse investe anche profili di ordine penale, giacché la norma di cui all'art. 2629-bis c.c. prescrive che l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (D.Lgs. n. 58/1998, e successive modificazioni) ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB (D.Lgs. n. 385/1993), del citato TUF, del D.Lgs. n. 209/2005 o del D.Lgs. n. 124/1993, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1 c.c., è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

La previsione di legge indica in modo chiaro che l'elemento costitutivo della fattispecie di reato è il danno arrecato alla società. Occorre chiarire, tuttavia, tale concetto di danno a carico della società in funzione dell'emersione della fattispecie di reato.

Ebbene, come afferma la giurisprudenza pronunziatasi in tema, il danno che deriva alla società – a seguito della omessa comunicazione dell'interesse – non deve risultare essere prettamente patrimoniale ma, in modo più lato, tale da arrecare uno svantaggio all'ente da cui, indi, si riverberano effetti patrimoniali negativi per la società.

In buona sostanza, il danno è quello che – in ambito finanziario – determina un discredito sul mercato, recte che sotto il profilo reputazionale rischia di offuscare l'immagine della società con la derivazione di perdere clientela o non riuscire a mantenere il livello di produzione.

In evidenza: Natura del danno (Cass. Pen. 11 febbraio 2014, n. 29605, con news in questo portale)

Nel reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi, di cui all'art. 2629 bis c.c., il danno arrecato alla società od a terzi è elemento costituivo della fattispecie e può consistere in qualsiasi pregiudizio, anche non strettamente patrimoniale.

Risulta molto interessante verificare, nella pratica, come sia possibile estendere la rilevanza penale della condotta di cui all'art. 2629-bis c.c. anche a collegio sindacale o ad altri soggetti apicali dell'ente societario.

Segnatamente, attesa la prescrizioni di flussi informativi tra i vari organi societari occorre dare prova delle concrete modalità con cui i sindaci, ad esempio, avrebbero concorso nella determinazione del reato di omessa comunicazione; in buona sostanza, la omessa comunicazione di interesse deve essere il risultato di un concorso di condotte degli amministratori con altri soggetti che abbiano avuto modo di conoscere del reato e, quindi, concorrere nella realizzazione dell'evento delittuoso.

In evidenza: Concorso (Cass. Pen. 13 novembre 2013, n. 563)

Va annullata l'ordinanza di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di immobili intestati ai componenti del consiglio di amministrazione, al direttore generale e a un componente del collegio sindacale di una banca, accusati di concorso nel reato di cui all'art. 2629 bis c.c. per non aver comunicato ad altri soggetti interessati della situazione di conflitto di interessi di un amministratore della società allorché manchi l'indicazione delle modalità con le quali il concorso sarebbe stato realizzato, consentendo o agevolando il comportamento degli amministratori in conflitto di interessi o rafforzando il proposito degli stessi

Riferimenti

Normativi:

  • Artt. 2380, 2380-bis, 2381 c.c.
  • Art. 2385 c.c.
  • Artt. 2391-2392 c.c.
  • Artt. 2475-2475-ter c.c.
  • Art. 2629-bis c.c.

Giurisprudenza:

  • Cass. 10 ottobre 2013, n. 23089
  • Cass. 13 marzo 2013, n. 6220
  • Cass. 13 febbraio 2013, n. 3501
  • Cass. 29 settembre 2005, n. 19045
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