Amministratori di s.r.l.

28 Luglio 2016

L'amministrazione delle società a responsabilità limitata rappresenta un campo elettivo per l'applicazione dell'autonomia statutaria per il pregnante motivo che la disciplina positiva, da un lato, lascia ampio margine di azione alla libertà contrattuale dei soci nella redazione dell'atto costitutivo e statuto e, dall'altra, consente l'applicazione delle norme in materia di amministrazione delle società di persone, in aggiunta alla canonica forma di amministrazione delle società di capitali: consiglio di amministrazione, delegati e amministratore unico.
Inquadramento

L'amministrazione delle società a responsabilità limitata rappresenta un campo elettivo per l'applicazione dell'autonomia statutaria per il pregnante motivo che la disciplina positiva, da un lato, lascia ampio margine di azione allalibertà contrattualedei soci nella redazione dell'atto costitutivo e statuto e, dall'altra, consente l'applicazione delle norme in materia di amministrazione delle società di persone, in aggiunta alla canonica forma di amministrazione delle società di capitali:consiglio di amministrazione, delegati e amministratore unico.

Pertanto, la figura dell'amministratore delle s.r.l. assume i caratteri elastici che derivano dalle scelte statutarie dei soci, a maggior ragione all'interno delle s.r.l. in cui, difatto, i soci possono concorrere attivamente con gli amministratori nella gestione dell'ente.

Proprio tale particolare modello di gestione societaria determina un'attenta e scrupolosa analisi dell'eventuale grado di responsabilità degli amministratori e dei soci che hanno concorso nell'adozione di scelte amministrative.

Il riferimento normativo

La forma dell'amministrazione delle società a responsabilità limitata prevede una molteplice gamma di possibilità applicative, attesa la disciplina codicistica che, de plano, consente l'adozione di modelli capitalistici e personalistici di gestione. Difatti, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione presa ai sensi dell'art. 2479 c.c.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli artt. 2257 e 2258 c.c.

Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

In tema di rappresentanza, gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società e le limitazioni ai poteri degli amministratori che devono risultare dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Con riguardo all'esistenza e constatazione di possibili interessi in conflitto tra l'amministratore di s.r.l. e la società, la prescrizione normativa è molto chiara nella disposizione letterale, laddove afferma che i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

In evidenza: Cass. Civ. n. 23089/2013

“Nella fattispecie prevista dall'art. 1394 c.c., il conflitto di interessi si manifesta al momento dell'esercizio del potere rappresentativo, mentre nel caso previsto dagli art. 2373 e 2391 c.c. il conflitto di interessi (rispettivamente, in sede di assemblea e di consiglio di amministrazione) si manifesta al momento dell'esercizio del potere deliberativo. Ne consegue che, ove l'eccezione di invalidità della fideiussione stipulata dall'amministratore di una società a responsabilità limitata sia formulata senza riferimento alla deliberazione dell'organo collegiale, la riconduzione del conflitto di interessi dedotto, specie se relativo ad un contratto stipulato dall'amministratore unico, alla disciplina dettata dall'art. 1394 c.c., anziché alle norme - invocate dalla parte - degli art. 2373 e 2391 c.c., non solo è l'unica possibile, ma, non implicando né una modifica o integrazione del fatto dedotto, né un mutamento delle conseguenze che la parte ne vuole trarre, rappresenta il legittimo esercizio del potere spettante al giudice di diversa qualificazione del fatto posto a fondamento dell'eccezione”. (Cass. 10 ottobre 2013, n. 23089)

Ancora, le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'art. 2477 c.c.

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Concorrenza gestionale tra amministratori e soci

Nella società a responsabilità limitata lo strumento giuridico concesso al socio attraverso il quale lo stesso può cercare di influenzare le decisioni degli altri è garantito dall'art. 2479, comma 4, c.c., con l'adozione del metodo assembleare; pur tuttavia l'esercizio di tale potere non spetta a tutti i soci indifferentemente, ma solo ad un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale o ad uno o più amministratori i quali hanno la facoltà di richiedere che la decisione sia adottata in assemblea e quindi previa ampia e collegiale discussione.

Dove non interviene la norma giuridica può, tuttavia, supplire l'autonomia statutaria: il diritto all'adozione per le decisioni dei soci del metodo assembleare da parte del singolo socio che non possegga l'aliquota di capitale positivamente prevista risulta tutelabile attraverso la predisposizione statutaria di apposita clausola che preveda un procedimento di decisione non collegiale tale da garantire ai soci il diritto di inviare a tutti gli altri soci le proprie proposte e motivazioni, prima dell'espressione del voto.

Risulta necessaria la previsione di un sistema di consultazione scritta del socio che disponga un preciso termine entro il quale i soci e l'organo amministrativo devono manifestare il proprio interesse all'adozione del metodo collegiale, decorso inutilmente tale termine non risulterà possibile richiedere, per la decisione in oggetto, la collegialità.

Le situazioni nelle quali i soci partecipano all'assunzione di decisioni in ordine alla gestione della società evidenziano i limiti alla concorrenza gestionale rispetto all'agere degli amministratori. Nel caso di amministrazione disgiuntiva laddove un amministratore si opponga alle operazioni che un altro voglia compiere tutti i soci sono chiamati a decidere sull'opposizione. La regola dell'art. 2257 c.c. subisce un adattamento, per il motivo pregnante che la decisione sull'opposizione è assunta dai soci alla stessa stregua di ogni altra decisione di loro competenza, e quindi secondo le regole procedimentali dell'art. 2479 c.c., che non operano nelle società di persone, e che non sono espressamente richiamate nell'art. 2475 c.c.

Può essere richiesto l'intervento da parte di uno o più amministratori per approvare gli argomenti a loro sottoposti.

La lettera del dato normativo fa desumere che i soci non hanno un potere propositivo, ma soltanto il potere di approvare o bloccare una delibera degli amministratori e quindi lascia preferire l'interpretazione per la quale, a prescindere dal modello amministrativo scelto, uno o più amministratori possono sottoporre ai soci taluni argomenti per chiederne l'approvazione.

L'iniziativa può provenire dagli amministratori dissenzienti (in un'amministrazione congiuntiva a maggioranza o in un'amministrazione collegiale), e pertanto, sotto questo profilo, l'amministrazione delle s.r.l. è sempre simile a quella disgiuntiva. Ma può provenire anche da amministratori che sono concordi su una decisione rischiosa o incerta, e cercano l'approvazione dei soci.

In evidenza: limitazione dei poteri di gestione

L'art. 2475-bis c.c. attribuisce agli amministratori di s.r.l. il potere di rappresentanza generale della società e stabilisce che ai terzi non sono opponibili le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, salvo che si provi che i terzi hanno intenzionalmente agito a danno della società. Gli atti eccedenti i limiti dell'oggetto sociale posti in essere dall'amministratore rimangono quindi, di regola, validi anche se si provi la malafede del terzo (cioè che questi fosse a conoscenza delle limitazioni stabilite dallo statuto) con l'unica eccezione dell' exceptio doli. Dal campo di operatività della norma testé esaminata esulano, tuttavia, le ipotesi in cui l'amministratore abbia agito con abuso di rappresentanza, cioè con superamento dei limiti legali (non convenzionali) del potere di rappresentanza, rimanendo questi comunque opponibili ai terzi. Tra tali ipotesi rientrano certamente gli atti che comportano una rilevante modifica dell'oggetto sociale quali, ad esempio, la cessione dell'azienda costituente la sola attività dell'impresa sociale non accompagnata dal contestuale riacquisto di altra azienda con la quale continuare l'attività d'impresa in precedenza esercitata. (Trib. Roma, 28 aprile 2011, in Vita not., 2011, 1016)

Ma se i soci si esprimono negativamente in ordine all'approvazione richiesta, gli amministratori non possono prendere la delibera in discorso; se l'hanno assunta, non possono darvi esecuzione; se hanno cominciato ad eseguirla debbono sospenderne l'esecuzione, nei limiti in cui ciò sia possibile.

Ancora, può essere il singolo socio a richiedere l'approvazione degli altri soci, avendone conoscenza in virtù del fatto di essere anche amministratore, oppure in quanto, pur non avendo funzioni gestorie, ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Nell'ipotesi in esame la delibera sulla quale i soci si pronunciano è stata già assunta dagli amministratori secondo le regole del regime concretamente prescelto, ma potrebbe essere stata formulata da un amministratore e non ancora sottoposta agli altri, oppure potrebbe essere formulata dal socio che promuove l'approvazione. In ogni caso è necessario che essa sia assunta sia dagli amministratori, sia dai soci. Tali poteri sono funzionali all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, che è promossa da ciascun socio, ed alla revoca giudiziale degli amministratori, ma fungono da presupposto anche per sottoporre all'approvazione dei soci taluni argomenti.

In tema di materie riservate alla competenza dei soci dall'atto costitutivo, la legge usa il termine materie, ma non indica il contenuto massimo delle competenze che i soci si possono riservare, né il contenuto minimo delle materie inderogabilmente riservate agli amministratori. Non si rinvengono, dalla lettura della disciplina positiva limiti legali espliciti; ne risulta, come corollario, che può essere riservata ai soci tutta l'amministrazione di una s.r.l.

Tuttavia, occorre chiarire, i soci di una s.r.l. non sono per statuto amministratori, in quanto le decisioni dei soci sono assunte secondo le regole degli artt. 2479 ss. c.c., e non secondo le regole degli artt. 2475 ss. c.c.; ne risulta un'alterazione del regime della responsabilità.

Lo statuto non può affidare direttamente alla collettività dei soci o a singoli soci l'intera gestione dell'attività sociale giacché ai soli amministratori e non anche ai soci è imposto un generale obbligo di azione diligente e per la connessa ineluttabile ed insopprimibile competenza degli amministratori di verificare la non dannosità delle decisioni assunte dai soci prima di darvi concreta esecuzione.

In evidenza: Decisioni dei soci

In materia di società a responsabilità limitata non trova applicazione l'art. 2373, comma 2, c.c. sia perché trattasi di norma prevista specificatamente per le società per azioni sia perché l'incidenza dell'eventuale conflitto di interessi sulle decisioni dei soci è con riferimento alle s.r.l. regolata dall'art. 2479-ter c.c., che include naturalmente anche il voto espresso dal socio amministratore, sicché non ricorrono neanche i presupposti per l'applicazione analogica della norma prevista per le s.p.a. Infatti in base all'art. 2479-ter, comma 2, c.c., qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società. Per l'annullamento della decisione si richiede allora un danno potenziale, e non un danno concreto ed attuale. Pertanto, la mancata adozione di una deliberazione in favore dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è potenzialmente idonea a cagionare un danno alla società perché è suscettibile di determinare una perdita patrimoniale corrispondente alla pretesa risarcitoria, ove quest'ultima fosse risultata fondata. (Trib. Bari, 27 febbraio 2012, n. 688)

Il diverso tenore letterale dell'art. 2479, comma 1, c.c., pone il dubbio se nell'identificare le materie rimesse da tale norma alla competenza legale inderogabile della collettività dei soci debba aversi riguardo alle operazioni modificative in fatto dei soli diritti particolari dei soci ovvero di tutti i diritti dei soci. La questione incide significativamente sull'ampiezza dei poteri gestori sottratti agli amministratori.

Nell'ipotesi di assenza di attribuzioni statutarie di diritti particolari a singoli soci, l'interpretazione restrittiva della norma induce a ritenere che nessuna eccezione è posta alla competenza generale degli amministratori per qualsivoglia operazione di gestione, attesa la competenza dei soci per le operazioni capaci di incidere sull'oggetto sociale.

Regime di responsabilità nella gestione della s.r.l.

La presente ricerca vuole porre in evidenza la possibile concorrenza gestionale tra amministratori e soci all'interno delle società a responsabilità limitata e, di conseguenza, individuare i criteri di attribuzione di responsabilità di tali soggetti, tenendo fermo, nell'impostazione metodologica scelta, il ruolo della circolazione di informazioni sia tra gli amministratori (nei vari modelli gestori) che tra gli amministratori e i soci, al fine della migliore specificazione dell'attribuzione di responsabilità nella gestione sociale.

Il nuovo art. 2476 c.c. non solo prevede che gli amministratori rispondano solidalmente dei danni cagionati alla società qualora non osservino i doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, ma riconosce la responsabilità anche in capo a quei soci che abbiano intenzionalmente agito o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società e per i terzi.

Attesa l'impostazione adottata dalla riforma societaria in merito alla nuova società a responsabilità limitata che attribuisce rilevanza alle persone dei soci, la norma è tesa a risolvere il problema, manifestatosi nella prassi delle società di piccole dimensioni, in cui spesso un socio è di fatto in grado di esercitare una vera e propria influenza indiretta sulla gestione.

Occorre sottolineare che la formula che stabilisce la responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo è formula assai ampia, espressione del generale dovere di diligenza. Anche se la legge nulla prevede in proposito, si può certamente ritenere che il riferimento è alla diligenza professionale e, dunque, determinata dalla natura dell'incarico e dalle competenze attribuite. Questo si evince anche dalla considerazione che il dovere di diligenza professionale è imposto agli amministratori di una società a responsabilità limitata che si pone a capo di un gruppo e ai liquidatori, in ipotesi di liquidazione di società a responsabilità limitata.

La responsabilità non si estende agli amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa e, se a conoscenza dell'atto che si stava per compiere, abbiano fatto constatare il proprio dissenso. Si tratta di una responsabilità di natura contrattuale per fatto personale, poiché gli amministratori, pur essendo obbligati in solido, possono sottrarsi ad essa; in caso di funzioni gestorie attribuite ai soci, gli amministratori sono responsabili sia se l'atto sia stato compiuto dal socio e essi non abbiano fatto annotare il proprio dissenso, sia se l'atto sia stato compiuto dagli stessi amministratori in esecuzione ad una direttiva dei soci.

In evidenza: Amministratore di fatto

Al fine di giungere a qualificare un soggetto quale amministratore di fatto di una società, le attività gestorie (svolte concretamente) dal predetto devono presentare carattere sistematico e non si devono esaurire soltanto nel compimento di singoli atti di natura eterogenea ed occasionale; sempre che detto esercizio non sia giustificabile in base ad un rapporto lavorativo subordinato e/o autonomo con la società, per cui l'interessato verta in una posizione di subordinazione o soggiaccia a poteri di direttiva dell'amministratore di diritto. (Trib. Napoli, 5 agosto 2015)

In caso di amministrazione disgiuntiva ciascun amministratore può compiere singolarmente le operazioni necessarie alla gestione salvo, tuttavia, il diritto degli altri amministratori di opporsi all'operazione prima che questa sia compiuta. Il diritto di opposizione non rappresenta un vero e proprio potere di veto, piuttosto consiste nel rimettere alla maggioranza dei soci la decisione di compiere o meno un'operazione e quindi di valutarne la congruità e il rischio. Un primo dubbio sorge in merito al computo di tale maggioranza poiché l'art. 2257 c.c. stabilisce quale criterio di calcolo la partecipazione agli utili.

È, di guisa, necessario, al fine di rendere possibile il diritto di opposizione degli altri amministratori, informare questi ultimi della decisione gestoria che si intenda adottare, prima che venga portata a compimento.

In tema di amministrazione congiuntiva, il rinvio all'art. 2258 c.c. subordina il compimento di qualunque operazione al consenso di tutti i componenti dell'organo di amministrazione o della maggioranza, salva, ovviamente la possibilità per ciascun amministratore di compiere gli atti urgenti.

Oltre alla previsione dei due metodi di amministrazione, è ipotizzabile un terzo metodo, risultante dalla combinazione tra i primi due, per cui alcune decisioni sono prese necessariamente all'unanimità o a maggioranza degli amministratori, altre da ciascuno di essi disgiuntamente.

Appare chiaro come l'adozione della forma congiuntiva di amministrazione porta in sé la prescrizione dell'obbligo di informazione a favore di tutti gli amministratori, dovendo la decisione essere presa o all'unanimità, ovvero, laddove sia previsto nell'atto costitutivo, secondo il principio della maggioranza dell'organo consiliare.

Decisioni consiliari

L'atto costitutivo della s.r.l. può derogare all'applicazione del metodo collegiale nelle decisioni del consiglio di amministrazione, in quanto può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. È possibile che il consiglio di amministrazione assuma decisioni senza che le stesse siano precedute da alcun confronto tra i suoi membri.

Deve, pur tuttavia, rimanere fermo il diritto di ogni consigliere di amministrazione di partecipare alle decisioni consiliari e di essere messo in grado di influenzarne l'esito e di concorrervi insieme con gli altri e di essere preventivamente informato della decisione che si sta per adottare.

Le forme di dichiarazione scritta che possono concorrere alla decisione finale sono la consultazione scritta, consistente in un mero documento che circola tra i consiglieri ed in calce al quale ciascuno di essi, se non voglia astenersi, esprime adesione o rifiuto e il consenso per iscritto, che è una singola dichiarazione di volontà formalizzata autonomamente dalle altre, con le quali concorre a perfezionare la decisione finale.

Ai fini della decisione conclusiva sembra sufficiente che le dichiarazioni di volontà di ciascun consigliere giungano presso la sede sociale, affinché il presidente del consiglio, analogamente a quanto sarebbe chiamato a fare in sede di adunanza collegiale, provveda alla proclamazione dell'esito del procedimento decisorio, semmai trascrivendolo direttamente nel libro delle decisioni degli amministratori.

Di guisa, risulta opportuno che l'atto costitutivo regolamenti in modo compiuto le modalità ed i termini del procedimento decisorio e provveda anche a determinare i quorum deliberativi, in quanto quelli previsti in tema di s.p.a., riferendosi a deliberazioni collegiali e conteggiandosi rispetto ai consiglieri presenti alla riunione, non possono valere direttamente anche nel procedimento de quo.

Nella s.r.l. la distribuzione di competenze fra soci e amministratori è meno rigorosa che nella s.p.a. In questo tipo societario vale il principio radicale che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori: nella s.p.a. vi è una netta separazione fra titolarità delle partecipazioni sociali e gestione dell'impresa. Questo principio di separazione fra titolarità delle partecipazioni e gestione dell'impresa non è presente nella disciplina della s.r.l.; vige un'ampia autonomia statutaria, in attuazione della quale si possono definire con considerevole flessibilità i confini fra le competenze dei soci e quelle degli amministratori.

In assenza di determinazione derogatoria da parte dell'atto costitutivo, la legge attribuisce espressamente alla competenza dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci oltre che ogni determinazione sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società; la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constatare il proprio dissenso.

Il dato normativo prevede che sono, altresì, solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi: la mancanza di diverse previsioni statutarie determina la coincidenza fra soci e amministratori. L'esecuzione da parte degli amministratori di una decisione gestionale assunta da uno o più soci può essere fonte di responsabilità per i primi per l'eventuale danno cagionato alla società.

La corresponsabilità dei soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato singole operazioni dannose non è, dunque, una forma di responsabilità esclusiva: gli amministratori che eseguono una decisione dannosa per la società non possono invocare quale esimente della propria imputazione di responsabilità la circostanza che non abbiano assunto la relativa decisione.

Riferimenti

Normativi

  • Art. 2475 c.c.
  • Art. 2476 c.c.
  • Art. 2477 c.c.
  • Art. 2479 c.c.

Giurisprudenza

  • Trib. Napoli, 5 agosto 2015
  • Cass. 10 ottobre 2013, n. 23089
  • Trib. Bari, 27 febbraio 2012, n. 688
  • Trib. Roma, 28 aprile 2011
Sommario