Detrazioni per carichi di famiglia

02 Settembre 2022

Le detrazioni per carichi di famiglia, stabilite all'art. 12 d.P.R. n. 917/1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, TUIR), si distinguono in detrazioni per il coniuge a carico, per i figli e per ogni altro familiare a carico.
Inquadramento

Le detrazioni per carichi di famiglia, stabilite all'art. 12 d.P.R. n. 917/1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, TUIR), si distinguono in detrazioni per il coniuge a carico (cui deve essere equiparata, ex art. 1, comma 20, l. n. 76/2016, la parte dell'unione civile), per i figli e per ogni altro familiare a carico.

A riguardo, si precisa come l'attuale formulazione dell'art. 12 d.P.R. n. 917/1986 e, dunque, il sistema di detrazioni per familiari a carico di cui alla presente trattazione, introdotto con l'art. 1, comma 6, lett. c), L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la quale operò profonde modifiche nel sistema di tassazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sostituendo, tra l'altro, le deduzioni (dal reddito) per oneri di famiglia con un sistema di detrazioni (riduzione dall'imposta lorda) per carichi di famiglia decrescenti al crescere del reddito complessivo del contribuente è stata profondamente modificata con la legge che ha istituito l'assegno unico universale (d.lgs 29 dicembre 2021 n. 230 art. 10 n. 4). Tale legge ha limitato la fruizione del sistema delle detrazioni in relazione ai figli a carico solo a quelli di età pari o superiore ai 21 anni, in quanto per i figli a carico di età inferiore il beneficio delle detrazioni è stato sostituito dall'assegno unico universale (AUU). Le modifiche di cui all'art. 12 si applicano a decorrere dal 1 marzo 2022.

Condizioni per la fruizione delle detrazioni

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano al contribuente in base al reddito che esso percepisce.

L'art. 12, d.P.R. n. 917/1986 individua le detrazioni di base (importi teorici) spettanti per ciascuna categoria di familiari a carico: coniuge o parte dell'unione civile, figli e altri familiari. L'importo effettivo della detrazione, cui ha diritto il contribuente, è determinato mediante l'applicazione alle detrazioni di base di una formula matematica, che consente di determinare importi decrescenti della detrazione al crescere del reddito complessivo dell'avente diritto, fino ad annullarsi quando il reddito raggiunga il limite indicato dalla legge stessa (differenziato a seconda del familiare a cui la detrazione si riferisce).

Le modalità di determinazione della detrazione spettante in concreto al contribuente variano a seconda del familiare a cui essa si riferisce e, talvolta, in base alle classi di reddito del contribuente.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia rileva anche il reddito determinato forfettariamente di cui cui all'art. 1, commi 9-11, l. n. 145/2018.

Per essere considerato familiare a carico, il coniuge o la parte dell'unione civile, i figli e gli altri familiari devono, tuttavia, rientrare nel limite di reddito previsto dalla normativa. Ciascun familiare, ad eccezione dei figli entro i ventiquattro anni di età, non deve possedere un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili sostenuti. Per i figli che non abbiano superato i ventiquattro anni tale limite è stato elevato, con decorrenza dal 1 gennaio 2019 a 4.000 euro (art. 1, comma 252 e 253, l. 27 dicembre 2017, n. 205). Nel reddito della persona a carico vanno computate anche le eventuali retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica (art. 12, comma 2, d.P.R. n. 917/1986), nonché i canoni di locazione assoggettati a cedolare secca (v. par. 5, Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1 giugno 2011).

Come precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 gennaio 2008, tale limite di 2.840,51 euro va riferito al reddito complessivo al lordo del reddito imputabile all'abitazione principale e alle relative pertinenze (al contrario del reddito complessivo del contribuente, che deve essere considerato al netto del reddito sia dell'abitazione principale, sia delle pertinenze).

Il predetto limite è fissato con riferimento all'intero periodo di imposta, essendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso. Perciò, se durante l'anno il reddito complessivo prodotto dal familiare a carico superi il predetto limite, il contribuente non può fruire della detrazione nemmeno parzialmente (v. par. 1.4.8, Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 16 marzo 2007).

Le detrazioni spettano in relazione ai mesi in cui il familiare è stato effettivamente a carico del contribuente e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste per il loro riconoscimento fino a quello in cui siffatte condizioni siano cessate (art. 12, comma 3, d.P.R. n. 917/1986). La detrazione, inoltre, è rapportata al mese intero, restando ininfluente il giorno in cui si verifica l'evento che comporta il concretizzarsi o il venir meno delle condizioni richieste. Tali eventi possono essere, per esempio:

  • il matrimonio o l'unione civile;
  • la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile (volontariamente o per decesso di un coniuge o della parte dell'unione civile);
  • la nascita o il decesso di un familiare;
  • il caso in cui uno dei figli a carico si sposi o costituisca un'unione civile e cessi di essere familiare a carico dei propri genitori e diventi soggetto a carico del proprio coniuge o dell'altra parte di un'unione civile (in quest'ultimo caso tuttavia il mese in cui si verifica l'evento “matrimonio” o unione civile del figlio, viene computato nella detrazione sia a favore del genitore, sia a favore del coniuge/parte di unione civile).
Detrazioni per coniuge/parte di unione civile a carico

Il contribuente ha diritto alla detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato o per l'altra parte di un'unione civile (art. 12, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917/1986).

La detrazione per il coniuge/parte unione civile a carico ha un importo teorico variabile da zero a 800 euro. L'importo spettante in concreto al contribuente si determina secondo tre diverse modalità di calcolo corrispondenti a distinte fasce di reddito, così come di seguito indicato:

1) reddito fino a 15.000 euro: dall'imposta lorda si detraggono 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo (che, come detto, deve essere considerato al netto del reddito sia dell'abitazione principale, sia delle relative pertinenze) e 15.000 euro. Si riporta di seguito la formula per il calcolo:

detrazione = 800 – (110 x reddito complessivo)

15.000

In forza del comma 4 del medesimo art. 12 d.P.R. n. 917/1986, se il rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 è uguale a uno, la detrazione compete nella misura fissa di 690 euro; se tale rapporto è uguale a zero la detrazione non compete. Negli altri casi e, quindi, nelle ipotesi in cui detto rapporto dia un risultato compreso tra zero e uno, lo stesso va assunto considerando le prime quattro cifre decimali.

Come già detto, in base all'art. 12, comma 3, TUIR, gli importi indicati dalla norma, 800 euro e 110 euro, devono essere rapportati al periodo di imposta in cui il coniuge è stato a carico. Così in caso di matrimonio/unione civile contratto/costituita il 12 ottobre il coniuge/la parte dell'unione civile risulta a carico dell'altro coniuge/dell'altra parte dell'unione civile per tre mesi. Pertanto, a fronte di un reddito di 10.000,00 euro, il calcolo della detrazione sarà espresso dalla seguente formula:

detrazione = (800: 12 x 3) – [(110: 12 x 3) x (10.000 / 15.000)]

2) reddito oltre 15.000 euro e fino a 40.000 euro: dall'imposta lorda si detraggono 690 euro. La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a:

- 10 euro per il reddito complessivo oltre 29.000 euro e fino a 29.200 euro;

- 20 euro per il reddito complessivo oltre 29.200 euro e fino a 34.700 euro;

- 30 euro per il reddito complessivo oltre 34.700 euro e fino a 35.000 euro;

- 20 euro per il reddito complessivo oltre 35.000 euro e fino a 35.100 euro;

- 10 euro per il reddito complessivo oltre 35.100 euro e fino a 35.200 euro.

Il riferimento contenuto nella norma alla «detrazione spettante» implica che gli importi aggiuntivi devono essere assunti nell'intero ammontare indicato senza essere rapportati al periodo in cui il coniuge o la parte dell'unione civile è stato a carico (v. par. 1.4.8, Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 16 marzo 2007). Ad esempio, in caso di matrimonio/unione civile contratto/costituita il 9 luglio, il coniuge/la parte dell'unione civile risulta a carico dell'altro coniuge/dell'altra parte dell'unione civile per sei mesi e la detrazione spettante, a fronte di un reddito di 35.110 euro, sarà di euro 355:

detrazione = (690/12 x 6) +10

3) reddito complessivo oltre 40.000 euro e fino a 80.000 euro: la detrazione teorica è fissata in euro 690. La detrazione effettiva si ottiene moltiplicando la detrazione teorica per il coefficiente che si ricava dal rapporto tra 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro. Si riporta di seguito la formula per il calcolo:

detrazione = 690 x (80.000 – reddito complessivo)

40.000

Se il risultato del rapporto è uguale a zero, non spetta alcuna detrazione (art. 12, comma 4, d.P.R. n. 917/1986). Negli altri casi, per determinare la detrazione effettiva, il risultato del rapporto deve essere considerato assumendo le prime quattro cifre decimali.

Detrazioni per figli a carico. Ripartizione tra i genitori

I genitori, ricorrendone i requisiti previsti dalla legge, possono beneficiare delle detrazioni per figli a carico previste dall'art. 12, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986. Si ritiene che alla situazione di genitori coniugati debbano essere equiparati i casi di unioni civili in cui, in seguito a provvedimento dell'autorità giudiziaria, una parte dell'unione civile abbia adottato i figli dell'altra o tutti i casi in cui le parti dell'unione civile risultino entrambi genitori dei figli del nucleo familiare, poichè alla condizione di coniuge è equiparata quella di parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla l. 20 maggio 2016, n.76 art. 1, commi 2-35, salvo specifiche indicazioni di coordinamento che possano essere contenute nei decreti legislativi attuativi di cui alla delega al governo ex art. 1 comma 28 legge cit..

Le detrazioni per i figli (compresi i figli nati fuori del matrimonio/dell'unione civile riconosciuti, i figli adottivi o affidati) spettano a prescindere dalla convivenza con i genitori e dall'eventuale circostanza che il figlio sia portatore di handicap, a condizione, però, che venga rispettato il limite di reddito per essere considerato familiare a carico, pari, come detto, a euro 4.000,00 per i figli entro i 24 anni e ad euro 2.840,51 per gli altri familiari e i figli oltre i 24 anni.

Per i genitori non legalmente ed effettivamente separati che producono entrambi reddito, l'art. 12, TUIR detta la regola generale per cui la detrazione spetta al 50% tra i coniugi o le parti dell'unione civile, a meno che i genitori si accordino per attribuire l'intera detrazione a colui/colei con il reddito più elevato. In caso di coniuge/parte dell'unione civile fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione per figli a carico spetta a quest'ultimo per l'intero importo.

La norma prevede, invece, regole diverse nei casi di separazione legale ed effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a cui deve essere equiparato lo scioglimento dell'unione civile. La ripartizione della detrazione tra genitori separati o divorziati o parti di un'unione civile sciolta è diversamente disciplinata a seconda che sia stabilito o meno l'affidamento condiviso dei figli. In particolare, è previsto che: «(…) la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori (…)».

Con Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 16 marzo 2007 (par. 1.4.5) l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto necessario precisare il contenuto degli accordi con i quali i genitori separati o divorziati, cui devono essere equiparate le parti di un'unione civile sciolta, sono ammessi a regolare diversamente tra loro le percentuali di detrazione. Al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra i genitori separati/divorziati o parti di un'unione civile sciolta e coloro che non sono tali, le disposizioni di cui all'art.12 d.P.R. n. 917/1986, TUIR devono essere interpretate secondo criteri unitari che si traducono:

1) nel superamento del principio (della normativa previgente) della libera determinazione delle percentuali di detrazione spettante a ciascun coniuge o parte di un'unione civile;

2) nella fissazione delle percentuali prefissate del 50% oppure del 100%;

3) nella possibilità di derogare a quanto stabilito per legge solo a favore di tali percentuali prefissate.

In base, dunque, all'interpretazione della norma fornita dall'Agenzia delle Entrate, sono individuabili le seguenti fattispecie: in caso di affidamento condiviso, la detrazione spetterà al 50% ad entrambi i genitori, salvo diverso accordo delle parti. Il diverso accordo potrà essere teso unicamente ad attribuire l'intera detrazione (nella misura del 100%) al genitore che ha il reddito più elevato. Qualora sia disposto, invece, l'affidamento esclusivo del minore, il genitore affidatario avrà diritto al 100% della detrazione dall'imposta lorda, salvo diverso accordo delle parti. In questo caso il diverso accordo potrà essere teso unicamente a ripartire la detrazione al 50% tra i coniugi/parti di un'unione civile o ad attribuire il 100% della detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

L'Amministrazione finanziaria ha poi precisato come la detrazione per figli a carico di cui all'art. 12 d.P.R. n. 917/1986 debba essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori (v. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13 maggio 2011). Pertanto, in presenza di più figli, la detrazione d'imposta nella misura del 100% eventualmente attribuita, previo accordo tra le parti, al genitore con il reddito più elevato deve interessare necessariamente tutti i figli, non potendo, invece, riguardare solo alcuni di questi. Essa può essere applicata in misura diversa solo in presenza di figli nati non dai medesimi genitori.

Per quanto riguarda la detrazione per figli a carico maggiorenni di genitori separati o divorziati, cui devono essere equiparate le parti di un'unione civile sciolta, è stato chiarito che, poiché la norma richiede soltanto la condizione di affidamento, senza prendere in considerazione il requisito anagrafico dell'età, i genitori, salvo diverso accordo, possono continuare a fruire della detrazione per il figlio maggiorenne nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio. Qualora, viceversa, la sentenza non si sia pronunciata sull'affido, la detrazione dovrà essere ripartita in egual misura tra i due genitori, salvo diverso accordo volto ad attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più alto.

L'Amministrazione finanziaria si è trovata, poi, a dover affrontare un caso particolare relativo alla detrazione per figlio a carico maggiorenne di genitori divorziati che, nel periodo della minore età, era stato affidato esclusivamente ad uno dei due e, con il conseguimento della maggiore età, aveva deciso di andare a vivere con l'altro genitore. Si è chiarito, a riguardo, come al genitore convivente non spetti la detrazione al 100% che spettava in precedenza a quello titolare dell'affidamento esclusivo, poiché la convivenza del figlio con il genitore non è equiparata all'affidamento disposto dal giudice, né la condizione di residenza presso un genitore è presa in considerazione dall'art. 12 d.P.R. n. 917/1986 per definire la ripartizione delle detrazioni tra di essi (v. par. 4.1, Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

La suesposta disciplina prevista si ritiene, inoltre, applicabile anche nei confronti dei figli a carico di genitori non coniugati (ora conviventi di fatto ex art. 1, comma 36, l. n. 76/2016) qualora siano stati emessi provvedimenti di affidamento dei minori (v. in questo senso Comm. trib. prov.le Aosta, 23 gennaio 2014).

In conclusione, dunque, si può affermare che l'accordo tra i genitori (coniugati, parti di un'unione civile, separati o divorziati, parti di un'unione civile sciolta, conviventi di fatto) consente di definire, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa e dei chiarimenti forniti con apposite circolari dall'Agenzia delle Entrate, un'attribuzione della detrazione per figli a carico diversa da quella legale, presupponendo, quindi, che se la detrazione è richiesta per intero da un genitore, l'altro vi abbia rinunciato. Si precisa, altresì, che, nel caso in cui entrambi i genitori chiedano di poter fruire della detrazione per figli a carico in misura superiore a quella loro consentita, la detrazione potrà essere riconosciuta, in sede di liquidazione, solo nella misura legale del 50%, presupponendosi in tal caso l'assenza dell'accordo (salvo prova contraria degli interessati).

Detti accordi tra i genitori non richiedono una forma particolare. Tuttavia, in sede di controllo, l'Amministrazione finanziaria può richiederne l'esibizione quale prova dell'intervenuto accordo (cfr. par. 1.4.5, Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E/2007).

Misura della detrazione tra genitori separati/divorziati dopo la novella

La detrazione per figli a carico è ora relativa ai soli maggiori di anni 21 (d.lgs 29 dicembre 2021 n. 230 art. 10 n. 4). Nel caso di genitori separati o divorziati, cui devono essere equiparate le parti di un'unione civile sciolta, era stato chiarito che, poiché la norma richiedeva soltanto la condizione di affidamento, senza prendere in considerazione il requisito anagrafico dell'età, i genitori, salvo diverso accordo, potessero continuare a fruire della detrazione per il figlio maggiorenne nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio.

Qualora, viceversa, la sentenza non si fosse pronunciata sull'affido, la detrazione avrebbe dovuto essere ripartita in egual misura tra i due genitori, salvo diverso accordo volto ad attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più alto.

L'Amministrazione finanziaria, nel vigore della legge precedente all'istituzione dell'AUU, si è trovata, poi, a dover affrontare un caso particolare relativo alla detrazione per figlio a carico maggiorenne di genitori divorziati che, nel periodo della minore età, era stato affidato esclusivamente ad uno dei due e, con il conseguimento della maggiore età, aveva deciso di andare a vivere con l'altro genitore. Fu chiarito, a riguardo, come al genitore convivente non spetti la detrazione al 100% che spettava in precedenza a quello titolare dell'affidamento esclusivo, poiché la convivenza del figlio con il genitore non è equiparata all'affidamento disposto dal giudice, né la condizione di residenza presso un genitore è presa in considerazione dall'art. 12 d.P.R. n. 917/1986 per definire la ripartizione delle detrazioni tra di essi (v. par. 4.1, Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012 ).

Sebbene la detrazione per figli a carico sia ora relativa ai soli maggiori di anni 21, l'art. 12 dispone ancora l'attribuzione del beneficio della detrazione sulla sola base dell'affidamento che, come noto, per i maggiorenni non è previsto. In merito giova evidenziare come il legislatore che, con l'istituzione dell'AUU ha novellato l'art. 12, non abbia modificato il criterio dell'affidamento per attribuire il diritto alla detrazione (dando ad esempio rilievo alla residenza del figlio con uno dei genitori). Pertanto, se la crisi della coppia interviene quando il figlio è minore e quindi il giudice ha disposto sull'affidamento, quando compierà i 21 anni il beneficio della detrazione potrà essere attribuito al genitore secondo le regole dell'affidamento. Tuttavia, nel diverso caso in cui la crisi della coppia intervenga quando il figlio ha già compiuto 21 anni ma non è economicamente autosufficiente, il giudice non disporrà sull'affidamento, con la conseguenza che il beneficio della detrazione non potrà seguire le regole dell'affidamento mai disposto. In attesa di un auspicabile chiarimento circa il criterio in base al quale distribuire il beneficio tra i genitori, separati o divorziati o parti di un'unione civile sciolta, in base a quanto indicato in passato nella prassi (par. 4.1, Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012), la detrazione andrà ripartita in egual misura tra i due genitori, salva la possibilità di giungere ad un diverso accordo, soluzione che tuttavia non convince del tutto nel caso in cui il figlio maggiorenne risieda stabilmente solo con uno dei genitori.

La suesposta disciplina si ritiene applicabile con le stesse problematiche illustrate, anche nei confronti dei figli a carico di genitori non coniugati (ora conviventi di fatto ex art. 1, comma 36, l. n. 76/2016) (v. in questo senso Comm. trib. prov.le Aosta, 23 gennaio 2014).

In conclusione, dunque, si può affermare che l'accordo tra i genitori (coniugati, parti di un'unione civile, separati o divorziati, parti di un'unione civile sciolta, conviventi di fatto) consente di definire, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa e dei chiarimenti forniti con apposite circolari dall'Agenzia delle Entrate, un'attribuzione della detrazione per figli a carico diversa da quella legale, presupponendo, quindi, che se la detrazione è richiesta per intero da un genitore, l'altro vi abbia rinunciato. Si precisa, altresì, che, nel caso in cui entrambi i genitori chiedano di poter fruire della detrazione per figli a carico in misura superiore a quella loro consentita, la detrazione potrà essere riconosciuta, in sede di liquidazione, solo nella misura legale del 50%, presupponendosi in tal caso l'assenza dell'accordo (salvo prova contraria degli interessati).

Detti accordi tra i genitori non richiedono una forma particolare. Tuttavia, in sede di controllo, l'Amministrazione finanziaria può richiederne l'esibizione quale prova dell'intervenuto accordo (cfr. par. 1.4.5, Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E/2007).

Genitore affidatario con imposta incapiente

Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo ovvero, in caso di affidamento condiviso, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione “per limiti di reddito”, l'art. 12, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986, TUIR prevede che la detrazione sia attribuita per intero all'altro genitore e che quest'ultimo, salvo diverso accordo delle parti, sia tenuto a riversare all'affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita (il 100% nel caso di affidamento esclusivo ed il 50% nel caso di affidamento condiviso).

La norma appena citata fa riferimento all'ipotesi del genitore affidatario con imposta incapiente. Si parla di imposta incapiente quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all'imposta lorda. Al verificarsi di tale condizione, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi; pertanto parte delle detrazioni fruibili andrebbero perdute.

Per evitare, dunque, che le detrazioni spettanti al genitore affidatario vadano perse a causa di un'imposta incapiente, l'art. 12 d.P.R. n. 917/1986 riconosce la possibilità di devolvere l'intera detrazione all'altro genitore e ciò «anche nell'ipotesi in cui il genitore, originariamente affidatario, pur avendo un reddito più elevato rispetto a quello dell'altro genitore, non possa fruire della detrazione in quanto in possesso di oneri deducibili e/o detraibili tali da azzerare l'imposta» (v. par. 1.2, Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 4 aprile 2008). In tale ultima ipotesi (di genitore affidatario con imposta incapiente e reddito più alto) l'intera detrazione viene attribuita a quello con reddito più basso, in deroga, dunque, al principio generale che ammette l'attribuzione dell'intera detrazione all'altro coniuge solo se possieda il reddito più elevato (v. par. 1.2, Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 4 aprile 2008).

In ogni caso, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 15/E/2007 (par. 1.4.5), la rinuncia del genitore con imposta incapiente a favore dell'altro non opera automaticamente, ma presuppone un'intesa tra i genitori, salvo l'obbligo, in capo a colui che ha usufruito dell'intera detrazione, di riversare al genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita (il 100% nel caso di affidamento esclusivo ed il 50% nel caso di affidamento condiviso).

Con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 143/E del 30 dicembre 2010, l'Amministrazione finanziaria ha nuovamente affrontato la questione delle detrazioni per figli a carico fra ex coniugi, cui vanno equiparate le parti di un'unione civile sciolta, esaminando, in particolare, la fattispecie del genitore affidatario privo di reddito. A riguardo, è stato precisato che, affinché l'unico genitore titolare di reddito possa beneficiare della detrazione d'imposta nella misura del 100%, è necessario anche in questo caso uno specifico accordo che disponga sia il passaggio della titolarità del beneficio, sia il successivo riversamento al genitore che non può giovarsi della detrazione.

Nuclei monogenitoriali

A partire da marzo 2022 non sarà più possibile fruire delle detrazioni ex art. 12 per i figli minori di 21 anni.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4 del 18 febbraio 2022 ha chiarito come le misure precedenti all'istituzione dell'AUU (detrazioni per i figli minori di 21 anni e la detrazione per famiglie numerose di cui al richiamato articolo 12 del TUIR) restino in vigore fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022).

Fino a tale data continuerà dunque ad essere applicabile la normativa precedente l'istituzione dell'assegno unico universale, secondo la quale a seguito dell'aumento degli importi realizzato per effetto dell'art. 1, comma 483, l. 24 dicembre 2012, n. 228 ( legge di stabilità 2013), la detrazione di base per i figli a carico risultava fissata in euro 1.220,00 per i figli di età inferiore a tre anni ed euro 950,00 per i figli di età superiore a tre anni. L'importo della detrazione aumentava di euro 400,00, per ogni figlio portatore di handicap, così come individuato dalla l. 5 febbraio 1992, n. 104, e di euro 200,00, per ogni ulteriore figlio, qualora fossero più di tre. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori era riconosciuta un'ulteriore detrazione complessiva di euro 1.200,00.

Figli a carico prima dell'istituzione dell'assegno unico universale

Detrazione

Figlio di età inferiore a 3 anni

1.220,00 euro

Figlio di età superiore a 3 anni

950 euro

Figlio con disabilità

Inferiore a 3 anni (1220+400)

1.620 euro

Superiore a 3 anni (950+400)

1.350 euro

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione complessiva euro 1.200,00

Figli a carico dopo l'istituzione dell'assegno unico universale

Detrazione

Figlio di età inferiore a 21 anni

Nessuna detrazione. È previsto l'AUU art. 4 nn. 1-2 d.lgs 230/2021

Figlio di età superiore a 21 anni

950 euro

Figlio con disabilità di età pari o superiore a 21 anni

La detrazione è cumulabile con l'AUU art. 4 nn. 4-5-6 d.lgs 230/2021 (circolare INPS n. 23 del 9 febbraio 2022)

Per ciascun figlio (di età inferiore a 21 anni) successivo al secondo

Nessuna detrazione. È prevista una maggiorazione dell'AUU art. 4 n. 3 d.lgs 230/2021

In presenza di più figli di età superiore a 21 anni

L'importo di 95.000 euro su cui viene calcolata la detrazione è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Per nuclei familiari con 4 o più figli minori di 21 anni

Nessuna detrazione. È prevista una maggiorazione forfettaria dell'AUU art. 4 n. 10 d.lgs 230/2021

Occorre precisare che gli importi di cui alle tabelle sono detti “teorici” nel senso che diminuiscono progressivamente con l'aumentare del reddito complessivo posseduto nell'anno dal contribuente, fino ad annullarsi quando detto reddito arriva a 95.000,00 euro.

Calcolo delle detrazioni per figli a carico

A seguito dell'aumento degli importi realizzato per effetto dell'art. 1, comma 483, l. 24 dicembre 2012, n. 228 ( legge di stabilità 2013), la detrazione di base per i figli a carico risulta attualmente fissata in euro 1.220,00 per i figli di età inferiore a tre anni ed euro 950,00 per i figli di età superiore a tre anni. L'importo della detrazione aumenta di euro 400,00, per ogni figlio portatore di handicap, così come individuato dalla l. 5 febbraio 1992, n. 104, e di euro 200,00, per ogni ulteriore figlio, qualora siano più di tre (v. art. 12, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986). In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione complessiva di euro 1.200,00 (v. art. 12, comma 1 bis, d.P.R. n. 917/1986).

Figli a carico

Detrazione

Figlio di età inferiore a 3 anni

  • 1220,00 euro

Figlio di età superiore a 3 anni

  • 950 euro

Figlio portatore di handicap

  • Inferiore a 3 anni (1220+400)
  • 1.620 euro
  • Superiore a 3 anni (950+400)
  • 1.350 euro
  • Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo
  • In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione complessiva di euro 1.200,00

Si tratta tuttavia, anche in questo caso, di importi “teorici” che diminuiscono progressivamente con l'aumentare del reddito complessivo posseduto nell'anno dal contribuente, fino ad annullarsi quando detto reddito arriva a 95.000,00 euro.

La detrazione effettiva si ottiene moltiplicando la detrazione teorica per il coefficiente che si ricava dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo (al netto del reddito relativo all'abitazione principale e alle sue pertinenze), e 95.000. Si riporta di seguito la formula per il calcolo:

detrazione = detrazione base x (95.0000 – reddito complessivo)

95.000

In forza dell'art. 12, comma 4, d.P.R. n. 917/1986, se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a uno, non spetta alcuna detrazione. Negli altri casi, per determinare la detrazione effettiva spettante al contribuente, il risultato del rapporto deve essere assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,732874, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,7328).

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula andrà aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Quindi, l'importo aumenterà ad esempio a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, e a 140.000 per quattro.

È necessario ricordare che, al fine di usufruire delle detrazioni, occorre procedere all'indicazione del codice fiscale per ciascun familiare a carico per cui le stesse sono richieste. Nel caso di figli in affido preadottivo e al fine di salvaguardare le informazioni relative a questi ultimi, è sufficiente indicare il numero senza inserire il codice fiscale.

Detrazioni d'imposta per figli a carico

DETRAZIONI D'IMPOSTA PER FIGLI A CARICO

GENITORI NON SEPARATI/NON DIVORZIATI O PARTI DI UN'UNIONE CIVILE NON SCIOLTA che producono entrambi reddito

  • detrazione al 50% tra i genitori;
  • possibilità di detrazione al 100% al coniuge/parte dell'unione civile con reddito più elevato

GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI O PARTI DI UN'UNIONE CIVILE SCIOLTA

  • affidamento esclusivo

  • detrazione al 100% all'affidatario

Diversi accordi:

  • detrazione al 50% tra i genitori;
  • detrazione al 100% al genitore con reddito più elevato.

Affidatario con reddito incapiente:

  • detrazione al 100% all'altro genitore anche se con reddito più basso;
  • obbligo di riversare all'altro genitore il 100% dell'importo.

Affidatario privo di reddito:

  • detrazione al 100% all'altro genitore;
  • necessità di uno specifico accordo che disponga:
    • passaggio della titolarità del beneficio;
    • riversamento del 100% al genitore che non può giovarsi del beneficio.
  • affidamento condiviso
  • detrazione al 50% tra i genitori.

Diversi accordi:

  • detrazione al 100% al genitore con reddito più elevato.

Uno dei genitori con reddito incapiente:

  • detrazione al 100% all'altro genitore anche se con reddito più basso;
  • obbligo di riversare all'altro genitore il 50% dell'importo.

Uno dei genitori privo di reddito:

  • detrazione al 100% all'altro genitore;
  • necessità di uno specifico accordo che disponga:
    • passaggio della titolarità del beneficio;
    • riversamento al 50% al genitore che non può giovarsi del beneficio.

GENITORI NON CONIUGATI

  • provvedimento di regolamentazione/modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
  • affidamento esclusivo
  • detrazione al 100% all'affidatario

Diversi accordi:

  • detrazione al 50% tra i coniugi;
  • detrazione al 100% al genitore con reddito più elevato

Affidatario con reddito incapiente:

  • detrazione al 100% all'altro genitore anche se con reddito più basso;
  • obbligo di riversare all'altro genitore il 100% dell'importo.

Affidatario privo di reddito:

  • detrazione al 100% all'altro genitore;
  • necessità di uno specifico accordo che disponga:
    • passaggio della titolarità del beneficio;
    • riversamento del 100% al genitore che non può giovarsi del beneficio.
  • affidamento condiviso
  • detrazione al 50% entrambi genitori

Diversi accordi:

  • detrazione al 100% al genitore con reddito più elevato

Uno dei genitori con reddito incapiente:

  • detrazione al 100% all'altro genitore anche se con reddito più basso;
  • obbligo di riversare all'altro genitore il 50% dell'importo.

Uno dei genitori privo di reddito:

  • detrazione al 100% all'altro genitore;
  • necessità di uno specifico accordo che disponga:
    • passaggio della titolarità del beneficio;
    • riversamento al 50% al genitore che non può giovarsi del beneficio.
  • mancanza provvedimento regolamentazione/modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
  • in caso di genitori che hanno entrambi riconosciuto il figlio
  • detrazione al 50% tra i genitori;
  • possibilità di detrazione al 100% al coniuge con reddito più elevato
  • in caso di unico genitore che ha riconosciuto il figlio
  • detrazione al 100% all'unico genitore.
Detrazioni per altri familiari a carico

In forza dell'art. 12, comma 1, lett. d), TUIR, per gli altri familiari a carico (trattasi ex art. 433 c.c. dei genitori e, in loro mancanza, degli ascendenti prossimi, degli adottanti, di generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle, anche unilaterali) al contribuente spetta la detrazione teorica di 750 euro. La detrazione effettiva si ottiene moltiplicando la detrazione teorica per un coefficiente che si ricava dal rapporto tra 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. Si riporta di seguito la formula per il calcolo:

detrazione = 750 x (80.000 – reddito complessivo)

80.000

Per poter usufruire della detrazione per altro familiare a carico, è necessario però che il familiare, oltre a non superare il limite di reddito di euro 2840,51, conviva con il contribuente oppure riceva da quest'ultimo assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

A riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito come il contribuente, per poter usufruire della detrazione per altro familiare a carico, nell'ipotesi di corresponsione di assegno alimentare non risultante da un provvedimento giudiziario, deve produrre idonea autocertificazione. In caso di richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente può dimostrare la sussistenza dei requisiti mediante qualsiasi mezzo di prova: nel caso di convivenza, ad esempio, l'intestazione delle utenze o del contratto di locazione dell'immobile; nel caso di corresponsione di assegni alimentari (anche all'estero), la documentazione bancaria o di altro operatore finanziario attestante il trasferimento (v. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 21 aprile 2009, Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 95/E del 12 maggio 2000).

Da ultimo si precisa come la detrazione per altro familiare a carico deve essere ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto, ovverosia fra coloro che abbiano effettivamente sostenuto il carico risultante dalla convivenza o dall'erogazione di un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Addizionale regionale all'Irpef

I carichi di famiglia in alcuni casi hanno un impatto anche sull'addizionale regionale all'Irpef. Alcune regioni infatti prevedono specifiche agevolazioni con aliquote ridotte e/o detrazioni d'imposta per i figli a carico. Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi 2017 per l'anno d'imposta 2016 indica le regioni che prevedono specifiche agevolazioni e la disciplina dettagliata delle medesime. Tali regimi particolari riguardano la Regione Basilicata, la regione Lazio, la Regione Veneto, la Regione Piemonte, la Regione Puglia nonchè la Provincia Autonoma di Bolzano.

Oneri deducibili e detraibili e altre agevolazioni per i figli a carico

Oltre alle detrazioni d'imposta per i familiari a carico di cui alla presente trattazione, i contribuenti, ricorrendone i requisiti previsti dalla legge, possono beneficiare delle deduzioni di cui all'art. 10, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, nonché delle detrazioni di cui all'art. 15, comma 2 del medesimo d.P.R. (per esempio spese mediche o spese di istruzione).

In particolare quanto ai figli a carico, come precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 16 febbraio 2007, le regole di ripartizione delle detrazioni per figli a carico previste all'art. 12, comma 1, lett. c),TUIR, non valgono ai fini della ripartizione, tra i genitori stessi, degli oneri. In questi casi, infatti, la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. In ogni caso vi è la possibilità per gli stessi di procedere alla libera ripartizione delle spese sostenute nell'interesse dei figli mediante un'annotazione della percentuale di ripartizione in calce al documento comprovante la spesa.

La Circolazione dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017 indica, tra le altre cose, le spese per i figli che danno diritto a deduzioni dal reddito e a detrazioni d'imposta (quali ad esempio le spese sanitarie, le spese di istruzione, le spese per iscrizione e abbonamento a strutture sportive, i canoni di locazione per studenti universitari) spettanti anche se sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.

La Circolare n. 4 del 18 febbraio 2022 ha chiarito che, in seguito alle ulteriori modifiche apportate all'art 12 cit. (al comma 1 lettera d nonché con l'introduzione del nuovo comma 4 ter) dall'art. 19 comma 6 del d.l. 27 gennaio 2022 n. 4 (decreto sostegni ter), per i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all'articolo 12 del TUIR. La Circolare ha chiarito altresì che per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 51 comma 2 del TUIR in tema di welfare e quindi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore normale dei servizi di welfare messi a disposizione dal datore di lavoro a tutti i dipendenti anche se goduti da figli di età inferiore ai 21 anni, per i quali non spettano le detrazioni di cui all'articolo 12 del TUIR.

La l. 28 gennaio 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) al comma 391, così come modificato dalla l. 30 dicembre 2018 n. 145

,

ha introdotto a favore delle famiglie costituite da cittadini italiani o appartenenti a paesi membri dell'Unione Europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore ai 26 anni la carta della famiglia. Tale bonus è concesso in base alle regole stabilite con il decreto di attuazione D.M. 27 giugno 2019.

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