Cartelle esattoriali

27 Dicembre 2019

La cartella di pagamento è un atto esattivo dell'Agente di Riscossione, che nella stragrande maggioranza dei casi coincide con l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ex Equitalia S.p.A., che viene emessa sulla base del ruolo formato dall'ente impositore rappresentante il credito vantato nei confronti del contribuente. L'emissione a ruolo è un atto prodromico fondamentale ai fini della emissione della cartella di pagamento, benché a decorrere dal 1° ottobre 2011 sono state introdotte rilevanti novità in tema di esecutività degli avvisi di accertamento notificati in materia di imposte dirette, IRAP ed IVA aventi a riferimento i periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi. In altri termini, ex art. 29, co. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e modificato dall'art. 7, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, dall'emissione dell'avviso di accertamento si passa direttamente alle procedure esecutive, sempre da parte dell'Agente di Riscossione, venendo meno, per le sovra menzionate tipologie di imposta, sia la procedura di iscrizione a ruolo che quella relativa alla notifica della cartella di pagamento. Ciò premesso, la cartella di pagamento continua a trovare applicazione nelle seguenti fattispecie:liquidazioni automatiche e controlli formali delle dichiarazioni; accertamenti emessi con riferimento alle imposte indirette diverse dall'IVA; tributi doganali; altre entrate riscosse mediante ruolo quale, ad esempio, il Canone Rai. Con il decreto fiscale collegato alla manovra 2019, D.L. 119/2018, viene introdotta la nuova rottamazione-ter; la “nuova” disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) copre il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dal decreto-legge n. 193 del 2016 (in relazione ai carichi 2000-2016) e dal decreto-legge n. 148 del 2017 (per i carichi affidati fino al 30 settembre 2017).
Inquadramento

La cartella di pagamento è l'atto esattivo che l'Agente della riscossione invia ai contribuenti per la riscossione dei crediti vantati dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni, ecc.).

L'Agente della riscossione, ad esempio per l'Agenzia delle Entrate, è a decorrere dal 1° Luglio 2017 la società “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, in sostituzione di Equitalia S.P.A. come previsto dall'art. 1, D.L. 22 ottobre 2016 n. 193).

Le cartelle di pagamento contengono:

  • l'indicazione delle somme dovute;
  • le istruzioni sul pagamento;
  • l'invito a provvedere entro 60 giorni;
  • l'indicazione di come e a chi richiedere la rateizzazione;
  • le spiegazioni per proporre eventuali ricorsi;
  • il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella.

La cartella esattoriale (che segue ad una decisione intervenuta nel giudizio di impugnazione a prodromico accertamento) non può considerarsi invalida allorquando, pur limitandosi ad indicare gli estremi dell'atto presupposto, già noto al contribuente stesso, venga impugnata da quest'ultimo, il quale dimostri, proprio per averli puntualmente contestati, di avere piena conoscenza dei presupposti della medesima (Cass. civ. sez. VI, 8 settembre 2017, n. 20991).

La notifica della cartella può avvenire anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Più precisamente, la notifica a mezzo PEC è obbligatoria per le imprese e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, mentre per le persone fisiche, intestatarie di un indirizzo PEC, che desiderano ricevere in tal modo le eventuali notifiche ne dovranno fare richiesta. Essendo una novità introdotta dal D.Lgs. n. 159/2015, le nuovi disposizioni saranno applicabili a partire dal 1° giugno 2016.

Cassazione con l'ord. 4 settembre 2017 n. 20747 afferma la legittimità della cartella notificata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Secondo il tribunale di merito, la notifica della cartella era viziata dalla mancata di una relata a completamento della notificazione a mezzo posta. Tuttavia la Cassazione ha ribadito che “in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative trova applicazione l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenute notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione".

In evidenza: i nuovi accertamenti esecutivi mandano in “pensione” le cartelle di pagamento

Con le modifiche introdotte dall'art. 29, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e modificato dall'art. 7, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, dall'emissione dell'avviso di accertamento si passa direttamente alle procedure esecutive.

Pertanto il nuovo accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate trova applicazione attualmente esclusivamente in riferimento alle imposte sul reddito, IVA e IRAP per gli atti emessi dal 1° ottobre 2011, continuando a mantenere le funzioni tipiche dell'atto di accertamento e svolgendo il ruolo già riservato alla cartella per i crediti erariali maturati dal periodo d'imposta 2007 e relativi.

All'accertamento esecutivo si affianca anche l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1° gennaio 2011 sostituisce la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale.

Infine, con le modifiche introdotte dall'art. 9, D.L. 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012, anche gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane diventano esecutivi senza bisogno dell'invio della cartella.

Dette norme che hanno introdotto nuovi atti esecutivi andranno, progressivamente, a sostituire la cartella di pagamento. Tuttavia quest'ultima benché ridimensionata nella sua applicazione, continua ad avere una diffusa applicazione.

Le cartelle continuano ad essere utilizzate per gli atti derivanti da controllo automatizzato e controllo formale delle dichiarazioni, oltre a quelli notificati prima del 1° ottobre 2011 e relativi a crediti ante 2011.

Procedimento di riscossione

L'iter del procedimento di riscossione può essere così riassunto:

FASE DESCRIZIONE

1

Iscrizione delle somme ad opera dell'Ente impositore sulla abse di:

  • Controlli automatici della dichiarazione;
  • Controlli formali della dichiarazione;
  • Avviso di accertamento.

2 Consegna del ruolo all'Agente della Riscossione

3 Predisposizione e notifica ad opera dell'Agente della Riscossione

4 Pagamento

Impugnazione della cartella mediante Ricorso in C.T.P. ( Commissione tributaria Provinciale )

Termini per la notifica di della cartella di pagamento

Ai sensi dell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973, il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo, entro il 31 dicembre:

  • del 3° anno a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione (art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973), nonché del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute a titolo di TFR o pensione;
  • del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale (art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973);
  • del 2° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio;
  • del 3° anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'art. 15-ter, ossia degli omessi pagamenti delle somme oggetto di rateizzazione (novità D.Lgs. n. 159/2015).

In evidenza: contestazione della tardiva notifica

La Corte di Cassazione, Sez. Tributaria civile, con la sentenza n. 7278 del 19 gennaio 2017 ha affermato che nel caso in cui una cartella di pagamento è notificata in ritardo non è il concessionario il soggetto contro cui è necessario presentare ricorso, bensì l'ente creditore, in quanto la “tardività” non è un vizio proprio della cartella ma determina una decadenza dell'ente impositore dalla potestà di procede alla riscossione. Nello specifico i supremi giudici affermano “nel caso in cui il contribuente deduca l'intervenuta decadenza dell'ente impositore dalla potestà di procedere alla riscossione coattiva della pretesa tributaria, il soggetto legittimato passivamente deve essere individuato nell'ente titolare del diritto di credito, contro il quale è diretta l'eccezione di tardiva attivazione del procedimento di riscossione”.

Il D.Lgs. n. 159/2015, ha poi introdotto una deroga alle disposizioni di cui sopra in casi specifici, ossia in caso di:

  • concordato preventivo;
  • accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, Legge fallimentare);
  • accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore.


Se successivamente alle procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione debiti, il debitore viene dichiarato fallito, il concessionario procede all'insinuazione al passivo, senza dover prima notificare la cartella di pagamento.

Procedura Cartella notificata entro
Concordato preventivo Entro il 31 dicembre del 3° anno successivo (*) Alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione.
Alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo.
Accordo di ristrutturazione dei debiti Entro il 31 dicembre del 3° anno successivo (**)

Alla scadenza del termine previsto per la transazione fiscale (90 giorni dalle scadenze previste), ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo.

Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore (***) Entro il 31 dicembre del 3° anno successivo (***) Alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo.
Alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore.
(*) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel Registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo.
(**) per i crediti non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter, comma 6, L. fall.
(***) per i crediti anteriori non ancora iscritti a ruolo.

Tutto ciò è stato previsto per consentire all'Amministrazione di recuperare il credito una volta che le soluzioni alla crisi di impresa abbiano avuto un esito patologico, infatti i termini previsti dal primo comma sono troppo brevi rispetto ai tempi di perfezionamento della procedura di concordato preventivo e di ristrutturazione del debito.

In evidenza: modalità di notifica e rinotificazione delle cartelle di pagamento

I commi da 6 a 13 dell'art. 7-quater D.L. n. 193/2016, conv. con modifiche dalla L. n. 225/2016 dispongono che dal 1° Luglio 2017 le notifiche delle cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione indirizzati ad imprese individuali, società o professionisti può avvenire mediante posta elettronica certificata utilizzando l'indirizzo del destinatario risultante nell'INE-PEC.

Inoltre è stata prevista la rinotificazione di tutti quegli atti inoltrati ai contribuenti titolari di Pec - e seppur non obbligati alla sua comunicazione hanno fatto richiesta di ricevere gli avvisi ad un indirizzo di posta elettronica certificata - nel periodo dal 1° giugno 2016 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto (3 dicembre 2016) con modalità diverse da tale strumento.

Dalla data di rinnovazione della notificazione ridecorreranno i termini di impugnazione degli atti.

In evidenza: irreperibilità del destinatario

La CTP di Lecce sez. III con la sentenza del 11 gennaio 2017 n. 671 ha dichiarato inesistente la notifica di una cartella quando il contribuente ha dimostrato la propria reperibilità tramite certificato storico di residenza come prova della falsa attestazione del messo notificatore circa la sua assoluta irreperibilità

In evidenza: Stop notifica cartelle ad agosto

Con il comunicato stampa del 3 agosto 2018 si informa che le cartelle e le comunicazioni nel mese di agosto vengono “congelate”. Nel percorso di semplificazione anche nei rapporti con i cittadini e con l'obiettivo di evitare inutili disagi, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sospendono la notifica di più di un milione tra cartelle, avvisi di liquidazione, richieste di documentazione e lettere di compliance. Si tratta, in particolare, di circa 650mila comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate e di circa 450mila cartelle da parte di Riscossione, che sarebbero state recapitate nel mese di agosto. Niente stop, invece, per tutti gli atti cosiddetti inderogabili e che dovranno quindi essere comunque inviati. La notifica di tutti i documenti “congelati” riprenderà al termine delle settimane di sospensione, durante le quali comunque le attività ordinarie delle strutture di entrambe le Agenzie proseguiranno senza interruzioni.

La cartella di pagamento in vigore dal 1 luglio 2017

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate del 3 luglio 2012, era stato approvato il vecchio modello di cartella di pagamento obbligatorio per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione successivamente al 31 luglio 2012.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 0134363 del 14 luglio 2017 sono entrati in vigore i nuovi modelli di cartella di pagamento che dovranno essere utilizzati dal Fisco per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017 con. La novità segue l'avvicendamento tra Equitalia, soppressa a decorrere dal 1° luglio, e la nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione, operativa a decorrere dalla medesima data.

Le nuove cartelle presentano diverse novità rispetto al passato, in primis il numero di informazioni che contengono al loro interno: per quanto concerne il frontespizio, ad esempio, oltre all'elencazione degli Enti creditori delle somme contenute nella cartella, vengono riportati una sintetica esposizione della causale da cui è scaturita l'iscrizione a ruolo (ad esempio, controllo Modello Unico, infrazioni codice della strada), con il relativo anno di imposta qualora si tratti di crediti di natura erariale, nonché un prospetto nel quale viene spiegata la spettanza delle somme rispettivamente all'Ente creditore e all'agente della riscossione.

Cambiano anche i colori utilizzati nelle cartelle: nel caso di atti contenenti importi iscritti a ruolo da parte di più Enti creditori, la tipologia di Ente creditore può essere individuata anche mediante l'uso di un colore differente (ad esempio, arancione per le iscrizioni a ruolo delle Agenzie fiscali; verde per le iscrizioni a ruolo di Comuni, Regioni), che trova peraltro corrispondenza nel banner colorato nella sezione della cartella dedicata alle informazioni di competenza dell'Ente creditore.

Di seguito si riportano i nuovi modelli in vigore:

Pagamento della Cartella Esattoriale

Il contribuente deve pagare l'importo indicato nella cartella entro 60 giorni dalla notifica, inoltre, per le somme iscritte a ruolo fino al 31 dicembre 2012, il contribuente avrebbe dovuto corrispondere anche un aggio di riscossione pari al 4,65% di tali somme, mentre per gli importi iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2013 avrebbe scontato un aggio pari al 3,65%.

In evidenza: aggio di riscossione
L'aggio può essere determinato ogni anno con Decreto Ministeriale, garantendo però al contribuente oneri inferiori a quelli attualmente in vigore. Il Ministero delle finanze può diminuire l'aggio di altri 4 punti percentuali.

A seguito delle novità introdotte dall'art. 9, D.Lgs. n. 159/2015, all'art. 17 D.Lgs. n. 112/1999, l'aggio è stato sostituito dagli “oneri di riscossione ed esecuzione” il cui ammontare, in linea generale, varia in funzione dei costi di funzionamento del servizio e che dovrà essere pubblicato annualmente su sito dell'Agente della riscossione.

Per i ruoli consegnati a partire dal 1° gennaio 2016, l'onere della riscossione è pari a:

  • il 6% delle somme dovute, nel caso in cui il contribuente versi le somme decorsi 60 giorni;
  • il 3% delle somme dovute, nel caso in cui il contribuente versi le somme prima del decorso dei 60 giorni.

Il pagamento può essere effettuato presso gli sportelli dell'Agenzia della riscossione che ha notificato la cartella di pagamento o presso qualunque agenzia postale o banca.

Il contribuente può effettuare un pagamento parziale, se dall'analisi della cartella esattoriale risultano iscritti a ruolo importi maggiori rispetta a quelli che in realtà dovrebbe versare.
Decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, verranno applicati:

  • gli interessi di mora calcolati sulla somma iscritta a ruolo;
  • l'aggio di riscossione o oneri di riscossione in base alla data di iscrizione a ruolo.

In evidenza: compensazione

In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'art. 31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 30 luglio 2010, n. 122. È quanto stabilisce l'art. 3, c. 4, D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni in L. n. 96/2017. Non è più possibile pertanto pagare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e oneri accessori (compresi gli oneri di riscossione), compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali stesse.

Le disposizioni del D.L. 50/2017 prevedono il divieto di utilizzare la compensazione per il pagamento delle somme dovute in base all'atto di recupero. Infatti, secondo l'articolo 1, comma 421, della L. 311/2004 “per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione …nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente”.

La modifica ha l'obiettivo di precisare che il divieto di pagamento mediante compensazione riguarda anche l'ipotesi in cui le somme richieste con l'atto di recupero siano state oggetto di iscrizione a ruolo; a tal fine, potrebbe essere esplicitata l'impossibilità di avvalersi della speciale forma di compensazione prevista dall'art. 31 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Ai sensi dell'articolo 28-quater D.P.R. 602/1973, i crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo per debiti tributari, previdenziali e assistenziali. La disposizione è valida per le somme dovute relative a cartelle di pagamento e atti esecutivi notificati entro il 30 settembre 2013.

Per il 2014 la possibilità di utilizzare in compensazione tali crediti per il pagamento di cartelle esattoriali è stata prevista con l'articolo 12, comma 7-bis del DL 145/2013.

I crediti in questione, però, devono essere debitamente certificati (decreti Mef 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012) e, inoltre, è necessario che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato nei confronti della Pa.

L'applicazione della compensazione crediti Pa-cartelle di pagamento è stata successivamente estesa anche agli anni successivi:

• al 2015, dall'articolo 1, comma 19, legge 190/2014

• al 2016, dall'articolo 1, comma 129, legge 208/2015

• al 2017, dall'articolo 9-quater, DL 50/2017.

Le modalità operative da seguire per la compensazione sono state dettate (inizialmente solo per il 2014) dal DM 24 settembre 2014; poi i successivi decreti 13 luglio 2015, 27 giugno 2016 e 9 agosto 2017 ne hanno esteso la disciplina rispettivamente al 2015, 2016 e 2017.

Con l'art. 12 bis del D.L. 87/2018 viene estesa anche per l'anno 2018 l'efficacia delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione (e certificati con le modalità previste dalla normativa vigente), qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. La disposizione è immediatamente operativa, in quanto non si rinvia a un successivo decreto ministeriale di attuazione bensì sono valide le modalità operative indicate dal DM 24 settembre 2014. La compensazione, peraltro, è applicabile con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

Il comma 1-bis dell'art. 37 DL 124/2019, inserito in sede di conversione in legge, ha riconosciuto anche per gli ultimi giorni del 2019 (dal 24/12 al 31/12) e per tutto il 2020 la possibilità di compensare i carichi affidati all'Agente della riscossione entro il 31/10/2019 con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali maturati nei confronti della Pubblica amministrazione. Le disposizioni illustrate sono contenute nell'articolo 12, comma 7-bis, del DL 145/2013 e si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

In evidenza: Compensazioni con profili di rischio

Con il comma 920 della Legge 205/2017 è stato previsto un nuovo regime di monitoraggio sugli F24 presentati con crediti spesi in compensazione e che presentano profili di rischio. In particolare, alla L. 248/2006, dopo il comma 49-bis è inserito il comma 49-ter secondo il quale l'Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.

Il provvedimento AdE 28.08.2018 individue le modalità operative della sospensione che si applica a partire dal 29 ottobre 2018. In particolare, è stato precisato che il blocco è comunicato al soggetto trasmittente mediante ricevuta, nella quale è anche indicato l'effettivo periodo di sospensione (che non può superare i 30 giorni dall'invio del modello). In caso di esito positivo, la delega si considera effettuata alla data stessa di invio e, nella particolare ipotesi di F24 a saldo zero, al soggetto trasmittente viene rilasciata una ricevuta con la quale è comunicato il perfezionamento della delega. Se, invece, l'esito sia negativo, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerarono non effettuati.

Le disposizioni illustrate sono contenute nell'articolo 12, comma 7-bis, del DL 145/2013 e si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

Versamento rateale

I contribuenti che si trovano nell'impossibilità di pagare in un'unica soluzione il debito iscritto a ruolo possono chiederne la rateizzazione all'Agente della riscossione.
Per debiti di importo:

  • inferiore a € 60.000, il contribuente potrà presentare una semplice autocertificazione dello stato di difficoltà;
  • superiori a € 60.000, il contribuente dovrà presentare una richiesta corredata da documenti attestanti la reale esistenza della situazione di difficoltà, senza la necessità di prestare garanzie (es. fidejussioni bancarie).

In linea generale, la rateizzazione prevede una dilazione dei pagamenti massima di 72 rate mensili, ma nei casi di una grave e comprovata situazione di difficoltà, dovuta a ragioni estranee alla responsabilità del contribuente, la dilazione può prevedere fino a 120 rate mensili se:

  • la rata è superiore al 20% del reddito mensile indicato nel modello Isee, per le ditte con regimi fiscali semplificati;
  • la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile e l'indice di liquidità è compreso tra 0,5 e 1, per le ditte individuali, le società, o enti equiparati in contabilità ordinaria.

Il debitore può richiedere un piano a rate costanti o a rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Se nel corso del periodo di rateizzazione, il contribuente non paga otto rate, anche non consecutive, perde il beneficio di rateizzazione e l'importo residuo sarà esigibile in un'unica soluzione. In caso di evidente peggioramento della situazione economica del contribuente, la dilazione può essere prorogata soltanto una volta, sempre fino a 120 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Dopo la presentazione della richiesta di rateizzazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive.

L'impugnazione della cartella di pagamento

L'Ufficio qualora rilevi il suo errore deve:

  • effettuare lo sgravio delle somme iscritte a ruolo;
  • annullare l'atto;
  • comunicare il provvedimento di annullamento all'agente della riscossione, che interrompe le procedure di incasso del credito;
  • rimborsare il contribuente della somma eventualmente già pagata da questo.

Nel caso in cui invece l'Agenzia non dovesse annullare l'atto, è ammessa la possibilità per il contribuente di presentare ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Se la CTP accoglie il ricorso, entro 90 giorni dalla notifica della decisione il contribuente ha il diritto ad ottenere lo sgravio, inoltre l'Agenzia deve rimborsare le eventuali spese sostenute dal contribuente prima della decisione. Il contribuente, entro 60 giorni dalla notifica, può anche presentare istanza di sospensione sia alla CTP sia all'Agenzia se ritiene di subire un danno grave effettuando il pagamento prima della decisone della commissione.

In evidenza: istanza di sospensione legale della riscossione

Nuovo modello

Se produce documenti falsi, il contribuente andrà in contro, oltre che a responsabilità penale anche ad una sanzione amministrativa pari ad un importo tra il 100 e il 200% dell'ammontare delle somme iscritte, con un importo minimo pari a 258 euro.

L'impugnabilità di detto atto è generalmente circoscritta ai cd. “vizi di legittimità”, quali ad esempio vizio di motivazione o omessa indicazione del responsabile del procedimento, e, solo in particolarissime ipotesi, a vizi afferenti il merito della pretesa.

Relativamente ai vizi della cartella la Corte di cassazione, sezione Tributaria, con la sentenza del 15 marzo 2017 n. 6679 ha affermato che non costituisce motivo di nullità della cartella l'errato “titolo” della pretesa se il contribuente è comunque messo nelle codizioni di poter individuare il tributo ed i motivi da cui trae origine il quantum richiesto. I supremi giudici, riprendendo la posizione assunta dalla stessa corte nella sentenza n. 11466/2011, hanno ribadito che una cartella di pagamento per essere considerata valida non è deve necessariamemnte riportare gli estremi identificativi dell'avviso di accertamento cui si riferisce ma è sufficiente che individui delle circostanze “univoche” tali da consentire al contribuente la possibilità di di verificare la leggitimità della pretesa.

Ancora, sui vizi di nullità la Cassazione ha disposto che se la cartella di pagamento è emessa da un concessionario del servizio “territorialmente incompetente”, è da considerarsi nulla. L'illegittimità della cartella di pagamento deriva dal fatto che la competenza per territorio a emanare gli atti di riscossione o di accertamento definisce e delimita, in base a previsioni di legge, il potere spettante a ciascun ufficio. Infatti, gli artt. 12, comma 1, e 24, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 delimitano la competenza per territorio del concessionario con riguardo, in generale, a tutti gli atti successivi alla consegna del ruolo, inclusa, quindi, la cartella di pagamento. (Cass., Ord. del 4 agosto 2017 n. 19577).

In evidenza: termini di notifica delle cartelle di pagamento (ai fini delle imposte indirette e dell'IVA)
Tipo di cartella di pagamento Termini per la notifica
A seguito di controlli automatici delle dichiarazioni 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre. (*)
A seguito del controllo formale delle dichiarazioni 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. (*)
A seguito di accertamenti dell'Agenzia 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo.
A seguito dell'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo.
(*) in caso di presentazione di dichiarazione integrativa il termine decorre dalla presentazione di tale dichiarazione, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione.

In evidenza: cartella esattoriale e beneficio di escussione
La Commissione Tributaria Regionale di Roma (CTR) con la sent. n. 1573/2015 ha previsto per il contribuente che riceva una cartella di pagamento prima che il debitore principale sia stato escusso, la possibilità di impugnarla eccependo come motivo del ricorso il beneficio di escussione. Il giudice provvederà all'annullamento parziale della cartella, in particolare l'intimazione al pagamento e le relative attività esecutive verranno sospese, mentre rimarrà valida l'iscrizione a ruolo. La procedura esecutiva potrà essere riattivata solo successivamente al compimento di tutte le attività necessarie all'escussione del debitore principale.

In ultima analisi, a seguito dei nuovi accertamenti esecutivi, la cartella di pagamento continua a trovare applicazione esclusivamente in riferimento alle seguenti fattispecie:

  • liquidazioni automatiche delle dichiarazioni;
  • controlli formali delle dichiarazioni;
  • accertamenti in materia di imposta di registro;
  • accertamenti in materia di donazioni;
  • accertamenti in materia di successioni;
  • altre entrate mediante ruoli quali, ad esempio, tasse auto, canone Rai, contributi consortili, sanzioni amministrative irrogate da enti pubblici etc.


Una volta ricevuta la cartella di pagamento, il contribuente può:

  • presentare istanza di sgravio;
  • pagare entro 60 giorni le somme iscritte a ruolo;
  • impugnare la cartella di pagamento presso la Commissione Tributari Provinciale;
  • attendere una procedura esecutiva.

Rottamazione delle cartelle

L'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 ha consentito la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 (cd. rottamazione delle cartelle).

Successivamente, l'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017 – oltre a prorogare il termine per il pagamento delle rate relative alla definizione 2016 - ha riaperto i termini per la definizione agevolata dei carichi, permettendo di estinguere con modalità agevolate anche i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (cd. rottamazione 2017).

Il citato provvedimento ha anche riaperto la definizione agevolata dei carichi 2000-2016 per i quali non fosse stata presentata tempestivamente la domanda, oppure ove il contribuente non avesse potuto accedere alla rottamazione 2016 per mancato pagamento tempestivo di precedenti piani di rateazione.

Il decreto-legge n. 148 del 2017 ha rinviato, per quanto non espressamente derogato, alla procedura individuata dal richiamato decreto-legge n. 193.

Con l'adesione alla definizione agevolata al contribuente è stato consentito di pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione, senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.

La procedura ha previsto la presentazione di una domanda (il cui termine di presentazione, ai sensi del decreto-legge n. 148 del 2017, è scaduto il 15 maggio 2018) e una successiva comunicazione di diniego o di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate (che ha comunicato, entro il 30 giugno 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse). Sia il decreto-legge n. 193 del 2016, sia il decreto-legge n. 148 del 2017 hanno consentito al debitore aderente alla procedura di pagare il quantum dovuto in un'unica soluzione, ovvero a rate.

In particolare:

  • per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 148 del 2017) il pagamento è stato effettuato in un'unica soluzione, oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l'ultima entro il 28 febbraio 2019;
  • per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 (articolo 1, comma 8, lettera b) del decreto-legge n. 148 del 2017), il pagamento è stato effettuato in un'unica soluzione o in un massimo di 3 rate, così suddivise:
    - l'80 per cento delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
    - il restante 20 per cento, in un'unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata o di ciascuna delle rate in cui è dilazionata la somma “rottamabile”, la Definizione agevolata non produce effetti e Agenzia delle entrate-Riscossione riprende le procedure di riscossione ordinarie.

Oltre alle risorse proprie tradizionali UE, alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ed ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, sono state escluse dalla definizione agevolata le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché le altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 6, comma 10 del decreto legge n. 193 del 2016.

Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, la definizione agevolata ha riguardato (articolo 6, comma 11 del decreto-legge n. 193 del 2016) i soli interessi sulle sanzioni amministrative.

Con la circolare 2/E dell'8 marzo 2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi alla disciplina in esame.

Con l'art. 3 del DL 23.10.2018 n. 119 è stata introdotta la Rottamazione TER”, ossia la terza edizione della sanatoria delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito, che comporta per chi ne fruisce lo stralcio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative.

Inoltre, con riguardo ai rapporti di questa edizione della rottamazione con le precedenti (prima rottamazione, ex art. 6 del D.L. 193/2016 e rottamazione bis, ex art. 1 del D.L. 148/2017) viene data la possibilità ai contribuenti di mettersi in regola.

Chi ha già aderito alla Definizione agevolata prevista dal D.L. 148/2017 (cosiddetta “Rottamazione Bis”) ma non è riuscito a saldare le prime due rate scadute a luglio e settembre, può regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018. Entro lo stesso termine dovrà essere pagata anche la rata in precedenza fissata al 31 ottobre, come prevede l'art. 3 del Decreto Fiscale, D.L. 119/2018.

A tal fine, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà, come nelle precedenti edizioni, entro il 30 giugno 2019 una nuova “Comunicazione” con il differimento automatico dell'importo residuo da pagare relativo alla cosiddetta “rottamazione bis”, ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%.

Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite.

Unitamente alla Comunicazione l'agente della riscossione invierà ai debitori interessati, i bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'articolo 4 del DL 119/2018 (ossia i debiti dal 200 al 2010 di importo fino a mille euro).

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni delle rate differite in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019, l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.

Per effettuare il pagamento delle rate scadute entro il 7 dicembre 2018, è necessario utilizzare i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui una copia è disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione.

In ogni caso, è possibile chiederne una copia compilando il form dedicato nel sito, in cui verrà richiesto di:

- inserire il codice fiscale del soggetto per il quale è stata richiesta la Definizione agevolata;

- allegare la documentazione necessaria al riconoscimento;

- indicare la casella e-mail dove ricevere la comunicazione.

Canali di pagamento della Rottamazione

  • portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
  • App EquiClick;
  • sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • sportelli bancari;
  • uffici postali;
  • home banking;
  • punti Sisal e Lottomatica;
  • tabaccai convenzionati con Banca 5;
  • sportelli bancomat (ATM);
  • compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione.

Circa la possibilità di pagare i tributi rottamabili mediante compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione, si segnala la novità del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, c.d. Decreto Dignità, che prevede, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017, l'applicazione anche per l'anno 2018 delle disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 7-bis del DL n. 145 del 2013, attraverso le medesime modalità previste dal DM 24 settembre 2014 recante «Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione”.

Si riepiloga in tabella il nuovo scadenzario previsto per il recupero delle somme non versate relative alle precedenti edizioni.

Riapertura termini delle precedenti Rottamazioni

Rate scadute

Nuova scadenza versamento rate scadute

(utilizzo bollettini vecchi)

Nuova scadenza versamento del residuo

31 luglio 2018

7 dicembre 2018

31 luglio 2019

in un'unica soluzione

31 luglio

Anni 2019 – 2020 – 2021 -2022 – 2023

30 settembre 2018

30 novembre

Anni 2019 – 2020 – 2021 -2022 – 2023

31 ottobre 2018

Va segnalato che a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 13, lettera b), che prevedono l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 (stralcio debiti fino a mille euro), i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine non possono essere in alcun altro modo definiti pertanto si decade dall'agevolazione in toto.

La nuova edizione della Rottamazione ter dei ruoli prevede l'estinzione dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 senza corrispondere:

- sanzioni comprese nei carichi;

- gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

- le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,

versando le somme:

- affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

- aggio delle stesse e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento,

con le seguenti modalità:

- unica soluzione entro il 31 luglio 2019;

- oppure nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

L'art. 37 DL 124/2019 (Decreto fiscale collegato alla manovra 2020) ha previsto che la scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 sia prorogata al 30 novembre 2019; tuttavia cadendo di sabato il termine ultimo è fissato al 2 dicembre 2019.

Ambito oggettivo della Rottamazione ter

Sono INCLUSI

- i ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2017;

- Assoluta novità rispetto al passato è la possibilità, negata invece nelle due precedenti edizioni, di definire in modo agevolato anche i carichi affidati all'Agente della Riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea. In particolare saranno definibili i carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione

- Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

- i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;

b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017.

Sono ESCLUSI

- gli importi dovuti a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

- le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

La possibilità di effettuare il pagamento delle somme dovute in un arco temporale più ampio è certamente la novità più rilevante di questa edizione della Rottamazione ter.

In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardanti le ordinarie regole della dilazione di pagamento.

L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

Per aderire il debitore ha dovuto presentare, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet. Tale termine di scadenza per la presentazione della domanda è stato poi postergato al 31 luglio 2019 dal DL 34/2019 conv. in L. 58/2019.

Nella dichiarazione il debitore sceglie anche il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 18 rate.

Il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

La manifestazione della volontà di definire i carichi presentando la domanda entro il 30 aprile 2019 produce i seguenti effetti:

- sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;

- sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; tali dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono esserne accordate di nuove;

- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

- il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

- si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del dl 50/2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b) sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

- il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

In evidenza: Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate a Telefisco 2019 sulla Rottamazione-ter

Pignoramento presso terzi

Nell'ambito della rottamazione ter, la presentazione dell'istanza di definizione agevolata comporta la sospensione anche delle procedure di pignoramento presso terzi in corso? In base dell'articolo 3, commi 10 e 13, del DL 119/2018, la presentazione della domanda di definizione agevolata sospende le procedure esecutive in corso che poi vengono revocate con il pagamento della prima rata in scadenza al 31 luglio 2019. È fatta eccezione solo per i casi in cui si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Nell'articolo 6, comma 5, del DL 193/2016, era invece stabilito che la presentazione dell'istanza di definizione non produceva effetti, tra l'altro, nei casi in cui «sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati». Per l'effetto, era stato più volte precisato che i pignoramenti presso terzi in corso proseguivano anche dopo la trasmissione della domanda di sanatoria.

R. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, lett. d) e e), del DL n. 119/2018, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla c.d. “rottamazione-ter”, per i carichi definibili che ne sono oggetto:

• “non possono essere avviate nuove procedure esecutive”;

e

• “non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.

Pertanto, per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione, anche le procedure di pignoramento presso terzi non possono proseguire.

Imputazione versamenti prima rottamazione

Nel caso sia decaduto dalla prima definizione agevolata (articolo 6, del DL 193/2016), in base all'articolo 3, comma 25, lettera a, del DL 119/2018, il debitore può includere i medesimi carichi nella rottamazione ter. Come vengono imputate le somme già pagate nel corso della precedente definizione agevolata? È corretto ritenere che le stesse saranno imputate alla sorte capitale e dunque saranno computate per intero in diminuzione del costo della rottamazione-ter?

R. Ai sensi dell'art. 3, comma 25, lett. a), del DL n. 119/2018 è possibile definire, secondo le disposizioni dello stesso art. 3, anche i debiti riguardanti i carichi ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla prima definizione agevolata (regolata dall'art. 6 del DL n. 193/2016) per i quali il debitore non abbia provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute.

In tal caso, ove siano state pagate soltanto alcune delle rate previste, i relativi versamenti sono stati imputati secondo il piano dei pagamenti a suo tempo comunicato dall'agente della riscossione, in conformità alla scelta effettuata dal debitore in sede di dichiarazione di adesione.

Per chi ha presentato la domanda entro il 31 luglio 2019: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, come previsto dal DL 34/2019 conv. in L. 58/2019, invierà entro il 31 ottobre 2019 la "Comunicazione delle somme dovute" per informare il contribuente aderente circa:

• accoglimento o eventuale rigetto della dichiarazione di adesione;

• eventuali carichi che non possono rientrare nella Definizione agevolata;

• importo/i da pagare;

• data/e entro cui effettuare il pagamento.

Per chi ha presentato la domanda entro il 30 aprile 2019: l'Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dal DL 119/2018 conv. in L. 136/2018, ha inviato entro il 30 giugno 2019 la "Comunicazione delle somme dovute", disponibile anche nell'area riservata del portale (a partire dal mese di luglio 2019), per fornire le medesime informazioni al contribuente che ha aderito all'agevolazione.

Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Modalità pagamento delle somme dovute

a) domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento mediante la domiciliazione sul c/c;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero delle rate prescelte, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso:

- i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

- il pagamento non può essere rateizzato.

Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.

Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

In evidenza: Lo Stralcio dei debiti fino a mille euro

Lo stralcio dei debiti fino a mille euro è una nuova agevolazione contenuta nell'art. 4 del D.l. 119/2018 che si affianca alla Rottamazione ter.

La norma prevede che i debiti di importo residuo fino a mille euro, alla data del 24 ottobre 2018, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di definizione di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.

La norma prosegue stabilendo che le somme versate anteriormente al 24 ottobre 2018 restano definitivamente acquisite, mentre quelle versate a partire dal 24 ottobre 2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis , 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dal 24 ottobre 2018 e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

Il Decreto Semplificazioni (D.L. 136/2018) ha consentito l'accesso alla “rottamazione-ter” anche a coloro che, dopo aver aderito alla “rottamazione-bis”, non hanno versato entro il 7 dicembre 2018 le rate dovute in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018. In questo caso, chi non ha pagato ha potuto accedere ai benefici previsti dalla “Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”) presentando la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.

Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in 10 rate consecutive di pari importo (3 anni):

• le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019;

• le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Per chi ha presentato la domanda entro il 31 luglio, a seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione, con scadenza del pagamento fissata per legge al 30 novembre 2019, oppure con un piano di dilazione che prevede:

• fino a un massimo di 17 rate consecutive (5 anni) così suddivise: la prima rata è pari al 20% delle somme complessivamente dovute e scade il 30 novembre 2019. Le restanti 16, di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

• fino a un massimo di 9 rate consecutive di pari importo (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la "rottamazione-bis", ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. Le rate saranno così suddivise:

- la prima rata il 30 novembre 2019;

- le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

In evidenza: delega al professionista per la presentazione della domanda di rottamazione
Con il Comunicato stampa dal 11 aprile 2019 l'Agenzia delle Entrate riscossione informa che anche i soggetti dotati di partita IVA possono utilizzare la delega cartacea per autorizzare un intermediario fiscale a effettuare online, per loro conto, numerose attività, inclusa la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata delle cartelle. La modalità di delega cartacea, finora riservata alle persone fisiche, si affianca così alla procedura di delega online.
Per procedere alla delega cartacea è necessario che il titolare di partita Iva compili e consegni al proprio consulente l'apposito modello DP1. La delega conferita dal contribuente viene trasmessa dall'intermediario all'Agenzia delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel (le istruzioni per la compilazione e l'invio sono pubblicate su www.agenziaentrate.gov.it, sezione Comunicazioni - Deleghe servizi online Agenzia delle entrate-Riscossione), insieme alla copia del documento d'identità del rappresentante legale. Se il delegante è una persona fisica va, invece, allegato il documento di identità. L'Agenzia delle entrate, effettuate le opportune verifiche, trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione i dati che attestano l'effettivo conferimento della delega all'intermediario, il quale ha l'obbligo di conservare la documentazione ricevuta dal delegante in un apposito registro cronologico. Il consulente fiscale per poter operare per conto dei clienti che gli hanno conferito la delega (che ha la durata di due anni), deve preliminarmente prendere visione e accettare le nuove “Condizioni generali di adesione ai servizi web” che sono state modificate per recepire la nuova modalità di delega cartacea.
Saldo e stralcio delle cartelle (legge di bilancio 2019)

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il comunicato del 7 gennaio, sintetizza i profili principali della disciplina “Saldo e stralcio” delle cartelle, contenuta nei commi 184 e seguenti della Legge n. 145/2018.

Possono aderire le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica nei seguenti casi:

  • quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro;
  • alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3.

Rientrano nel “Saldo e stralcio” i debiti relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti da:

  • omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali;
  • contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS.

Il pagamento delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritarda iscrizione, viene modulato secondo l'Indicatore della situazione economica del nucleo familiare:

  • 16% delle somme dovute, con ISEE fino a 8.500 euro;
  • 20% delle somme dovute, con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
  • 35% delle somme dovute, con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

Per i soggetti per cui la situazione di grave e comprovata difficoltà economica è confermata dalla già avvenuta apertura della procedura di liquidazione, è previsto il pagamento di una quota pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitali e interessi di ritardata iscrizione.

Oltre alla riduzione degli importi dovuti, chi aderisce al “Saldo e stralcio” beneficerà anche dell'azzeramento di sanzioni e interessi di mora.

Per aderire alla definizione agevolata, i contribuenti interessati devono presentare, entro il 30 aprile 2019, un'apposita dichiarazione, utilizzando il modello SA-ST pubblicato sul sito dell'Ente. E' possibile presentare il modello:
  • alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello SA-ST, debitamente compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa all'attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
  • presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello SA-ST debitamente compilato e firmato;
  • servizio online FaiDaTe

Successivamente, il DL 34/2019 conv. in L. 58/2019, ha riaperto i termini per aderire al "Saldo e stralcio", fissando la nuova scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019. L'agevolazione ha interessato solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla "rottamazione- ter" o al "Saldo e stralcio" già presentate entro lo scorso 30 aprile.

Dopo la presentazione del modello, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute per l'estinzione dei debiti, con l'indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l'importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.

In caso di mancato accoglimento, la Comunicazione conterrà invece la motivazione del diniego e limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018, avvertirà il contribuente dell'automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. “rottamazione-ter”) fornendo altresì l'importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.

A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:

- 35% con scadenza il 30 novembre 2019;

- 20% con scadenza il 31 marzo 2020;

- 15% con scadenza il 31 luglio 2020;

- 15% con scadenza il 31 marzo 2021;

- il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

In caso di pagamento a rate si applica un tasso d'interesse pari al 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019. La legge prevede inoltre un massimo di 5 giorni di ritardo per il pagamento rispetto alla scadenza delle rate (il comma 198 dell'art. 1 della Legge 145/2018 richiama il comma 14-bis dell'art. 3 della “rottamazione-ter”).

In caso di mancato accoglimento della dichiarazione di adesione al “Saldo e stralcio” e conseguente inclusione automatica nella “rottamazione-ter” (limitatamente alle sole persone fisiche e ai debiti definibili ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018), il Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 135/2018) prevede che il pagamento delle somme dovute debba essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure:

• in 17 rate, di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;

• in 9 rate, nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (tre anni).

Nella Circolare 8/E 2019 l'Agenzia ha chiarito che:

• In presenza di più eredi del debitore, è sufficiente che uno solo di essi presenti il requisito del valore Isee non superiore a 20.000 euro perché la definizione derivante dal saldo e stralcio estingua l'obbligazione di tutti gli altri.

• Il debito tributario delle società di persone per imposte non versate non può invece essere oggetto di stralcio da parte del socio, poiché quest'ultimo riveste la posizione di coobbligato in via sussidiaria rispetto alla società. Al contrario, i debiti per Irpef derivanti anche da quote di partecipazione in società di persone possono senz'altro essere definiti con i benefici di legge.

Nella prima edizione della rottamazione era stato chiarito anche il comportamento da adottare in caso di difformità delle comunicazioni pervenute anche dopo il 30 giugno.

Infatti, se i numeri identificativi delle cartelle/avvisi riportati nella ricevuta non corrispondono a quelli che indicati nella dichiarazione di adesione, sarà reso disponibile sul sito dell'Agente un apposito servizio per guidare il contribuente nella compilazione della segnalazione di eventuali anomalie.

Qualora nella comunicazione ricevuta, il contribuente:

  • non riscontrasse la presenza di tutte le cartelle o di tutti gli avvisi indicate nella propria dichiarazione di adesione: per non perdere i benefici della definizione agevolata, si consiglia di pagare comunque gli importi dovuti delle cartelle/avvisi contenuti nella comunicazione entro il termine di scadenza della prima rata e segnalare poi le sole cartelle/avvisi che riscontrate come mancanti;
  • riscontrasse la presenza di cartelle o di avvisi che non erano state indicate nella dichiarazione di adesione: per non perdere i benefici della definizione agevolata, si consiglia di pagare comunque gli importi dovuti per le cartelle/avvisi che indicate nella dichiarazione di adesione entro il termine di scadenza della prima rata e segnalare successivamente le sole cartelle/avvisi che non erano state indicate in precedenza.

Per quanto riguarda invece gli ambiti applicativi soggettivi od oggettivi e gli ulteriori aspetti si ritiene rimangano validi i chiarimenti forniti dall'ex Equitalia e dall'Agenzia delle Entrate con le Circolare 2/E e 8/E del 2017 in relazione alla prima edizione della Rottamazione, salvo le deroghe previste dall'art. 1 del D.L. 148/2017.

In evidenza: Rottamazione ter per gli enti locali
Il Decreto Crescita all'art. 15 prevede la possibilità di aderire alla rottamazione delle entrate relative alle annualità dal 2000 al 2017, anche tributarie, non riscosse a seguito dei provvedimenti di ingiunzione fiscale. Analoga facoltà è prevista per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi statuti speciali. La misura del DL crescita si è resa necessaria in quanto, a differenza delle precedenti rottamazioni dei ruoli, l'art. 3 DL 119/2018 conv. in L. 136/2018 non prevedeva la facoltà, per tali enti, di deliberare l'accesso alla rottamazione per le entrate riscosse in proprio dagli enti medesimi o dai concessionari locali ex art. 53 D.Lgs. 446/97.

Mediante comunicato stampa del 11.11.2019, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibili, per i contribuenti che hanno beneficiato della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, le copie della "Comunicazione delle somme dovute" già inviate ai contribuenti.

È stato inoltre attivato il servizio "ContiTu", che permette di scegliere di pagare solo alcuni dei ruoli indicati nella "Comunicazione delle somme dovute", sempre che il pagamento della prima rata (e, se scadente il 30.11.2019, anche della seconda rata) sia effettuato entro il 30.11.2019, termine prorogato dal DL 124/2019.

Il servizio può dunque rideterminare l'importo totale e delle singole rate, i cui bollettini RAV vengono inviati all'indirizzo email comunicato dal contribuente.

Riferimenti

Normativi

  • D.L. 136/2018
  • L. 145/2018 (legge di bilancio 2019)
  • D.L. 119/2018 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019)
  • Art. 12 bis del D.L. 87/2018
  • D.L. 148/2017
  • D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni nella L. n. 96/2017
  • Art. 1 D.L. 27 marzo 2017 n. 36
  • Artt. 1, 6, 6-ter D.L. 22 Ottobre 2016, n. 193 conv. con modifiche in L. 1° dicembre 2016, n. 225
  • L. 7 agosto 2016, n. 160
  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159
  • L. 11 marzo 2014, n. 23
  • L. 27 dicembre 2013, n. 147
  • Direttore Agenzia delle Entrate, Provvedimento 3 luglio 2012, n. 100148
  • Art. 9, commi 3-bis, 3-sexies, 3-decies, 3-undecies D.L. 2 marzo 2012, n. 16 conv. Legge 26 aprile 2012, n. 44
  • Art. 23, comma 30, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. L. 15 luglio 2011, n. 111
  • Art. 29, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 conv. L. 30 luglio 2010, n. 78
  • D.M. 21 maggio 2009
  • D.M. 13 giugno 2007
  • DPR 29 settembre 1973, n. 602
  • DL 34/2019 conv. in L. 58/2019

Giurisprudenza

  • Corte di Cassazione, ord. 8 settembre 2017, n. 20991
  • Corte di Cassazione, ord. 4 settembre 2017, n. 20747
  • Corte di Cassazione, ord. 4 agosto 2017, n. 19577
  • Corte di Cassazione, sez. trib., 15 marzo 2017, n. 6679
  • Corte di Cassazione, sez. trib., 19 gennaio 2017, n. 7278
  • Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sez. III, 11 gennaio 2017, n. 671
  • Commissione Tributaria Regionale di Roma, 16 marzo 2015, n. 1573
  • Cass. civ., 29 luglio 2011, n. 16665
  • Cass. civ., 6 maggio 2011, n. 10033
  • Cass. civ., 31 marzo 2011, n. 7401
  • Cass. civ., 6 luglio 2010, n. 15946
  • Cass. civ., 2 luglio 2010, n. 15744

Prassi

  • Agenzia delle Entrate, Circolare 10 aprile 2019, n. 8/E
  • Agenzia delle Entrate, Comunicato 7 gennaio 2019
  • Agenzia delle Entrate, Provvedimento Direttore 28 agosto 2018
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 25 settembre 2017, n. 23/E
  • Agenzia delle Entrate e Riscossione, Comunicato Stampa 14 settembre 2017
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 28 luglio 2017, n. 22/E
  • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 14 luglio 2017, n. 0134363
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 8 marzo 2017, n. 2/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 12 aprile 2012, n. 12
  • Agenzia delle Entrate, Provvedimento Direttore 3 luglio 2012
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 19 marzo 2012, n. 9
  • Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 9 gennaio 2012, n. 1
  • Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 23 novembre 2011, n. 188
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23 novembre 2011, n. 107
Sommario