Il verbale di negoziazione assistita può essere trascritto al PRA solo con autentica notarile
12 Settembre 2022
Il Direttore dell'ACI, con una circolare indirizzata ai vari direttori compartimentali e responsabili, ha risolto i dubbi sulla possibilità di trascrizione al PRA degli accordi di negoziazione assistita stipulato nei procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio Il d.l. n. 132/2014 ha infatti introdotto una specifica disciplina per quanto riguarda gli accordi di negoziazione assistita in materia di separazione, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio, subordinando l'efficacia di tali accordi al nulla osta o all'autorizzazione (in presenza di figli minori, di figli maggiorenni, incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti) del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. L'art. 6, comma 3, prevede che l'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. In tal senso era sorta la questione interpretativa circa l'idoneità dell'accordo alla trascrizione nei registri immobiliari, nel caso di specie anche ai fini della trascrizione al PRA. In mancanza di un orientamento univoco della giurisprudenza di merito e in un'ottica di semplificazione, l'ACI aveva inizialmente autorizzato la trascrizione del verbale di negoziazione assistita anche quando sottoscritto dalle parti e autenticato solo dagli avvocati. Successivamente è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1201/2020 con cui si è affermato che «quando l'accordo di negoziazione assistita in materia di separazione o di scioglimento del matrimonio abbia ad oggetto il trasferimento di uno o più diritti sui beni immobili, è necessario che le sottoscrizioni delle parti siano autenticate dal Notaio». Difatti «l'art. 6 del d.l. n. 132/2000 deve necessariamente integrarsi con quanto previsto, sempre nel medesimo d.l. n. 132/2000. all'art. 5 comma 3 che, come sopra indicato, prevede l'obbligo dell'autentica notarile quando l'accordo di negoziazione debba essere trascritto nei pubblici registri». Concludendo, «ne consegue, quindi, che per la trascrizione al PRA dell'accordo di negoziazione assistita stipulato nei procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, è necessaria l'autentica notarile non essendo sufficiente a tale fine la sola autentica degli avvocati». |