Esenzione IMU per abitazione principale, illegittimo legarla alla residenza del nucleo familiare

Redazione Scientifica
14 Ottobre 2022

La Corte costituzionale ha stabilito il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e ha ritenuto opportuno chiarire che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire.

Per effetto dell'intervento del Giudice delle Leggi, la suddetta norma deve essere così letta: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».

Come si legge nel comunicato diffuso dall'Ufficio stampa, «nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile». La norma censurata infatti parlando di “nucleo familiare” finisce in realtà per penalizzarlo.

L'illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l'esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell'art. 13, d.l. n. 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) l. n. 160/2019, come modificato dall'articolo 5-decies del d.l. n. 146/2021). «Quest'ultima norma - ha precisato la Corte - è stata introdotta dal legislatore per reagire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità: la Cassazione è infatti giunta “a negare ogni esenzione sull'abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore dell'immobile”». Occorre però precisare che «in un contesto come quello attuale, caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale. Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione sulla «prima casa», non ritenere sufficiente - per ciascun coniuge o persona legata da unione civile - la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un'evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto. I quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio».

In conclusione, la Corte ha «ristabilito il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e però ha ritenuto opportuno chiarire che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire. Da questo punto di vista, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale mirano a responsabilizzare i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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