Riconoscimento automatico dei divorzi privati nell'UE

25 Novembre 2022

Un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, rappresenta una «decisione» ai sensi del Regolamento Bruxelles II bis.

L'articolo 2, punto 4, del Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento CE n. 1347/2000, deve essere interpretato, segnatamente ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nel senso che: un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro d'origine, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di tale Stato membro, rappresenta una «decisione» ai sensi del citato articolo 2, punto 4.

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