L'art. 769 c.c. definisce la donazione come il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Mediante la donazione si realizza dunque, in presenza del requisito dell'animus donandi, consistente ad un dipresso nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi tenuti, un arricchimento del patrimonio del donatario, con correlativo depauperamento del donante, il quale dispone di un proprio diritto nei confronti del donatario ovvero assume verso di lui un'obbligazione.