I nonni hanno diritto a frequentare la nipote che non incontrano da anni
26 Gennaio 2023
Massima
Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'art. 8 CEDU fornita dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma è subordinato nel suo esercizio a una valutazione del giudice avente di mira "l'esclusivo interesse del minore".
La sussistenza di tale interesse - nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti - è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore. Il caso
Una coppia di nonni chiedeva al Tribunale per i Minorenni che venisse regolamentato il suo diritto di visita e di incontro con la nipote. La madre della bambina infatti, in seguito alla separazione con il padre della stessa, impediva ai nonni paterni di incontrare la piccola.
La situazione era caratterizzata da una forte litigiosità. I due genitori erano in contrasto tra loro in merito all'affidamento della figlia e la donna aveva presentato un ricorso volto alla decadenza della responsabilità genitoriale del padre. La mamma in particolare sosteneva che non vi era alcun interesse della figlia a incontrare i nonni con i quali ogni rapporto era stato interrotto da tre anni sicché non vi sarebbe stata una pregressa relazione affettiva da tutelare, né alcun vantaggio per la minore.
Dopo una prima ripresa degli incontri tra i nonni e la bambina, stabilita dal T.M., e una successiva interruzione, la Corte d'appello adita affermava che la mancanza di occasioni di incontro, se protratta nel tempo senza giustificati motivi, avrebbe potuto determinare un grave nocumento alla minore, limitandone i rapporti affettivi e le relazioni familiari; affermava pertanto il diritto dei due ascendenti di incontrare la nipote. La questione
L'art. 317-bis c.c. stabilisce il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti. Ne consegue che i nonni, qualora sia loro impedito di frequentare i minori, possono ricorrere al giudice, ai sensi dell'art. 336 c.c. perché sia regolamentato il loro diritto di visita. I provvedimenti che ne seguono, devono comunque essere dettati nell'esclusivo interesse del minore. In questo contesto problematica è la valutazione della sussistenza di un interesse del minore a frequentare gli ascendenti pur in assenza di stabili relazioni pregresse.Le soluzioni giuridiche
La sentenza in esame preliminarmente si sofferma sulla questione dell'ammissibilità del ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost.proposto avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo ex art. 739 c.c. nei confronti del decreto reso dal tribunale per i minorenni ex art. 336 c.c., disposizione applicabile per espresso richiamo dell'art. 317-bis c.c. alle fattispecie relative agli ascendenti.
In materia la giurisprudenza, superando un precedente contrario orientamento giurisprudenziale, afferma la ricorribilità per violazione di legge dei provvedimenti de potestate. Si sostiene in particolare che i provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti ad instaurare ed a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell'art. 317-bis c.c., al pari di quelli ablativi della responsabilità genitoriale emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus, in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, definendo procedimenti che dirimono comunque conflitti tra posizioni soggettive diverse e nei quali il minore è "parte" (Cass. 82/2022; Cass. 1746/2016). Su questa stessa linea si pone il provvedimento in esame secondo il quale il decreto della Corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti è impugnabile con ricorso per Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
Passando al merito della vicenda la Corte, con la sentenza in esame, afferma a chiare lettere il diritto dei nonni a costruire una relazione con la nipote; rigetta pertanto il ricorso della madre che vi si opponeva.
La Cassazione in particolare richiama i suoi precedenti in materia sottolineando come la legge preveda, all'art. 317-bis c.c., un diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, rapporti che, secondo l'interpretazione data dalla Corte EDU, rientrano nella tutela di cui all'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti umani, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare (CEDU 14 gennaio 2021, T. c. Italia, Ric. 21052/18, in IUS FAMIGLIE - IUS.giuffrefl.it, Condanna all'Italia per il mancato rispetto del rapporto nonni – nipoti, Galluzzo S.A.R.). Tale diritto peraltro, precisa la Cassazione, non ha un carattere incondizionato ma è subordinato a una valutazione del giudice avente di mira "l'esclusivo interesse del minore".
La sussistenza di tale interesse, sottolineano i giudici nella specie, nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con madre e padre per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.
Nello stesso senso si era già espressa la giurisprudenza, che aveva altresì precisato che il diritto dei nonni a costruire e mantenere rapporti significativi con i nipoti, è un diritto soggettivo autonomo, ma è recessivo nei confronti del superiore interesse del minore, che deve essere considerato preminente in ogni atto relativo allo stesso, come stabilito dall'art. 24 della Carta di Nizza (Cass. 9144/2020).
Si tratta pertanto si afferma, di un diritto pieno esclusivamente nei confronti dei terzi, mentre costituisce una posizione soggettiva recessiva di fronte al preminente interesse dei minori che è, in ogni caso, destinato a prevalere, laddove la frequentazione con i nonni non si esplichi in funzione di una loro crescita serena ed equilibrata, ma si traduca, al contrario, in una ragione di turbamento e di disequilibrio affettivo (Cass. 19779/2018; Cass.15238/2018).
E' necessario pertanto, nella specie, verificare la sussistenza di un interesse della bambina a frequentare questi nonni, che come specificato dalla madre, non incontrava da molto tempo.
In questo contesto la sentenza in esame sottolinea come il giudice di merito abbia valutato la ripresa degli incontri tra la piccola e i nonni idonea a sortire il favorevole esito di "implementare ulteriori risorse familiari a vantaggio della minore” e abbia adeguatamente motivato tale decisione. La madre inoltre, si sottolinea, si opponeva agli incontri in una prospettiva esclusivamente di contrasto nei confronti del suo ex compagno, senza porsi nella corretta ottica dell'interesse della bambina a coltivare la relazione con i propri ascendenti.
Alla luce di tali considerazioni, si precisa, diviene irrilevante valutare se l'interruzione dei rapporti fra i nonni e la nipote fosse dovuta alla condotta ostativa della donna o all'inerzia dei nonni stessi. E' altresì irrilevante in relazione alla questione in oggetto, aggiunge la Cassazione, il comportamento del padre e il fatto che fosse in corso un procedimento volto alla decadenza della responsabilità genitoriale nei suoi confronti.
In conclusione, pertanto la Corte conferma il provvedimento dei giudici d'Appello consentendo quindi ai nonni la possibilità di coltivare una relazione con la nipote. Osservazioni
Com'è noto il principio del superiore interesse del minore, cui si rifà la sentenza in esame, dettato dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è un criterio guida che permea l'intero complesso del diritto minorile, e che le norme convenzionali richiedono sia sempre oggetto di “primaria considerazione”.
In base a questo principio chi deve assumere una decisione relativa alla vita di un fanciullo, a livello legislativo, giudiziario, amministrativo o anche scolastico e familiare deve individuare ciò che maggiormente può portare al suo massimo benessere possibile. Partendo da tale assunto la giurisprudenza ha spesso riscontrato la sussistenza dell'interesse del minore nell'ampliamento della sua sfera affettiva sociale ed economica. Esemplare in tal senso è il caso del secondo riconoscimento (art. 251 c.c.), che viene ormai ammesso pur in assenza di un accertamento concreto sui possibili benefici o pregiudizi per il minore (Cass. 4763/2018). Si è tal proposito evidenziato che le relazioni familiari costituiscono un valore in sé, possono anzi essere considerate uno dei beni non economici fondamentali dei quali è normalmente dotata la persona e che sono tutelati e protetti dal nostro ordinamento (Trib. Messina 19 marzo 2001).
I legami familiari vengono valorizzati al punto che, come sottolinea la stessa Corte nella sentenza in esame, il diritto di visita è stato riconosciuto anche al nonno c.d. sociale ossia a quella persona che, pur senza legami di sangue con il minore, affianchi il nonno biologico dello stesso, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si dimostri idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest'ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico (Cass.18780/2018 in IUS FAMIGLIE (IUS.giuffrefl.it), 12 novembre 2018 con nota di Russo R. Nonni e nipoti: tutelata anche la relazione familiare di fatto se è benefica per il minore).
Si consideri inoltre che la legge sull'adozione (l. 184/1983) individua i familiari che occupandosi del minore possono impedire che ne sia dichiarato lo stato di abbandono, pur in assenza dei genitori, in quei parenti oltre il quarto grado che hanno mantenuto rapporti significativi con lo stesso. In assenza di tali rapporti detti parenti non vengono convocati dal Tribunale per i minorenni. Nella specie la Cassazione va oltre questi limiti considerando un arricchimento per la bambina la ripresa di una relazione che era stata interrotta da molti anni.
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