Con riguardo al profilo attinente all'adempimento dell'obbligo contributivo, si constata innanzitutto l'introduzione di una nuova disciplina che esclude, dalle voci della retribuzione valorizzabili ai fini della base imponibile previdenziale, le somme destinate dai clienti di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai lavoratori dipendenti di queste e titolari di un reddito di lavoro non superiore a euro cinquantamila, a titolo di liberalità. Tali somme, dispone espressamente il comma 58 dell'art. 1 della l. n. 197/2022, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi e dei premi assicurativi dovuti rispettivamente all'Inps e all'Inail.
Sempre con riguardo al pagamento della contribuzione, il legislatore ha introdotto una serie di sgravi contributivi che vanno dall'assunzione dei titolari di reddito di cittadinanza, passando per l'assunzione di giovani e donne e finendo con il lavoro autonomo in agricoltura.
Al dichiarato fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, si introduce uno sgravo totale dei contributi dovuti dai datori di lavoro all'Inps (ma non per quelli dovuti all'Inail) fruibile al massimo per dodici mesi e nel limite massimo di otto mila euro, in favore di quei datori di lavoro privato che stipulano con i predetti soggetti contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2023 (c. 294). Lo stesso sgravio totale è riconosciuto in caso di trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Lo sgravio in questione è alternativo allo sgravio previsto e disciplinato, sempre con riguardo all'assunzione di titolari del reddito di cittadinanza, dall'art. 4 del d.l. n. 4/2019, conv. con mod., dalla l. n. 26/2019.
Sempre per promuovere l'occupazione stabile, ma questa volta giovanile, il legislatore della legge di stabilità estende anche per l'anno 2023, lo sgravio totale che nelle intenzioni del legislatore della legge n. 178/2020 era limitato invece al biennio 2021-2022. Sgravio questo che a sua volta richiamava, con le solite opinabili modalità espositive, quanto previsto in tema di sgravio per l'occupazione giovanile dalla legge di stabilità per l'anno 2018, l. n. 205/2017.
La sequela di benefici contributivi continua con lo sgravio funzione della promozione dell'assunzione di personale femminile (così testualmente nel testo di legge) e anche per tale tipo di sgravio ci si raccorda allo sgravio della legge di stabilità per l'anno 2021 che, a sua volta, introduceva in via sperimentale tale beneficio, applicando a tali tipi di assunzioni il beneficio precedentemente riconosciuto solo per l'assunzione di lavoratori di età non inferiore a 50 anni e disoccupati da oltre dodici mesi (si v. in ogni caso l'art. 4, comma 8 e ss., l. n. 92/2012).
Ancora, con riferimento a lavoratori autonomi in agricoltura, si estende all'anno 2023 lo sgravo contributivo totale in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla gestione previdenziale corrispondente (si v. il comma 503 della l. n. 160/2019).
Continua anche per l'anno 2023, l'esenzione dal pagamento della contribuzione sia da parte dei datori di lavoro, sia da parte dei lavoratori autonomi che hanno la loro sede principale o l'unità locale all'interno dei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 24.8.2016 (si v. c. 746 e art. 46.2, lett. d), d.l. n. 50/2017, conv. con mod. dalla l. n. 96/2017).
Riconosciuto anche per l'anno 2023 (si v. il comma 281), l'esonero sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore dipendente, con esclusione del lavoratore domestico, nella misura di 0,8 e sempre a condizione che la retribuzione mensile imponibile non superi un tetto fissato dallo stesso legislatore al comma 121 dell'art. 1, l. n. 234/2021 (Si rilevi che in entrambe le disposizioni si giustifica dapprima l'introduzione e poi la permanenza per un altro anno, usando l'incipit “in via eccezionale”).
È altresì ancora una volta prorogato il termine di pagamento della contribuzione previdenziale, ivi compresi i premi assicurativi, dovuta per il triennio 2018-2020 dai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa nei comuni di Lampedusa e Linosa (questa volta si tratta del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, art. 10.9. Il testo primigenio di riferimento è costituito dall'art. 42-bis del d.l. n. 104/2020, conv., con mod. dalla l. n. 126/2020). I versamenti effettuati nel rispetto dei nuovi termini afferiscono alla sola sorte contributiva, essendo espressamente esclusa la debenza di sanzioni o interessi.
Sempre il decreto mille proroghe, con il primo comma dell'art. 9, interviene nuovamente sul momento di applicazione della disciplina in tema di prescrizione della contribuzione previdenziale dei dipendenti pubblici, spostando al 31 dicembre 2023 il dies a quo (art. 3.10-bis, l. n. 335/1995). La stessa traslazione temporale si ha per lo spirare del termine riconosciuto alle pubbliche amministrazioni con riguardo agli adempimenti previdenziali connessi ai compensi erogati a seguito di stipula contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 10-ter, art. ult. cit.).
La legge di stabilità, come preannunciato dai componenti del Governo, continua con l'utilizzo, ampiamente sperimentato nel corso degli ultimi anni, di istituti che consentono al debitore della contribuzione previdenziale, di adempiere tardivamente con il pagamento di sanzioni o interessi ridotti o senza il pagamento di questi oneri accessori.
Specificamente si assiste all'introduzione:
- della definizione agevolata (comma 153 e ss., l. cit.) delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi;
- dell'automatico annullamento (cd. stralcio) dei debiti di importo fino a mille euro (comma 222 e ss., l. ult. cit.), fatta eccezione fra l'altro per quei crediti vantati dagli enti previdenziali e che trovano la loro ragion d'essere nel recupero di aiuti di Stato (si v. il comma 226, l. cit.);
- dell'estinzione (c.d. rottamazione) con il pagamento della sola sorte contributiva dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo gennaio 2000-giugno 2022 (comma 231 e ss.). Di rilievo, per tale istituto, la previsione, in caso di fruizione del beneficio, sia della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (comma 240, lett. a), sia del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (comma ult. cit., lett. g. Si rammenti che l'art. 54.1, d.l. n. 50/2017, conv.to con modif.ni dalla l. n. 96/2017, prevedeva il riconoscimento del DURC in caso di fruizione della definizione agevolata prevista e disciplinata dall'art. 6 d.l. n. 193/2016, conv.to con modif.ni dalla l. n. 225/2016). Anche per questo tipo di beneficio, sono escluse dall'ambito di applicazione dello stesso, fra l'altro, le somme dovute a titolo di recupero aiuti di Stato (si v. il comma 246, lett. b).
Il legislatore della legge di stabilità interviene altresì sull'istituto delle prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis, d.l. n. 50/2017, conv., con mod., dalla legge n. 96/2017), escludendo dall'ambito di applicazione dello stesso le imprese del settore agricolo, includendone invece anche le discoteche, le sale da ballo e i night-club, vietando l'utilizzo di tale tipo di prestazione a coloro che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori e non cinque (si v. il comma 342 e circolare Inps del 19 gennaio 2023, n. 6).
In tale operazione di riscrittura dell'istituto pare potersi collocare il novum costituito dall'introduzione della categoria prestazioni agricolo di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato per lo svolgimento di attività di di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue da parte di un singolo lavoratore (comma 344, l. cit.).
Prestazione di lavoro agricolo che si aggiunge a quelle sin qui note e che è introdotta, secondo le intenzioni esplicite del legislatore, al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, limitatamente al biennio 2023-2024 (si v. il comma 343, l. cit.).
La prestazione potrà essere resa solo da soggetti che nei tre anni precedenti l'instaurazione del rapporto agricolo occasionale non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato agricolo, In positivo i soggetti che potranno rendere prestazioni di tal fatta potranno essere, fra l'altro, i disoccupati e i percettori di NASpI o DIS-COLL o di reddito di cittadinanza o più in generale di ammortizzatori sociali (si v. per l'individuazione di tutte le categorie di possibili lavoratori il comma 344).
Con riguardo al versante previdenziale è da segnalare la disposizione che assegna all'Inps il compito, qualora il lavoratore percepisca una prestazione integrativa del salario o di sostegno al reddito, di sottrarre dalla contribuzione figurativa gli accrediti contributivi derivanti dal lavoro subordinato occasionale agricolo svolto (si v. il comma 345).
Ancora, il compenso percepito per tale tipo di attività lavorativa non rileva ai fini dello stato di disoccupazione o inoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipo di pensione (comma 349). E con riguardo al versante contributivo, la contribuzione versata dal datore di lavoro agricolo e accreditata sulla posizione del lavoratore è utile per il riconoscimento di prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione ed è altresì computabile ai fine della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno (passim). Si osservi che la contribuzione dovuta è parametrata utilizzando l'aliquota fissata non dalle disposizioni ordinarie in tema di contribuzione previdenziale dovuta dai datori di lavoro agricolo, bensì dalle disposizioni che sempre nel settore agricolo introducono sgravi contributivi per i territori svantaggiati (la disposizione capostipite è da rinvenirsi nell'art. 01 del d.l. n. 2/2006, conv.to con modif.ni dalla l. n. 81/2006 che per un gioco di rimandi legislativi arriva sino al comma 45 dell'art. 1 della l. n. 220/2010).