Previdenza: analisi delle novità nella Legge di Bilancio 2023 e nel Decreto Milleproroghe

Antonino Sgroi
02 Febbraio 2023

Il legislatore italiano, nuovamente con interventi soltanto di minima manutenzione, interviene nel campo previdenziale alla fine dell'anno, utilizzando come veicoli legislativi sia la legge di stabilità per l'anno 2023 (l. 29 dicembre 2022, n. 197), sia il c.d. decreto milleproroghe (d.l. n. 198/2022). In questa sede e nei limiti dell'odierna trattazione si proverà a dare un'esposizione ragionata degli interventi manutentivi, distinguendo fra quelli che attengono all'aspetto contributivo e quelli che attengono al versante delle prestazioni e fra queste distinguendo a sua volta, fra previdenza e assistenza, utilizzando quest'ultima distinzione a fini espositivi (rinviando, sin da ora e per ciascuno degli istituti dei quali si parlerà, alla lettura dei testi di legge).
Le disposizioni in tema di contribuzione

Con riguardo al profilo attinente all'adempimento dell'obbligo contributivo, si constata innanzitutto l'introduzione di una nuova disciplina che esclude, dalle voci della retribuzione valorizzabili ai fini della base imponibile previdenziale, le somme destinate dai clienti di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai lavoratori dipendenti di queste e titolari di un reddito di lavoro non superiore a euro cinquantamila, a titolo di liberalità. Tali somme, dispone espressamente il comma 58 dell'art. 1 della l. n. 197/2022, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi e dei premi assicurativi dovuti rispettivamente all'Inps e all'Inail.

Sempre con riguardo al pagamento della contribuzione, il legislatore ha introdotto una serie di sgravi contributivi che vanno dall'assunzione dei titolari di reddito di cittadinanza, passando per l'assunzione di giovani e donne e finendo con il lavoro autonomo in agricoltura.

Al dichiarato fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, si introduce uno sgravo totale dei contributi dovuti dai datori di lavoro all'Inps (ma non per quelli dovuti all'Inail) fruibile al massimo per dodici mesi e nel limite massimo di otto mila euro, in favore di quei datori di lavoro privato che stipulano con i predetti soggetti contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2023 (c. 294). Lo stesso sgravio totale è riconosciuto in caso di trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Lo sgravio in questione è alternativo allo sgravio previsto e disciplinato, sempre con riguardo all'assunzione di titolari del reddito di cittadinanza, dall'art. 4 del d.l. n. 4/2019, conv. con mod., dalla l. n. 26/2019.

Sempre per promuovere l'occupazione stabile, ma questa volta giovanile, il legislatore della legge di stabilità estende anche per l'anno 2023, lo sgravio totale che nelle intenzioni del legislatore della legge n. 178/2020 era limitato invece al biennio 2021-2022. Sgravio questo che a sua volta richiamava, con le solite opinabili modalità espositive, quanto previsto in tema di sgravio per l'occupazione giovanile dalla legge di stabilità per l'anno 2018, l. n. 205/2017.

La sequela di benefici contributivi continua con lo sgravio funzione della promozione dell'assunzione di personale femminile (così testualmente nel testo di legge) e anche per tale tipo di sgravio ci si raccorda allo sgravio della legge di stabilità per l'anno 2021 che, a sua volta, introduceva in via sperimentale tale beneficio, applicando a tali tipi di assunzioni il beneficio precedentemente riconosciuto solo per l'assunzione di lavoratori di età non inferiore a 50 anni e disoccupati da oltre dodici mesi (si v. in ogni caso l'art. 4, comma 8 e ss., l. n. 92/2012).

Ancora, con riferimento a lavoratori autonomi in agricoltura, si estende all'anno 2023 lo sgravo contributivo totale in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla gestione previdenziale corrispondente (si v. il comma 503 della l. n. 160/2019).

Continua anche per l'anno 2023, l'esenzione dal pagamento della contribuzione sia da parte dei datori di lavoro, sia da parte dei lavoratori autonomi che hanno la loro sede principale o l'unità locale all'interno dei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 24.8.2016 (si v. c. 746 e art. 46.2, lett. d), d.l. n. 50/2017, conv. con mod. dalla l. n. 96/2017).

Riconosciuto anche per l'anno 2023 (si v. il comma 281), l'esonero sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore dipendente, con esclusione del lavoratore domestico, nella misura di 0,8 e sempre a condizione che la retribuzione mensile imponibile non superi un tetto fissato dallo stesso legislatore al comma 121 dell'art. 1, l. n. 234/2021 (Si rilevi che in entrambe le disposizioni si giustifica dapprima l'introduzione e poi la permanenza per un altro anno, usando l'incipitin via eccezionale”).

È altresì ancora una volta prorogato il termine di pagamento della contribuzione previdenziale, ivi compresi i premi assicurativi, dovuta per il triennio 2018-2020 dai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa nei comuni di Lampedusa e Linosa (questa volta si tratta del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, art. 10.9. Il testo primigenio di riferimento è costituito dall'art. 42-bis del d.l. n. 104/2020, conv., con mod. dalla l. n. 126/2020). I versamenti effettuati nel rispetto dei nuovi termini afferiscono alla sola sorte contributiva, essendo espressamente esclusa la debenza di sanzioni o interessi.

Sempre il decreto mille proroghe, con il primo comma dell'art. 9, interviene nuovamente sul momento di applicazione della disciplina in tema di prescrizione della contribuzione previdenziale dei dipendenti pubblici, spostando al 31 dicembre 2023 il dies a quo (art. 3.10-bis, l. n. 335/1995). La stessa traslazione temporale si ha per lo spirare del termine riconosciuto alle pubbliche amministrazioni con riguardo agli adempimenti previdenziali connessi ai compensi erogati a seguito di stipula contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 10-ter, art. ult. cit.).

La legge di stabilità, come preannunciato dai componenti del Governo, continua con l'utilizzo, ampiamente sperimentato nel corso degli ultimi anni, di istituti che consentono al debitore della contribuzione previdenziale, di adempiere tardivamente con il pagamento di sanzioni o interessi ridotti o senza il pagamento di questi oneri accessori.

Specificamente si assiste all'introduzione:

- della definizione agevolata (comma 153 e ss., l. cit.) delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi;

- dell'automatico annullamento (cd. stralcio) dei debiti di importo fino a mille euro (comma 222 e ss., l. ult. cit.), fatta eccezione fra l'altro per quei crediti vantati dagli enti previdenziali e che trovano la loro ragion d'essere nel recupero di aiuti di Stato (si v. il comma 226, l. cit.);

- dell'estinzione (c.d. rottamazione) con il pagamento della sola sorte contributiva dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo gennaio 2000-giugno 2022 (comma 231 e ss.). Di rilievo, per tale istituto, la previsione, in caso di fruizione del beneficio, sia della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (comma 240, lett. a), sia del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (comma ult. cit., lett. g. Si rammenti che l'art. 54.1, d.l. n. 50/2017, conv.to con modif.ni dalla l. n. 96/2017, prevedeva il riconoscimento del DURC in caso di fruizione della definizione agevolata prevista e disciplinata dall'art. 6 d.l. n. 193/2016, conv.to con modif.ni dalla l. n. 225/2016). Anche per questo tipo di beneficio, sono escluse dall'ambito di applicazione dello stesso, fra l'altro, le somme dovute a titolo di recupero aiuti di Stato (si v. il comma 246, lett. b).

Il legislatore della legge di stabilità interviene altresì sull'istituto delle prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis, d.l. n. 50/2017, conv., con mod., dalla legge n. 96/2017), escludendo dall'ambito di applicazione dello stesso le imprese del settore agricolo, includendone invece anche le discoteche, le sale da ballo e i night-club, vietando l'utilizzo di tale tipo di prestazione a coloro che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori e non cinque (si v. il comma 342 e circolare Inps del 19 gennaio 2023, n. 6).

In tale operazione di riscrittura dell'istituto pare potersi collocare il novum costituito dall'introduzione della categoria prestazioni agricolo di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato per lo svolgimento di attività di di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue da parte di un singolo lavoratore (comma 344, l. cit.).

Prestazione di lavoro agricolo che si aggiunge a quelle sin qui note e che è introdotta, secondo le intenzioni esplicite del legislatore, al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, limitatamente al biennio 2023-2024 (si v. il comma 343, l. cit.).

La prestazione potrà essere resa solo da soggetti che nei tre anni precedenti l'instaurazione del rapporto agricolo occasionale non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato agricolo, In positivo i soggetti che potranno rendere prestazioni di tal fatta potranno essere, fra l'altro, i disoccupati e i percettori di NASpI o DIS-COLL o di reddito di cittadinanza o più in generale di ammortizzatori sociali (si v. per l'individuazione di tutte le categorie di possibili lavoratori il comma 344).

Con riguardo al versante previdenziale è da segnalare la disposizione che assegna all'Inps il compito, qualora il lavoratore percepisca una prestazione integrativa del salario o di sostegno al reddito, di sottrarre dalla contribuzione figurativa gli accrediti contributivi derivanti dal lavoro subordinato occasionale agricolo svolto (si v. il comma 345).

Ancora, il compenso percepito per tale tipo di attività lavorativa non rileva ai fini dello stato di disoccupazione o inoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipo di pensione (comma 349). E con riguardo al versante contributivo, la contribuzione versata dal datore di lavoro agricolo e accreditata sulla posizione del lavoratore è utile per il riconoscimento di prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione ed è altresì computabile ai fine della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno (passim). Si osservi che la contribuzione dovuta è parametrata utilizzando l'aliquota fissata non dalle disposizioni ordinarie in tema di contribuzione previdenziale dovuta dai datori di lavoro agricolo, bensì dalle disposizioni che sempre nel settore agricolo introducono sgravi contributivi per i territori svantaggiati (la disposizione capostipite è da rinvenirsi nell'art. 01 del d.l. n. 2/2006, conv.to con modif.ni dalla l. n. 81/2006 che per un gioco di rimandi legislativi arriva sino al comma 45 dell'art. 1 della l. n. 220/2010).

Le disposizioni in tema di prestazioni - Le prestazioni previdenziali

In tema di prestazioni si prendono le mosse dalle disposizioni contenute nel decreto-legge Milleproroghe che, con il terzo comma dell'art. 9, pospone al 30 giugno 2023, per i fondi di solidarietà bilaterali dell'art. 26 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e per i fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27, d. lgs. ult. cit.) e per il fondo territoriale intersettoriale delle province di Trento e Bolzano (art. 40, d.lgs. cit.), il momento di adeguamento alla disciplina in tema di obbligatorietà della loro istituzione (sia consentito rinviare ad A. Sgroi, Le integrazioni salariali per sospensione di attività, in Il lavoro privato, G. Amoroso-V. Di Cerbo-A. Maresca (a cura di), vol. I, Milano, p. 1806 e ss.).

Il legislatore della legge di stabilità per l'anno 2023, a sua volta, prevede una serie di disposizioni che prorogano l'erogazione di integrazioni salariali in essere in favore di individuate categorie di lavoratori (sin da ora si rinvia alla circolare Inps del 16 gennaio 2023, n. 4 e ivi la menzione di ulteriori proroghe ancora in essere previste da precedenti leggi di stabilità), ancorché limitatamente all'anno 2023 (ma anche per tale limitazione temporale delle proroghe si è davanti a un modello rodato).

Si assiste pertanto:

- alla proroga delle misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center (comma 327, che richiama il settimo comma dell'art. 44 del d.lgs. n. 148/2015);

- alla proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria, finalizzata anche alla formazione professionale per la gestione delle bonifiche, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA (comma 328, che richiama l'art. 1-bis del d.l. n. 243/2016, conv., con mod., dalla l. n. 18/2017);

- alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale prevista dall'art. 44 del d.l. n. 109/2018, conv., con mod., dalla l. n. 130/2018 (comma 329);

- alla proroga dell'indennità pari al trattamento di cassa integrazione guadagni e comprensiva della relativa contribuzione figurativa concessa in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019 (si tratta del comma 520, primo periodo al quale per dare però un significato comprensibile è necessario connettere non solo il richiamato art. 16, comma 3-sexies, d.l. n. 121/2021, conv., con mod., dalla l. n. 156/2021, ma anche l'art. 94-bis, primo comma, del d.l. n. 18/2020, conv., con mod., dalla l. n. 27/2020).

All'interno di questo quadro si pongono:

- la disposizione che prevede, ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale che consentono l'accesso a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa ai sensi del comma 11-bis, dell'art. 44 del d.lgs. n. 148/2015, uno stanziamento ulteriore di risorse in favore del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (comma 325, l. n. 197/2022);

- il comma 326 che prevede lo stanziamento di un'ulteriore somma in favore del menzionato Fondo, per il finanziamento di un'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro causata da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.

In tema di tutela dei lavoratori dello spettacolo, si approntano le risorse finanziarie necessarie per attuare la disposizione della legge delega n. 106/2022, finanziando il Fondo per il sostegno economico temporaneo, per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori dello spettacolo, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo.

Con riguardo poi alle prestazioni previdenziali connesse all'esistenza di un nucleo familiare, si constata l'intervento manutentivo sia sulla misura dell'assegno unico universale del d.lgs. n. 230/2021 (comma 357, l. cit.), sia sulla misura dell'indennità per congedo parentale dell'art. 34 del d.lgs. n. 165/2001 (comma 359, l. cit.).

In tema di prestazioni previdenziali rilevano, anche qui precipuamente per il clamore mediatico piuttosto che per la qualità giuridica degli interventi legislativi, tutte quelle disposizioni che hanno consentito la permanenza di istituti che permettono l'accesso anticipato a prestazioni pensionistiche, nonostante il mancato maturare del requisito ordinario anagrafico fissato per legge (su tale aspetto, ovverosia sull'esistenza di una regola generale di accesso al trattamento ordinario di vecchiaia fissata dall'art. 24, comma 1 e ss., d.l. n. 201/2011, conv.to con modif.ni dalla l. n. 214/2011 e sulla costante e continua deroga da parte del legislatore, si v. M. Cinelli-S. Giubboni, Lineamenti di diritto della previdenza sociale, Padova, Cedam, 2022, in specie pp. 295-298 e pp. 308-310).

Di tale tendenza fanno fede l'istituzione, in via sperimentale al pari di quel che è accaduto per analoghe figure, della pensione anticipata flessibile (così denominata dal legislatore e in gergo definita “pensione quota 103”) al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni (comma 283 che introduce l'art. 14.1. nel d.l. n. 4/2019). In breve, si assiste all'evoluzione, con l'aggravio del requisito contributivo che passa da 38 a 41 anni, della “pensione quota 100” di cui all'art. 14 del d.l. ult. cit.; tant'è che le disposizioni che dettano il funzionamento di entrambe sono per lo più analoghe.

Analogo discorso può essere condotto con riguardo al trattamento pensionistico anticipato definito “opzione donna”. In questo caso il legislatore non introduce un nuovo articolo come fatto per la “pensione quota 103”, ma si limita a intervenire sul testo esistente dell'art. 16 del d.l. n. 4/2019, con il comma 292. Si innesta sul testo dell'articolo il comma 1-bis, che prevede il riconoscimento di tale tipo di trattamento pensionistico anticipato in favore delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno sessant'anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e che si trovano altresì in una delle condizioni fissate dal legislatore, quale a titolo esemplificativo l'assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ex art. 3.3 l. n. 104/1992. Si constata che la novità della novella consiste nell'aggiunta di ulteriori requisiti che nulla hanno a che vedere con gli ordinari requisiti al trattamento pensionistico di vecchiaia, età e contribuzione, e che invece si connettono o alle condizioni psico fisiche della stessa richiedente, o alla condizione di disoccupazione della medesima o alla funzione di assistenza familiare da questa svolta che vale, limitatamente alla cura dei figli, anche per l'abbassamento del requisito anagrafico (si v. il comma 292).

Ulteriore intervento, da leggersi sulla stessa scia dei precedenti interventi di prosecuzione dell'utilizzo di istituti giuridici introdotti o in via eccezionale o in via sperimentale, è quello che consente l'utilizzo anche per il corrente anno dell'indennità di cui all'art. 1, comma 179 della l. n. 232/2016 (cd. Ape sociale).

Il legislatore della legge di stabilità, ancora, riesuma un istituto introdotto con l'art. 1, comma 12, l. n. 243/2004, prevedendo in favore dei lavoratori dipendenti, che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l'accesso alla pensione anticipata “quota 103”, la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo della quota di contributi posta a suo carico. In tal caso il datore di lavoro sarà tenuto a versare al lavoratore la somma di denaro mensilmente maturata e corrispondente alla quota di contribuzione posta a carico del lavoratore medesimo e che si sarebbe dovuta versare all'ente previdenziale (c. 286).

Con riferimento poi alla misura della prestazione pensionistica e alla garanzia apprestata dall'ordinamento ai fini della permanenza del potere di acquisto di questa, per il tramite della rivalutazione automatica. Il legislatore interviene con due disposizioni contenute rispettivamente nei commi 309 e 310.

Con il comma 310, al dichiarato fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche del biennio 2022-2023, in favore delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo, si prevede, in via eccezionale e transitoria per l'anno 2023 e il 2024, un incremento generalizzato di 1,5 punti percentuali, che è superiore per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni.

Con il precedente comma 309, si modula il sistema di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, agganciandolo alla misura della pensione in godimento (sull'utilizzo di tale metodo si v. la sentenza della Corte costituzionale del 9 novembre 2020, n. 234).

Le prestazioni assistenziali

L'intervento più rilevante in questo settore è rappresentato dall'abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2024 del reddito e della pensione di cittadinanza (comma 318), in attesa di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva (Si rilevi che la Corte costituzionale, si v. da ultimo la sentenza del 25 gennaio 2022, n. 19 afferma che la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica. Ciò differenzia la misura in questione da altre provvidenze sociali, la cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato di bisogno, senza prevedere un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità).

Le ulteriori disposizioni che si rinvengono nel testo della legge hanno effetti temporalmente limitati all'anno 2023 e intervengono sulle modalità operative di concessione del beneficio. Si sottolinea, fra queste disposizioni, quella che anticipa di fatto la scomparsa del beneficio, prevedendo che la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità, a meno che si tratti di nuclei familiari ai cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età.

La lettura faticosa del testo della legge n. 197/2022 conduce al rilevamento di un pulviscolo di disposizioni, disseminate dal comma 17 al comma 613 che possono tutti essere annoverate nel campo delle misure assistenziali.

Senza alcuna pretesa di esaustività, si segnala:

- l'istituzione di un Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a quindicimila euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante, affidandosi a una successiva decretazione ministeriale il compito di ulteriormente specificare i criteri di concessione della prestazione (comma 450);

- l'istituzione di un Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l'erogazione, a soggetti in condizione di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare (comma 434), anche per tale Fondo affidando a un successivo decreto ministeriale il compito di definire le modalità attuative;

- l'istituzione di un “Fondo per le periferie inclusive” destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del loro livello di autonomia possibile, con affidamento alla decretazione ministeriale dei criteri di attuazione (commi 361 e 362);

- l'istituzione di un “Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva", al dichiarato fine di procedere a una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e all'inclusione (comma 321);

- l'incremento delle somme al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con il fine di sostenere la maternità delle atlete (comma 613);

- la mancata valorizzazione, ai fini della percezione dell'assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali, delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità (comma 579);

- la rideterminazione del contributo per ristorare dalle spese sostenute e relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi (art. 1-quater, c. 3, d.l. n. 228/2021, conv.to con modif.ni dalla l. n. 15/2022);

- l'estensione della fruizione, per l'anno 2023, delle agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ai nuclei familiari con un ISEE valido nel corso dell'anno 2023 fino a quindicimila euro (comma 17);

- la rideterminazione, per il primo trimestre dell'anno in corso, della misura delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute; nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale (comma 18).

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