L'accertamento della violenza sviluppatasi all'interno della famiglia è - senza ombra di dubbio - un tema di grande interesse poiché da tale accertamento derivano diverse soluzioni e diversi assetti che la famiglia, ormai disgregata, deve adottare sempre per la prevalente tutela dei soggetti deboli.
L'accertamento della violenza necessita innanzitutto che la stessa sia inquadrata per quello che è e che non sia confusa con la conflittualità familiare; tanto è necessario fare nell'ottica del riconoscimento della violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio.
Preliminarmente occorre precisare che la violenza domestica deve essere svincolata da una violenza di genere – prettamente femminile – e che la stessa va riconosciuta ove si riscontrino forme di violenza indifferenti al genere biologico della vittima e dell'autore.
E' necessario distinguere le situazioni di mero conflitto all'interno della coppia da quelle di violenza vera e propria; le prime sono fisiologiche alla rottura del vincolo e sono caratterizzate da una posizione di parità tra i due soggetti mentre nelle seconde manca tale parità e si assiste ad uno squilibrio in cui un soggetto è in posizione di sopraffazione e l'altro di subordinazione fisica, psicologica ed, a volte, economica rispetto all'altro.
La sussistenza di comportamenti violenti conduce alla individuazione di una serie di garanzie a tutela della vittima.
La sentenza in commento prevede, in tal senso, il riconoscimento dell'addebito nelle separazioni connotate da violenza accertata.
Emerge, pertanto, l'importanza dell'accertamento dei fatti che il Tribunale è chiamato a svolgere anche attraverso le allegazioni delle prove di violenza subita che la parte sottopone al vaglio del magistrato.
Secondo una scala di gradualità delle allegazioni assume grande rilevanza la sentenza irrevocabile di condanna che ne accerta la violenza, poi, a scalare, la sentenza di condanna di primo grado su cui pende l'appello, il rinvio a giudizio con misura cautelare in corso, la misura cautelare in corso senza ancora rinvio a giudizio, il rinvio a giudizio senza misura cautelare, la documentazione sanitaria dell'autore di violenza attestante problemi psichici o relazionali, le denunce, i referti medici attestanti fatti di violenza ed il referto psicologico del centro antiviolenza.
In senso contrario vi sono le contro allegazioni delle prove di violenza che attestano, pertanto, una non violenza e sono rappresentate dalle sentenze di assoluzione, dalle archiviazioni, dalle archiviazioni a seguito di opposizione all'archiviazione.
Nel caso in esame la moglie ha allegato, a fondamento della richiesta di addebito della separazione al marito, atti di un procedimento penale per il reato di stalking e la richiesta di ammonimento con il relativo provvedimento rilasciato dal Questore di Siracusa, varie querele per le aggressioni subite nonché due referti di Pronto soccorso relativi alle lesioni conseguenti alle aggressioni subite ad opera del marito.
Ed ancora la moglie ha indicato quali testimoni delle violenze le figlie; ciò sulla circostanza che le violenze endofamiliari difficilmente possono trovare a loro conferma dichiarazioni rese da soggetti estranei al contesto strettamente familiare come, al contrario, ha evidenziato occorrere la Corte di Appello di Catania.
La pronuncia della Cassazione in esame induce a riflettere sull'importanza che ha l'allegazione delle prove della violenza nel giudizio di separazione giudiziale; la maggiore specificità e qualità delle allegazioni conduce il magistrato alla corretta valutazione dei fatti al fine del riconoscimento dell'addebito nella separazione.