IVA - Slot e Totem: le questioni ancora irrisolte

Giancarlo Marzo
Annalaura Polverino
23 Febbraio 2023

Le prime pronunce della Corte di Cassazione sul trattamento dell'Iva nelle operazioni di raccolta delle giocate, hanno segnato il ritorno dell'annosa questione relativa all'esenzione dell'imposta ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 6) del d.P.R. n. 633/1972 ed hanno determinato un rovesciamento dell'orientamento giurisprudenziale che sembrava essersi consolidato in seno alle corti di merito. Tale contesto ha dato il via ad accertamenti a cascata emessi da parte dell'Agenzia delle entrate nei confronti degli esercenti per il recupero a tassazione dell'Iva non inserita in fattura.Parliamo, dunque, di una questione che già si è verificata e conclusa in passato, pur tuttavia imponendosi nuovamente sul panorama italiano. Il contrasto interpretativo esistente origina dall'assoluta incertezza normativa e dall'assenza di un chiarimento univoco in materia che si sostanzia in un dibattito oramai senza fine ed esistente sin dai primi anni di uscita sul mercato delle new slot.
La raccolta delle giocate: un'interpretazione controversa

La struttura contrattuale esistente nella filiera del gioco prevede sempre l'interazione e la partecipazione di tre soggetti:

i) il concessionario, selezionato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli cui sono affidate le attività e le funzioni per la realizzazione e conduzione della gestione telematica relativa alla raccolta;

ii) il gestore, ossia il propietario, possessore ovvero detentore degli apparecchi da gioco, delegato dal concessionario a porre in eserre attività legate alla messa a disposizione e gestione degli stessi;

iii) e l'esercente, soggetto titolare dell'esercizio presso il quale vengono installati tali apparecchi.

L'ambito di applicazione della fattispecie agevolatrice ha rappresentanto l'oggetto di un lungo dibattito che ha visto contrapporsi due orientamenti.

Di fatti, da un lato l'Amministrazione finanziaria ha da sempre abbracciato un'accezione alquanto ristretta del concetto di ‘raccolta delle giocate', circoscrivendola all'atto materiale dello scassessamento per il quale il concessionario si serve di soggetti terzi, e dunque limitando l'esenzione ai soli rapporti contrattuali tra concessionario e gestore. Dall'altro gli operatori di settore hanno perorato l'opposta tesi, optando per l'applicazione del regime agevolato anche ai rapporti tra esercente e gestore, valorizzando l'esistenza di un nesso di reciproca interdipendenza tra i soggetti coinvolti nella filiera, le cui attività sono, dunque, indirizzate verso il medesimo fine della raccolta delle giocate.

Il colpo di spugna della Cassazione

Sebbene non ancora sottoposto al vaglio della Cassazione, il progressivo consolidarsi dell'orientamento favorevole al contribuente aveva raggiunto prorzioni tali da indurre l'Agenzia dell'entrate ad annullare (e a rinunciare) ai giudizi afferenti agli accertamenti di valore meno elevato.

Tuttavia, proprio quando la diatriba sembrava essersi placata, regalando una sensazione di certezza del tutto inedita per il comparto, è arrivato l'immancabile colpo di spugna che ha riportato il caos nel settore. La Corte di Cassazione, intervenendo per la prima volta sulla questione, con le ordinanze nn. 16951, 16952, 16953, 16954 e 16955, depositate il 16 giugno 2021, ha ribaltato l'orientamento delle corti di merito, accogliendo la tesi erariale.

La Suprema Corte, in particolare, ha sostenuto che la riserva in capo allo Stato della gestione telematica delle slot e l'affidamento in concessione della rete, tramite cui la stessa gestione viene esercitata, determini una sorta di non configurabilità dell'attività di raccolta posta in essere da soggetti privi di un affidamento diretto da parte del concessionario.

In altri termini, la riserva di esercizio dei giochi leciti in favore del concessionario restringerebbe l'ambito di applicazione dell'art. 10 comma 6 d.P.R. n. 633/1972 ai soli rapporti di cui è parte il concessionario. Di conseguenza l'esercente ed il gestore, essendo chiamati a collaborare con il concessionario, non sono qualificabili come soggetti indipendenti nella gestione dell'esercizio del gioco lecito. Dunque, i soli rapporti tra concessionario e gestore nonché tra concessionario ed esercente sfuggono all'imposta e beneficiano dell'esenzione, poiché, in entrambi i casi, i due operatori economici indicati, sono direttamente delegati alla raccolta delle giocate dal concessionario stesso. In tal caso ambedue le figure, essendo investite dei poteri di gestione direttamente dal concessionario, svolgono gli adempimenti finalizzati alla raccolta delle giocate, assumendo, così, il ruolo di soggetti terzi incaricati della raccolta.

Al di fuori di tale casistica, la Cassazione ha escluso che le prestazioni di servizi rese dall'esercente al gestore siano accessorie a quelle principali rese dal gestore all'esercente, qualificandole come ulteriori e diverse da quelle relative alla raccolta delle giocate ed, in quanto tali, da assoggettate ad Iva con aliquota ordinaria.

In sintesi, la Corte di Cassazione, ritenendo, indispensabile, ai fini dell'esenzione Iva, un formale incarico da parte del concessionario, ha riportato alla luce uno scenario già visto in passato che si riteneva definitivamente concluso. Ciò, senza curarsi dell'operato dei giudici di merito che hanno più volte esaminato e disposto a favore dell'esenzione.

Inoltre, l'impostazione ermeneutica prescelta dalla Suprema Corte rischia di spingere, con ogni probabilità, l'avvio di accertamenti seriali (riapparsi già ultimamente) e che contribuiranno a prorogare oltre ogni limite la vicenda Iva slot.

Una questione senza precedenti

Parallelamente alla questione Iva, sta prendendo progressivamente piede nel settore del gaming un nuovo e inedito filone di contenzioso relativo all'imposta unica che, pur suscitando non poche perplessità, sembra avviato a colpire una vasta platea di soggetti. I titolari di bar, punti vendita ricariche e tabacchi, in questi giorni, si sono visti recapitare i “nuovi” avvisi e assoggettati ad un sistema di tassazione presuntivo, ai fini dell'imposta unica, per solo fatto di detenere apparecchi che, attraverso una connessione telematica, consentono di giocare in rete.

In particolare la normativa relativa a tali apparecchiature c.d. “Totem” risale, in prima battuta, all'art. 7 comma 3-quater del D.L. n. 158/2012, il quale vieta la messa a disposizione dei Totem da parte di qualsiasi soggetto autorizzato all'esercizio dei giochi a distanza, a prescidere dalla circostanza che si tratti di apparecchi legali o meno. Solo successivamente, con l'art. 1 comma 646-648 della Legge di stabilità 2015 è stato introdotto uno speciale regime di accertamento presuntivo nei confronti dei titolari di pubblici esercizi, al cui interno sia rinvenuto un apparecchio non attaccato alla rete o comunque manomesso il quale non consenta la lettura dei dati relativi alle somme giocate. Tale regime sanzionatorio è stato integrato dalla Legge di stabilità del 2016 art. 1 comma 923, che ha introdotto una nuova sanzione amministrativa riferita ad una fattispecie sovrapponibile a quella sanzionata dall' art. 1 comma 648 della L. di Stabilità 2015.

Il profilo controverso riguarda il perimetro applicativo dell'art. 1, comma 646-648, della legge di stabilità 2015 e quello dell'art. 1, comma 923, legge di stabilità 2016, i quali, sebbene si riferiscano entrambi al rinvenimento di Totem in pubblici esercizi, tuttavia, non sono coincidenti.

Dunque si contrappongono due diversi orientamenti il primo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha dato avvio ad accertamenti sull'Imposta Unica volti a sanzionare la stessa violazione, sia ai sensi dell'art 1 co. 646 e 648 L. stabilità 2015, sia in virtù di quanto disposto dall'art. 1 co. 923, L. stabilità 2016. Il secondo, degli operatori di settore i quali (rifacendosi alle indicazioni della Guardia di Finanza Circolare 7 marzo 2016, n. 74609) considerando i due profili normativi differenti ed escludono la possibilità di sanzionare la medesima fattispecie con l'irrogazione delle sanzioni previste da entrambe le disposizioni.

Con la conseguenza che nei casi in cui si accerti la presenza, presso un qualsiasi esercizio pubblico, di apparecchiature telematiche vietate ai sensi del citato comma 923 tale violazione vada contestata congiuntamente a quella prevista dal menzionato art. 1 della legge n. 190/2014, commi 646 e 648, applicando la sola norma di cui al comma 923.

Osservazioni

Alla luce del quadro delineato appare chiaro che la controversa vicenda dei giochi risulta ad oggi non solo incerta, ma orientata verso un'impostazione che nel prossimo futuro è diretta a tutelare sempre meno l'esercente, dando seguito non solo alla prosecuzione dell'interminabile stagione Iva Slot, ma incammindosi verso una ulteriore questione senza precendenti che potrebbe dar inizio, con ogni probabilità, ad un'ulteriore saga senza fine sui Totem.

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