Le fattispecie di reato escluse dall'applicazione della causa di non punibilità rappresentano, sin da quando è entrato in vigore l'istituto, elementi distonici rispetto ai principi espressi nella legge delega del 2014, che non contemplava alcuna ipotesi di reato cui non fosse applicabile la particolare tenuità del fatto, inserita invece dal Governo nelle battute finali del testo del decreto legislativo n. 28/2015.
Nella legge delega del 2014 e nello schema iniziale del decreto legislativo l'istituto era infatti ancorato a dati oggettivi e sganciato da connotazioni soggettive o personologiche: in esso l'unico riferimento alla condotta era nella non abitualità del comportamento con un giudice che avrebbe dovuto maneggiare uno strumento delicato ma fondato su presupposti oggettivi (Atti preparatori al d.lgs. n. 28/2015 – Fidelbo).
In sede di approvazione finale del testo vennero inserite, al secondo comma dell'art. 131-bis c.p. le ipotesi escluse dall'applicazione della causa di non punibilità e queste ipotesi sono state nel tempo ampliate con decretazione d'urgenza: prima con il d.l. 14 giugno 2019, n. 53 («delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive»), che in sede di conversione avvenuta con la legge 8 agosto 2019 n. 77 è stato modificato arricchendosi di ulteriori fattispecie di reato («e nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni»); quindi, con l'art. 7 d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con mod. dalla lelle 18 dicembre 2020, n. 173, che ha in parte de qua modificato la norma («di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio ((delle proprie funzioni, e)) nell'ipotesi di cui all'articolo 343»).
Il decreto legislativo n. 150/2022 si è mosso sul punto in una triplice direzione.
Da un lato, ha inserito tra le fattispecie escluse dall'applicazione della causa di non punibilità quelle che il legislatore delegante ha espressamente indicato; dall'altro, ha riscritto il testo normativo, distinguendo le ipotesi di esclusione già previste da quelle individuate ex novo; ha infine inserito alcune nuove fattispecie.
Nel primo ambito rientrano le fattispecie di reato riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77: il legislatore delegato ha omesso il rinvio testuale alla Convenzione ed ha individuato espressamente le ipotesi di reato rientranti nel dettato indicato nella legge delega. L'individuazione, in particolare, è stata operata tenendo presente che la Convenzione di Istanbul menziona tipologie generiche di reato o di condotte e, con riferimento ad ognuna di esse, sono state quindi indicate quelle che trovano corrispondenza in fattispecie delittuose presenti nell'ordinamento italiano (in questo senso, gli artt. 391-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 612- bis, 612-ter c.p.).
Nel secondo ambito, sono stati individuati ai numeri 1) e 2) del nuovo comma terzo dell'art. 131-bis c.p. le ipotesi di reato che nel tempo, con la decretazione d'urgenza, sono state inserite tra quelle escluse dall'applicazione della causa di non punibilità («1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; 2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343;»). Ciò ha comportato l'eliminazione, al secondo comma dell'art. 133 c.p., della parte relativa agli indicati reati.
Nel terzo ambito, il legislatore delegato ha, da un lato, inserito alcune fattispecie di reato con forbice edittale di pena molto allargata ovvero nelle quali, in alcuni casi, la pena minima comminata per il delitto tentato – diminuita di due terzi rispetto a quella per il corrispondente delitto consumato – sarebbe potuta rientrare nella nuova e più ampia sfera di applicabilità della causa di non punibilità; dall'altro, ha individuato una serie di ulteriori ipotesi in relazione alle quali, sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, si è ritenuto che l'offesa non può essere valutata di particolare tenuità. In base ai due menzionati criteri, sono state individuate le fattispecie di reato previste dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319- bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 423, 423-bis, 609-undecies, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter c.p.;i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.