PAT: il deposito è tempestivo se entro le ore 24 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di accettazione

Redazione scientifica
27 Febbraio 2023

È possibile depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine.

Il Consiglio di Stato, prima di pronunciarsi su una questione relativa a beni sottoposti a vincolo, ha rilevato la tardività della memoria depositata da una parte in data 23 dicembre 2022 ore 23:37, e della replica deposita dalla controparte in data 2 gennaio 2023 ore 15:24, ai sensi dell'art. 73, comma 1, e dell'art. 4, comma 4, all. 2 del d. lgs n. 104/2010.

Il richiamato art. 4 prevede che: “È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”.

L'interpretazione preferibile di tale norma è nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24:00, ma, se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dalla legge (art. 73, comma 1, c.p.a.), ove avvenga oltre le ore 12:00, si considera - ai soli fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 maggio 2020 n. 3149; Sez. VI, 2 ottobre 2019, n. 6621).

Il Consigllio di Stato, inoltre, sottolinea che non sussistono i presupposti per la rimessione in termini, essendo quest'ultimo un istituto di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, potrebbe comportare un grave vulnus del pari ordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale (cfr. Cons. St. n. 2864/2019).