Quando l'udienza telematica mette a rischio il diritto di difesa

Redazione scientifica
09 Marzo 2023

In un caso relativo al procedimento di apertura della liquidazione giudiziale di una società, il Tribunale di Catania rileva come l'udienza telematica, ma anche l'udienza cartolare, non sarebbero idonee a tutelare l'estrinsecazione del diritto di difesa del debitore.

Il Tribunale di Catania, sez. procedure concorsuali, si è trovato di fronte alla richiesta di udienza a distanza presentata dal difensore di una società che aveva presentato ricorso per liquidazione giudiziale. Posto che la determinazione delle modalità di celebrazione di udienza è «pur nel vigore della novella legislativa del d.lgs. n. 149/2022, parte integrante del potere/dovere del giudice di direzione dell'udienza alla luce delle peculiarità di ciascun procedimento o adempimento», il Tribunale rileva alcune criticità che portano al rigetto della richiesta di collegamento audiovisivo o trattazione scritta ex art. 127-bis e ter c.p.c.

In particolare, sottolineando che nel procedimento volto alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non vi è obbligo di difesa tecnica in capo al debitore, anche in un'ottica di speditezza del procedimento, né egli ha l'obbligo di depositare atti o documenti in via telematica «ma comunque -anche volendo- non lo potrebbe fare, stante l'attuale disciplina sul processo civile telematico», il Tribunale sottolinea che «in linea con la giurisprudenza dell'ufficio già nel vigore della legge fallimentare, il termine di sette giorni per il deposito di memorie e documenti assegnato al debitore non può considerarsi perentorio». In conclusione, l'udienza celebrata in presenza è il momento ultimo in cui il debitore non costituito può comparire, «ma anche - e soprattutto - esporre e documentare la propria posizione rispetto all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale». Al contrario, «tanto l'udienza telematica, quanto l'udienza cartolare precluderebbero al debitore non costituito di mette[re] a disposizione del tribunale l'indicato apporto documentale che costituisce indispensabile estrinsecazione del diritto di difesa».

Queste motivazioni, portano in conclusione al rigetto dell'istanza.

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