La responsabilità per il danno da illegittima levata del protesto è una fattispecie che può assumere svariate figure così come plurimi sono i motivi per i quali il protesto può essere illegittimo. Esso può essere frutto di responsabilità extracontrattuale, come quando è dovuto alla condotta negligente dell'ufficiale levatore, o di responsabilità contrattuale, come quando deriva da condotta inadempiente della banca trattaria che sia legata al debitore protestato da vincolo negoziale, ma anche di condotte causalmente concorrenti che contravvengono l'una vincoli contrattuali e l'altra il generale principio del neminem laedere, come accade se sia l'ufficiale levatore, sia la banca trattaria omettano di rilevare una evidente contraffazione del titolo (per un caso di corresponsabilità fra banca e notaio in relazione a un titolo di credito con data di scadenza visibilmente alterata: Cass. civ., sez. I, 5 novembre 1998 n. 11103).