Illegittimo protesto (danno da)

Carlo Breggia
12 Giugno 2014

La responsabilità per il danno da illegittima levata del protesto è una fattispecie che può assumere svariate figure così come plurimi sono i motivi per i quali il protesto può essere illegittimo. Esso può essere frutto di responsabilità extracontrattuale, come quando è dovuto alla condotta negligente dell'ufficiale levatore, o di responsabilità contrattuale, come quando deriva da condotta inadempiente della banca trattaria che sia legata al debitore protestato da vincolo negoziale, ma anche di condotte causalmente concorrenti che contravvengono l'una vincoli contrattuali e l'altra il generale principio del neminem laedere, come accade se sia l'ufficiale levatore, sia la banca trattaria omettano di rilevare una evidente contraffazione del titolo (per un caso di corresponsabilità fra banca e notaio in relazione a un titolo di credito con data di scadenza visibilmente alterata: Cass. civ., sez. I, 5 novembre 1998 n. 11103).

Nozione

La responsabilità per il danno da illegittima levata del protesto è una fattispecie che può assumere svariate figure così come plurimi sono i motivi per i quali il protesto può essere illegittimo. Esso può essere frutto di responsabilità extracontrattuale, come quando è dovuto alla condotta negligente dell'ufficiale levatore, o di responsabilità contrattuale, come quando deriva da condotta inadempiente della banca trattaria che sia legata al debitore protestato da vincolo negoziale, ma anche di condotte causalmente concorrenti che contravvengono l'una vincoli contrattuali e l'altra il generale principio del neminem laedere, come accade se sia l'ufficiale levatore, sia la banca trattaria omettano di rilevare una evidente contraffazione del titolo (per un caso di corresponsabilità fra banca e notaio in relazione a un titolo di credito con data di scadenza visibilmente alterata: Cass. civ., sez. I, 5 novembre 1998 n. 11103).

Occorre allora una previa breve disamina della nozione e della disciplina del protesto.

Il protesto è la costatazione solenne e formale con la quale un ufficiale levatore abilitato (notaio, ufficiale giudiziario, aiutante ufficiale giudiziario o segretario comunale: vds art. 68 legge cambiariaR.D. 14 dicembre 1933 n. 1669, art. 60 l. ass. R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e art. 1 L. 12 giugno 1973 n. 349) attesta che una cambiale accettata o un vaglia cambiario o un assegno bancario non sono stati pagati (protesto per mancato pagamento) o che una cambiale tratta non è stata accettata (protesto per mancata accettazione). Il protesto è indispensabile per esercitare l'azione di regresso (v. artt. art. 51 e 102 l. camb. e art. 45 l. ass.).

I Capi delle Stanze di compensazione di Roma e Milano sono abilitati a rilasciare dichiarazioni sostitutive del protesto dell'assegno bancario presentato al pagamento presso la stanza di compensazione (artt. 34 e 45, comma 1, n. 3 l. ass., nonché Dichiarazioni Sostitutive del Protesto – Guida per gli Operatori stilata dalla Banca d'Italia, luglio 2013).

Gli assegni postali soggiacciono alla disciplina dell'assegno bancario (art. 7,ultimo comma, d.P.R. 14 marzo 2001 n. 144 come modificato dal d.P.R. 28 novembre 2002 n. 298).

La pubblicazione dell'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari è regolata, innanzitutto, dalla L. 12 febbraio 1955 n. 77, che ne riserva la pubblicazione ufficiale alle camere di commercio, ai cui presidenti gli ufficiali levatori, a cadenza mensile, devono trasmettere gli elenchi dei nominativi dei debitori protestati. Principali modificazioni sono state apportate dal d.l. 18 settembre 1995 n. 381, conv. con mod., dalla l. 15 novembre 1995 n. 480, che, all'art. 3-bis, ha previsto l'istituzione presso le camere di commercio di un registro informatico dei protesti, al quale è stata data attuazione mediante regolamento adottato con d.m. 9 agosto 2000 n. 316 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'art. 17 l. 7 marzo 1996 n. 108 ha introdotto l'istituto della riabilitazione per il debitore protestato. La L. 18 agosto 2000 n. 235, mediante modifiche e integrazioni della l. 77/1955 e dell'art. 17 l. 108/1996, ha disciplinato i casi nei quali si procede a cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto dal registro informatico dei protesti.

L'art. 3 l. 77/1955 prescrive che nell'atto di protesto il debitore deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita e che i medesimi dati devono essere riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della camera di commercio. L'art. 45 l. 12 dicembre 2002 n. 273 ha poi stabilito, mediante integrazioni degli artt. 1 e 100 l. camb., che nella cambiale tratta e nel vaglia cambiario sia indicato, in alternativa al luogo e alla data di nascita, il codice fiscale del trattario o dell'emittente. Quest'ultima modifica è stata promossa dal Ministero delle Attività Produttive, che, nella circolare n. 3557/C del 14 febbraio 2003, ha chiarito che la misura si è rivelata utile per «[…] evitare ai soggetti che abbiano lo stesso nome, il danno morale ed economico che possa provenire da un atto, quale il protesto, ingiustamente levato per omonimia […]».

Elemento oggettivo e qualità dell'agente

Il protesto è illegittimo e determina responsabilità ogniqualvolta manchino, rispetto ai canoni di legge, le condizioni per essere levato ovvero sia inficiato da difetti di forma intrinseci rispetto al modello legale.

Appartengono alla prima categoria, che può denominarsi di illegittimità sostanziale, i seguenti casi, fra i più frequenti in concreto:

1) protesto avente a oggetto un titolo insuscettibile di essere protestato: ciò accade quando il titolo non possiede tutti i requisiti per legge indispensabili per essere qualificato cambiale, vaglia cambiario o assegno bancario (artt. 1 e 100 l. camb. e 1 l. ass.);

2) protesto di assegno bancario contro l'emittente, nonostante che la sua firma differisca dallo specimen depositato presso la banca trattaria e il titolo risulti rubato o annullato;

3) protesto di assegno bancario levato nonostante esista presso la banca trattaria provvista sufficiente per il pagamento.

Nella seconda categoria, che può definirsi di illegittimità formale, rientra, fra i casi più frequenti:

4) atto di protesto mancante degli elementi tipici stabiliti dalla legge (art. 3 L. 77/1955), qualora ne derivi errore nell'individuazione del debitore.

5) protesto di assegno levato fuori termine (il relativo dies a quo decorre dal giorno indicato nell'assegno quale data di emissione - art. 32 l. ass. – e non rileva che l'art. 31 l. ass. preveda l'esigibilità dal giorno della presentazione all'incasso: Cass. civ., sez. 1, 6 agosto 2009 n. 17994).

Soggetti responsabili dell'illegittimità del protesto possono essere gli ufficiali levatori (casi 1, 2, 5 e, in determinati casi, 3), ovvero la banca trattaria (casi 3, 4 e 5), ma anche il prenditore, nel caso in cui contribuisca con la sua condotta a determinare la levata di un protesto illegittimo (a es., presentando la cambiale a un istituto diverso da quello indicato dal debitore come banca di appoggio: cfr. Cass. civ., sez. 3,18 aprile 2007 n. 9233).

Inoltre, la stessa camera di commercio può essere ritenuta responsabile della pubblicazione di un nominativo nell'elenco dei protesti ove a tale pubblicazione sia pervenuta sulla base di errori o negligenze esecutive a lei imputabili.

È ovvio che la responsabilità per il danno derivante da protesto illegittimo può avere natura contrattuale o aquiliana a seconda dei casi: tipicamente extracontrattuale è la responsabilità dell'ufficiale levatore, così come contrattuale è quella della banca trattaria, legata al debitore protestato da un rapporto negoziale, generalmente contratto di conto corrente di corrispondenza con convenzione di assegno.

Elemento soggettivo

La disciplina dell'elemento soggettivo della responsabilità per protesto illegittimo dipende se si versi in caso di responsabilità aquiliana o contrattuale.

Nel primo caso, escluso che si versi in un'ipotesi di responsabilità oggettiva, deve sussistere quanto meno la colpa dell'agente, da rapportare al paradigma generale dell'art. 2043 c.c.

Nel secondo caso, è pure richiesto che l'inadempimento sia (quanto meno) colpevole, in relazione alla regola dell'art. 1218 c.c. e al canone dell'art. 1176 c.c. È generalmente riconosciuto in capo alla banca trattaria, che verifichi la manifesta diversità della firma di traenza su un assegno bancario rispetto allo specimen conservato presso di lei, l'obbligo, derivante dai principî di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), di non limitarsi a dichiarare al pubblico ufficiale addetto al protesto che rifiuta il pagamento dell'assegno perché, a esempio, rubato, dovendo invece precisare con adeguata chiarezza ed evidenza che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello che figura come traente e che tra questi e il correntista non sussiste alcun rapporto negoziale o legale, con la conseguenza che una insufficiente dichiarazione della banca all'ufficiale levatore va considerata inadempimento colpevole (perché negligente) da parte dell'istituto, come tale generatore di responsabilità per il caso in cui ne sia derivata la pubblicazione del nominativo del correntista nell'elenco dei protesti (Cass. civ., sez. 3, 16 luglio 2010 n. 16617).

Nesso di causalità

In tema di nesso causale si seguono le ordinarie regole di valutazione.

Come già si è avuto modo di osservare, il protesto illegittimo può derivare da concorrenti condotte di diversi soggetti, come, a es., l'ufficiale levatore e la banca trattaria.

È configurabile in questo caso un concorso di condotte che dà luogo a responsabilità solidale dei danneggianti (cfr. Cass. civ., sez. 3, 16 luglio 2010 n. 16617 già citata; Cass. civ., sez. 1, 31 maggio 2012 n. 8787).

Onere della prova

Incombe sul danneggiato che agisca per il risarcimento dimostrare innanzitutto le circostanze che hanno portato al protesto e, in particolar modo, i fatti che ne rendono la levata illegittima e che chiamano in causa la responsabilità del convenuto.

Indi, ove si versi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, è pure onere del protestato, secondo la regola generale, dimostrare la colpa del danneggiante.

Nel caso di responsabilità contrattuale, vigono invece i criteri tipici di tale figura, così che, in base ai principî generali espressi da Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001 n. 13533, deve considerarsi sufficiente per chi agisca dimostrare il titolo del suo diritto (a es., convenzione di assegno con la banca trattaria) e allegare l'inadempimento altrui, purché avente a oggetto un'obbligazione positiva (a es., inadempimento dell'obbligazione di pagare l'assegno), spettando al convenuto dimostrare invece la correttezza del proprio operato (ossia, nel caso ipotizzato, che il mancato pagamento dipese dall'inesistenza della provvista).

Infine, l'attore deve dimostrare l'esistenza del danno e il nesso causale fra condotta e danno.

Quanto in particolare al danno non patrimoniale, il danneggiato ha l'onere di allegare, e se del caso provare, gli elementi dai quali, anche in via presuntiva, se ne possa desumere l'esistenza e in base ai quali si possa commisurare l'entità della lesione subita (vedi § successivo).

Criteri di liquidazione

L'illegittimo protesto può determinare, oltre agli eventuali danni patrimoniali (perdita di credito o affidamento bancario, contratti non potuti stipulare, decadenza da termine in rapporti di mutuo o simili, ecc.), un danno non patrimoniale, generalmente individuato nel nocumento che si riverbera sulla reputazione del soggetto destinatario del protesto. Tale lesione si fa più grave ove, come di norma accade, il nome del protestato sia pubblicato nel relativo elenco ufficiale.

Inizialmente, il discredito derivante dalla pubblicazione di un nominativo nel bollettino dei protesti fu collegato anch'esso a un profilo di danno patrimoniale (cfr. Cass. civ., sez. 1, 20 dicembre 1965 n. 2460, che ha anche modo di rimarcare come la modestia della somma non pagata che generò il protesto rivelatosi illegittimo, lungi dal ridurre il nocumento, lo amplifica, perché induce a pensare che il debitore protestato non sia in grado di far fronte neppure a pagamenti di scarso conto: è interessante notare che all'epoca la S.C. ravvisa una potenzialità di danno generata dall'illegittimo protesto, che richiede poi prova di un danno concreto, il quale, pur potendo afferire sia a commerciante sia a semplice privato e, insomma, a chiunque, assume rilievo solo se si determini una ripercussione patrimoniale negativa).

In seguito, il danno alla reputazione è stato ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale, in quanto la reputazione personale è oggetto di un diritto che va incluso fra quelli inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.), che sono «quei diritti che formano il patrimonio irretrattabile della personalità umana» (Corte Cost. sent. n. 352 del 1983), ed è ingiusto «il danno che lede la immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inclusa nel cartello dei cittadini insolventi e dunque lesa nella propria immagine sociale e socialmente discriminata», che va dunque risarcito quale che sia il titolo, contrattuale o extracontrattuale, della responsabilità (Cass. civ., sez. 3, 18 aprile 2007 n. 9233).

Peraltro, anche a seguito del riordino della materia del danno non patrimoniale operato con La nota Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008 n. 26972, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare più volte che, fermo restando che la lesione della reputazione incide su di un interesse costituzionalmente garantito, l'illegittimità del protesto dà un mero indizio dell'esistenza di un danno alla reputazione, ma che esso non può ritenersi in re ipsa. È invece un danno conseguenza e, affinché se ne abbia evidenza, occorre che la lesione sia grave e il danno non sia futile, ciò che deve essere riscontrato caso per caso, anche per presunzioni, in base agli elementi di valutazione che il danneggiato ha l'onere di allegare (Cass. civ., sez. 1, 25 febbraio 2009 n. 7211; Cass. civ., sez. 3, 16 febbraio 2012 n. 2226; Cass. civ., sez. 6, ord., 24 settembre 2013 n. 21865; Cass. civ., sez. 1, 11 ottobre 2013 n. 23194).

Se pertanto non è possibile, in base alle allegazioni dell'attore e neppure ragionando per presunzioni, individuare una lesione grave della reputazione e un danno non futile, la domanda risarcitoria sarà, quanto al danno non patrimoniale, rigettata, perché, pur esistendo un protesto illegittimo, non ne è derivato un danno non patrimoniale risarcibile.

Assumono sotto questo profilo particolare importanza sia elementi soggettivi, come le qualità personali del soggetto che ha subito il protesto, la sua concreta immagine sociale, professionale o commerciale, l'esistenza o meno di pregressi protesti in suo danno, sia elementi obiettivi, come il grado di diffusione della notizia dell'avvenuto protesto (a seguito di pubblicazione del nominativo dell'elenco informatico dei protesti o anche a seguito di altri mezzi di propalazione del fatto nell'ambito della comunità nella quale il danneggiato vive e opera).

La liquidazione del danno, una volta appuratane l'esistenza, avviene in base a criteri necessariamente equitativi, che il giudice fa derivare dall'esame degli elementi di valutazione offerti dal danneggiato e che mirano, con opportuna personalizzazione, ad adeguare il ristoro al caso concreto.

Aspetti processuali

La prima questione che il danneggiato deve risolvere è quella della esatta individuazione del soggetto al quale va imputata l'illegittimità del protesto, che, come si è visto (supra, Elemento Oggettivo), può differire da caso a caso.

Nel caso di condotte causalmente concorrenti, l'attore può citare anche uno solo dei soggetti tenuti, trattandosi, come visto, di responsabilità solidale. In tal caso, il convenuto potrà, nelle forme processuali di legge, chiedere di poter chiamare in causa l'altro responsabile, sostenendo la sua esclusiva responsabilità (c.d. chiamata del terzo responsabile), ovvero, in linea subordinata, la sua concorrente responsabilità. Potrà il convenuto, altresì, svolgere nei confronti del chiamato, per il caso subordinato in cui resti accertata la loro corresponsabilità solidale verso l'attore, esperire azione di regresso verso il chiamato (art. 1299 c.c.) affinché il giudice, accertata la rispettiva quota di responsabilità, disponga già il riparto interno della misura in cui ciascuno è tenuto (per l'ammissibilità della c.d. azione di regresso anticipata, quale è quella in esame, nonché sui suoi limiti cfr. Cass. civ., sez. 1, 28 maggio 2010 n. 13087; Cass. civ., sez. 1, 27 agosto 2013 n. 19584).

Istanza immediata di cancellazione al presidente della camera di commercio

L'art. 4, comma 2,l. 77/1955, nel testo attuale, prevede che il destinatario di un protesto che egli assuma illegittimo, nonché l'ufficiale levatore o un'azienda di credito, possano inoltrare direttamente al presidente della camera di commercio territorialmente competente un'istanza volta a ottenere la cancellazione del nominativo dal cancellazione del nome dal registro informatico dei protesti. Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti della camera di commercio provvede sull'istanza non oltre venti giorni dal suo ricevimento.

Se il provvedimento rigetta l'istanza o non è emesso nel termine dato, è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le forme, ai sensi dell'art. 12 d.lgs 1 settembre 2011 n. 150, sono quelle del rito lavoro (artt. 409 e ss. c.p.c.) e il giudice competente per materia e per territorio è il Giudice di Pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.

Nel giudizio conseguente si considera parte necessaria il soggetto al quale è attribuibile l'eventuale illegittimità del protesto ed è ammessa la possibilità di convenire anche la camera di commercio. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare che «[…] a) il carattere materiale e non tipicamente amministrativo dell'attività svolta dalla Camera di commercio in materia di pubblicazione dell'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni, nonché dell'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali […] non preclude al soggetto interessato all'accertamento della illegittimità della levata di protesto ed alla conseguente cancellazione del suo nominativo dall'apposito registro informatico […] di convenire in giudizio anche la Camera di commercio, affinché l'eventuale pronuncia, alla cui ottemperanza quest'ultima non potrebbe in ogni caso sottrarsi, faccia direttamente stato anche nei suoi confronti, per la parte relativa all'obbligo di cancellazione; b) tuttavia, nell'ipotesi […] di levata del protesto a nome del debitore di un assegno bancario denunciata come "illegittima" od "erronea" […], essendo la domanda di cancellazione strettamente collegata all'accertamento della illegittimità o della erroneità della levata del protesto, il giudizio non può prescindere dalla presenza necessaria del soggetto cui detta illegittimità od erroneità potrebbe essere astrattamente addebitata […] (cfr. sent. n. 14991 del 2006) […]» (così, in motivazione, Cass. civ., sez. 1, 10 giugno 2010 n. 14005).

Tutela cautelare

È frequentemente utilizzata dai danneggiati e riconosciuta dai giudici la tutela cautelare innominata ante causam (artt. 700 e 669-ter c.p.c.) volta a prevenire, in caso di erroneo protesto, la pubblicazione del nome del debitore nell'elenco dei protesti presso le camere di commercio ovvero a disporne la cancellazione.

È ormai pacifica la giurisdizione ordinaria, posto che non vale a radicare quella amministrativa il ruolo della camera di commercio, la cui attività «[…] in materia di pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari consiste in una mera operazione materiale che, senza alcun potere discrezionale, ha come risultato la divulgazione di notizie, risolvendosi, quindi, in comportamenti che rientrano nella categoria degli atti materiali posti in essere all'infuori di una potestà amministrativa», con la conseguenza che il giudice può esercitare i poteri di cognizione e di condanna e anche quelli cautelari previsti dall'art. 700 c.p.c. (così Cass. civ., sez. un., 3 aprile 1989 n. 1612; conf.: Cass. civ., sez. un., 29 agosto 1990 n. 8983; Cass. civ., sez. un., 21 dicembre 1990 n. 12144).

Il fumus boni iuris non può che consistere nella esposizione degli specifici motivi per i quali, nel caso dato, il protesto debba considerarsi illegittimo. Il periculum in mora è generalmente ancorato, oltre che a profili contingenti e variabili connessi alla fattispecie concreta, al presumibile verificarsi di un danno non riparabile o troppo difficilmente ristorabile per equivalente quale è quello che, anche in relazione alla qualità del potenziale danneggiato (imprenditore commerciale, ecc.), deriva dalla pubblicazione del proprio nominativo nell'elenco dei protesti, sia per le sue ricadute patrimoniali (minor accesso al credito, revoca di affidamenti, decadenza dal beneficio del termine in altri rapporti, ecc.), sia per le ricadute non patrimoniali (lesione della reputazione e del proprio buon nome). Il petitum immediato dell'azione cautelare consiste nell'istanza tesa a ottenere un ordine giudiziale immediato di sospensione o di cancellazione del nominativo dall'elenco informativo dei protesti di cui all'art. 3-bisl. 77/1955 e ss. int. e mod. L'azione di merito futura va prospettata innanzitutto come domanda di accertamento dell'illegittimità del protesto per i motivi già esposti quale fumus boni iuris, nonché, se del caso, come domanda di risarcimento dei danni comunque già prodotti o che eventualmente si produrranno.

L'azione cautelare deve essere sempre diretta contro il soggetto danneggiante, da individuare caso per caso, mentre non è necessario estendere il contraddittorio alla camera di commercio cui compete, per territorio, la pubblicazione del nominativo. Invero, la camera di commercio resta un organo meramente esecutivo (della pubblicazione dell'elenco dei protesti) estraneo alla lite in senso stretto, che non può che restare confinata al protestato/danneggiato e al soggetto o ai soggetti cui l'illegittimità del protesto è ascritta. La camera di commercio, dunque, pur se assente dal giudizio, provvederà a recepire e a dare esecuzione agli eventuali ordini impartiti dal giudice civile in merito alla pubblicazione dell'elenco dei protesti. Nondimeno, va segnalato che la giurisprudenza di legittimità ha sempre ammesso la possibilità di convenite nel procedimento ante causam ex art. 700 c.p.c. la camera di commercio, in quanto bene o male destinataria dell'inibitoria cautelare, precisando peraltro che in alcun caso potrebbe essere poi partecipe del giudizio di merito (Cass. civ., sez. 1, 30 agosto 2004 n. 17415).

Quantunque i casi riscontrati in giurisprudenza diano conto del fatto che, per ragioni di comprensibile prudenza processuale, la camera di commercio sia spesso convenuta (quanto meno) nel giudizio cautelare per la sospensione della pubblicazione del nominativo nell'elenco informatico dei protesti, si può fondatamente concludere che la natura strettamente materiale delle attività delle camere di commercio in subiecta materia è ragion sufficiente per escludere che essa debba essere parte del processo cautelare o di cognizione avente a oggetto l'illegittimità del protesto e che, quand'anche assente dal giudizio, avrà comunque l'obbligo di dare esecuzione agli eventuali ordini, anche cautelari, emessi dal giudice ordinario.

Casistica

  • Non rientra fra gli obblighi giuridici della banca trattaria quello di avvisare l'emittente di un assegno che non c'è sufficiente provvista per pagarlo e l'eventuale circostanza che l'istituto abbia in precedenti occasioni fatto sapere al proprio cliente che aveva emesso assegni senza copertura dà luogo a un mero interesse di fatto dell'emittente, insuscettibile di far sorgere responsabilità in capo alla banca in caso di protesto. Assume, invero, importanza prioritaria che la diretta e preminente causa del protesto è e resta l'avere l'emittente staccato un assegno sapendo – o dovendo sapere secondo un principio generale di autoresponsabilità – che non aveva adeguata copertura per il pagamento. (Cass. civ.,sez. 3, 12 febbraio 2013 n. 3286).
  • Nel caso in cui il protesto sia levato indicandone come causale una voce inappropriata, sussiste, nonostante siano state violate solo norme secondarie (inerenti le causali tipiche del protesto), responsabilità dell'agente, ove ne risulti un'ipotesi di protesto più grave (nel caso, “altri motivi” anziché “firma apocrifa”: Cass. civ., sez. 1, 14 giugno 2012 n. 9773).
  • Se la firma di traenza sull'assegno bancario presentato per l'incasso sia leggibile, ma palesemente diversa dal nominativo del titolare del conto corrente di traenza, il protesto deve essere levato nei confronti del nominativo associato alla firma di traenza, anche se inesistente, essendo ciò sufficiente a garantire il regresso verso i giratari e, al contempo, doveroso per non ingenerare danno al titolare del conto di traenza (Cass. civ., sez. 1, 16 aprile 2003 n. 6006). Ove la banca trattaria dia informazioni insufficienti, per le quali il protesto sia levato in danno dell'incolpevole titolare del conto di traenza, essa è responsabile del danno che così gli cagiona (Cass. civ.,sez. 3, 16 luglio 2010 n. 16617 già citata).

Sommario