Legge Severino e Riforma Cartabia: con il patteggiamento cade l'incandidabilità
21 Marzo 2023
L'art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022, ha infatti modificato il comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p. (Effetti dell'applicazione della pena su richiesta) prevedendo che: «se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le diposizioni di leggi, diverse da quelle penali, che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, alla sentenza di condanna», tra le quali dunque anche la l. n. 190/2012.
Quali sono dunque oggi le ricadute della sentenza di patteggiamento rispetto alle norme in tema di incandidabilità?
L'originario testo del citato d.lgs. n. 235/2012 prevedeva, nei confronti di un soggetto al quale fosse stata applicata una pena su accordo delle parti, l'inidoneità assoluta alla candidatura proprio per effetto dell'equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna.
Precisando che la giurisprudenza consolidata, sia della Corte EDU (del 17 giugno 2021) che della Corte di cassazione, inclusa la Corte costituzionale (sent. n. 276/2016 e n. 230/2021) hanno negato espressamente la natura penale delle misure contenute nella legge Severino, escludendone lo scopo punitivo, il Ministero precisa che «la disposizione di cui al decreto di attuazione della legge cd. Severino (art. 15, comma 1) in materia di incandidabilità, che equipara la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, c.p.p. alle sentenze di condanna, stante appunto la natura non penale della predetta legge, non produce più effetti: si tratta, evidentemente, di un caso di abrogazione tacita operata dal d.l. n. 162/2022, convertito in legge, che dispone l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022». In definitiva «tutti i soggetti, per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art. 444 cit. non incorrono più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere alle prossime elezioni. Solo nel caso di applicazione di pene accessorie tale favor non può operare».
*Fonte: DirittoeGiustizia |