Indicazioni dalla Procura della Repubblica di Milano per la negoziazione assistita in materia di famiglia
05 Maggio 2023
A seguito delle modifiche apportate dalla riforma Cartabia in tema di famiglia, la Procura della Repubblica di Milano ha stilato delle linee guida che fungono da orientamento per la convenzione di negoziazione assistita prevista dall'art. 6, l. 162/2014. Il documento ricorda che la procedura si conclude con un accordo che deve essere sottoscritto da entrambe le parti e da almeno un avvocato per parte. Viene raccomandato l'uso del modello aggiornato di accordo approvato dal CNF. Viene precisato che il termine di 10 giorni per la trasmissione dell'accordo al Procuratore della repubblica nel caso di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficiente, è perentorio. Il mancato rispetto del termine comporta l'irricevibilità dell'accordo. Quanto ai contenuti dell'accordo, gli avvocati devono espressamente dare atto: «1) di aver tentato di conciliare le parti; 2) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare; 3) di averle informate dell'importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore. L'accordo può prevedere patti di trasferimento immobiliare, aventi efficacia obbligatoria». Le linee guida forniscono inoltre indicazioni sulla competenza territoriale e sulla documentazione necessaria, sull'ufficio di presentazione, sul rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione da parte del P.M., su contributo unificato, imposta di bollo e diritti di cancelleria ed infine sulla trasmissione dell'accordo al Consiglio dell'ordine degli avvocati.
Fonte: dirittoegiustizia.it |