La condanna per fatti di lieve entità non impedisce automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno
10 Maggio 2023
Lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 pubblicata ieri con cui è stata dichiarata o la illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Stranieri) nella parte in cui ricomprendono, tra le ipotesi di condanna che impediscono automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti) (c.d. “piccolo spaccio”) e per il reato di cui all'art. 474, comma 2, c.p. (vendita di merci contraffatte), senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente. Era stato il Consiglio di Stato a sollevare le due questioni di costituzionalità nell'ambito di due giudizi instaurati da stranieri che si erano visti rigettare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro per effetto delle condanne riportate in un caso, per illecita detenzione di grammi 19 e cessione di grammi 1,50 di hashish e nell'altro per vendita di prodotti con segni falsi. Seguendo la linea interpretativa delle precedenti pronunce costituzionali con cui erano state dichiarate illegittime disposizioni che, nella materia dell'immigrazione, introducevano automatismi tali da incidere in modo sproporzionato e irragionevole sui diritti fondamentali degli stranieri, ed in sintonia con la giurisprudenza della CEDU, la Corte ha chiarito che «il legislatore è bensì titolare di un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, tuttavia entro il limite di un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diritti e degli interessi coinvolti». A fronte della minore entità dei fatti di reato considerati, «l'automatismo del diniego è stato ritenuto manifestamente irragionevole, sotto diverse prospettive: sia perché, per le stesse condanne, nell'ambito della disciplina dell'emersione del lavoro irregolare, volta al medesimo scopo del rilascio del permesso di soggiorno, quest'ultimo non è automaticamente escluso, ma implica una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero; sia perché l'automatismo del diniego, riferito a stranieri già presenti regolarmente sul territorio nazionale (e che hanno iniziato un processo di integrazione sociale), è in contrasto con il principio di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ai sensi dell'art. 8 CEDU». Dunque, ha osservato la Consulta, «ben può verificarsi che la condanna, nei casi considerati, non sia tale da comportare un giudizio di pericolosità attuale riferito alla persona del reo, e ciò per varie ragioni: la lieve entità e le circostanze del fatto, il tempo ormai trascorso dalla sua commissione, il livello di integrazione sociale nel frattempo raggiunto. Risulta, pertanto, necessario che, nell' esaminare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, l'autorità amministrativa apprezzi tali elementi, al fine di evitare che la sua valutazione si traduca in un giudizio astratto e, per ciò solo, lesivo dei diritti garantiti dall'art. 8 CEDU». La Corte ha inoltre sottolineato che «l'interesse dello Stato alla sicurezza e all'ordine pubblico non subisce alcun pregiudizio dalla sola circostanza che l'autorità amministrativa competente operi, in presenza di una condanna per i reati di cui si tratta, un apprezzamento concreto della situazione personale dell'interessato, a sua volta soggetto ad eventuale sindacato di legittimità del giudice».
*Fonte: DirittoeGiustizia |