Reintegrazione nel posto di lavoro e sostituzione del lavoratore illegittimamente licenziato

12 Maggio 2023

Il datore non può ottemperare all'ordine di reintegrazione trasferendo presso un'altra unità produttiva il lavoratore illegittimamente licenziato adducendo la sua sostituzione presso la sede originaria.

In seguito all'ordine di reintegrazione del dipendente, il datore può trasferirlo presso una sede diversa qualora il posto occupato dal lavoratore licenziato sia stato assegnato ad un sostituto e non sia possibile procedere all'incremento del personale per quella specifica posizione nella stessa sede?

L'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento ed il conseguente ordine di reintegrazione (nei casi in cui sia riconosciuta una tutela reale), comporta la ricostituzione de iure del rapporto di lavoro il quale, pertanto, deve considerarsi come mai risolto.

Ne consegue il ripristino integrale dell'originario contenuto obbligatorio del rapporto, comprendente il diritto del lavoratore a riassumere le precedenti mansioni nel posto di lavoro occupato prima del recesso datoriale e in via prioritaria rispetto ad altri dipendenti, non potendo costituire ostacolo all'attuazione di suddetto ordine eventuali assunzioni o assegnazioni fatte in sostituzione. Infatti, l'eventuale attribuzione del suddetto posto ad altro dipendente in sostituzione del lavoratore licenziato - che abbia impugnato il licenziamento - deve essere considerata provvisoria in quanto condizionata alla definitiva reiezione giudiziale della suddetta impugnativa. Il datore, pertanto, successivamente all'ordine di reintegrazione, a prescindere dagli impegni assunti nei confronti del sostituto, non potrebbe allegare, a fondamento dell'esigenza organizzativa giustificante il trasferimento del reintegrato, l'avvenuta sostituzione e l'impossibilità di incrementare l'organico con ulteriori figure professionali nella sede originaria.

Ne consegue che l'ordine di reintegrazione non potrebbe ritenersi ottemperato laddove il trasferimento non sia avvenuto in ragione di ragioni tecniche, organizzative e produttive diverse dalla mera sostituzione del lavoratore presso l'unità produttiva iniziale.

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