Famiglie
ilFamiliarista
04 Luglio 2023

La realizzazione in via esecutiva del diritto di credito al pagamento delle somme dovute per le spese di mantenimento straordinario è tema che da sempre ha destato notevoli problemi a causa della difficoltà di conciliare i provvedimenti adottati in materia di famiglia con i principi generali previsti dal codice di rito in materia di esecuzione forzata.
Inquadramento

* Aggiornamento a cura di C. Costabile

La realizzazione in via esecutiva del diritto di credito al pagamento delle somme dovute per le spese di mantenimento straordinario è tema che da sempre ha destato notevoli problemi a causa della difficoltà di conciliare i provvedimenti adottati in materia di famiglia con i principi generali previsti dal codice di rito in materia di esecuzione forzata.

L'inevitabile generalità dei provvedimenti relativi alle spese straordinarie (provvedimenti destinati a regolamentare esigenze future, mutevoli e non preventivabili) urta infatti con la certezza del credito che deve risultare dal titolo azionato in sede esecutiva.

In questo contributo vengono esaminate le diverse posizioni emerse in giurisprudenza in ordine al contemperamento tra l'interesse del creditore alla immediata realizzazione del credito alimentare ed il diritto di difesa del genitore-debitore.

Spese ordinarie, spese straordinarie: una difficile distinzione

Il dovere di mantenimento dei figli (che trova diretto fondamento nell'art. 30 Cost.) si estrinseca, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale e dottrinario, nel dovere, per ciascun genitore, di provvedere, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno (art. 316-bis c.c.), alle esigenze di vita ordinarie e straordinarie dei figli.

In verità il legislatore guarda all'obbligazione di mantenimento come ad un'obbligazione unitaria, non rinvenendosi a livello normativo la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie. Tale distinzione è invece costante nella dottrina e, soprattutto, nella giurisprudenza la quale, al fine di salvaguardare il superiore interesse del minore (e, a certe condizioni, anche del figlio maggiorenne), è quotidianamente chiamata a determinare non solo la misura della contribuzione di ciascun genitore alle esigenze ordinarie del figlio, ma, anche, le modalità di partecipazione alle spese necessarie per far fronte ad esigenze straordinarie dello stesso.

Secondo la costante giurisprudenza (tra le tante: Cass., sez. VI, 13 dicembre 2016, n. 25531; Cass., sez. VI – 1, ord. 18 settembre 2013, n. 21273), il dovere di mantenimento ordinario non è limitato al solo profilo strettamente alimentare, ma è destinato a far fronte alle esigenze abitative, scolastiche, sanitarie, sportive e sociali dei figli. La complessiva entità di tale dovere deve essere determinata alla luce delle attuali esigenze del figlio (sì che il giudice è chiamato a verificare i bisogni, le abitudini, le legittime aspirazioni e le prospettive di vita del figlio) da valutare alla luce del contesto economico-sociale cui appartiene il genitore e deve essere ripartita tra i singoli obbligati secondo quanto previsto dal citato art. 316-bis c.c..

Straordinarie sono invece quelle spese che, «per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, considerato anche il contesto socio-economico in cui sono inseriti» (Cass., sez. I, 15 dicembre 2021, n. 40281; Cass., sez. I, 07 marzo 2018, n. 5490). In base a tale indirizzo, la straordinarietà della spesa (da valutare pur sempre in considerazione del contesto socio-economico nel quale vive il figlio) può quindi essere apprezzata tanto alla luce di un requisito soggettivo (la non prevedibilità dell'esborso), quanto in base ad un requisito oggettivo (la rilevanza economica della spesa in considerazione della situazione economica dei genitori).

Le pur brevi considerazioni sopra svolte consentono, in via immediata, di percepire come le spese straordinarie non possono essere ricomprese in via forfettaria nell'assegno periodico posto a carico di uno dei genitori. Una simile soluzione (stante l'imprevedibilità della spesa straordinaria) risulterebbe in contrasto, innanzitutto, con il principio di proporzionalità (alla base della ripartizione del mantenimento tra gli obbligati), poiché, ove si verificasse un'esigenza straordinaria fronteggiabile con una spesa di per sè superiore all'entità mensile o annuale dell'assegno (comprensivo anche del mantenimento straordinario), la spesa dovrebbe essere, almeno per la parte eccedente l'assegno, sostenuta esclusivamente dal genitore beneficiario dell'assegno cumulativo. Il cumulo sarebbe inoltre in contrasto anche con l'interesse della prole, accrescendo (per effetto del descritto aggravio della posizione del genitore beneficiario dell'assegno) il rischio del mancato soddisfacimento dell'esigenza straordinaria (in termini: Cass., sez. VI, 23 gennaio 2020, n. 1562; Cass., sez. I

,

8 giugno 2012, n. 9372).

La distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, piuttosto netta in astratto, è tuttavia destinata a risultare assai più sfocata in concreto, risentendo di un inevitabile margine di discrezionalità riservato al giudice del merito.

Le tipologie di spese straordinarie

Quanto alle diverse tipologie di spese straordinarie, le più importanti voci sono:

a) Le spese scolastiche

Per quanto attiene alle spese attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, la prevalente giurisprudenza ritiene che rientrino tra le spese ordinarie, anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale (Trib. Savona, 10 novembre 2020; Trib. Savona, 19 aprile 2019, n. 381; Cass., sez. I, 01 ottobre 2012, n. 16664; Cass., sez. III, 23 maggio 2011, n. 11316).

Anche la mensa scolastica viene considerata dalla giurisprudenza prevalente un costo già compreso nell'assegno mensile al pari del vitto domestico (Trib. Grosseto, 14 gennaio 2019, n. 19; Trib. Milano, 27 novembre 2013; Trib. Novara, 26 marzo 2009; Trib. Roma, 9 ottobre 2009).

Allo stesso modo, la spesa per il semi-convitto viene considerata spesa ordinaria in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare (Trib. Savona, Savona, sez. I, 13 ottobre 2021, n. 746).

Sono, invece, da ritenersi di natura straordinaria le spese per viaggi studio all'estero, partecipazione alle gite scolastiche e ripetizioni scolastiche (Trib. Pistoia, 27 gennaio 2022, n. 80; Trib. Savona, Savona sez. I, 13 ottobre 2021, n. 746; Cass., sez. I, 12 dicembre 2003, n. 19040; Cass., sez. I, 26 settembre 2011, n. 19607).

Per quanto concerne, poi, le spese per la formazione universitaria (tasse di iscrizione e libri di testo) una parte della giurisprudenza ritiene che le stesse siano prevedibili e quantificabili in anticipo e quindi non possono qualificarsi come straordinarie, poiché difettano dei requisiti di imponderabilità e imprevedibilità. (Cass. civ., sez. I, 12 novembre 2021, n. 34100; Trib. Savona, sez. I, 13 ottobre 2021, n. 746), mentre una diversa impostazione le riconduce alle spese straordinarie concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (Trib. Salerno, sez. I, 3 gennaio 2020; Trib. Roma, sez. I, 01 agosto 2019, n. 15955; Trib. Monza, 08 maggio 2019, n.1053; Trib. Grosseto, 14 gennaio 2019, n. 19; Cass., sez. VI, 10 giugno 2016, n. 12013).

Le spese di alloggio per il figlio studente fuorisede vengono, invece, fatte pacificamente rientrare tra quelle straordinarie (Cass. sez. I, 30 maggio 2023, n. 15125; Cass. sez. I, 15 ottobre 2021, n. 28462).

b) Le spese mediche

L'altra categoria di esborsi particolarmente rilevante è quella concernete le esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle ''spese ordinarie'' ed altre volte qualificate come ''spese straordinarie''.

Rientrano tra le prime, le c.d. ''cure ordinarie'', come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente (quali antibiotico, antipiretico, sciroppo espettorante) e necessari per fronteggiare situazioni che rientrano nella normale gestione di vita quotidiana di un minore, visite di controllo routinarie (Trib. Savona sez. I, 13 ottobre 2021, n. 746; Trib. Termini Imerese, 06 luglio 2020, n. 431; Trib. Grosseto, 14 gennaio 2019, n. 19).

Sono invece considerate ''straordinarie'' le spese affrontate per le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N., le cure odontoiatriche, per l'acquisto di occhiali da vista o di farmaci particolari, visite specialistiche, interventi chirurgici, pratica di particolari terapie, quali inalazioni termali, fisioterapie, trattamenti psicoterapeutici, nonché spese per un improvviso e necessario intervento chirurgico, o per medicinali necessari per fronteggiare situazioni che non rientrano nella normale gestione di vita quotidiana del figlio (Trib. Pistoia, 27 gennaio 2022, n. 80; Trib. Salerno, sez. I, 03 gennaio 2020; Trib. Roma, sez. I, 01 agosto 2019, n.15955; Trib. Monza, 8 maggio 2019, n. 1053).

c) Le spese extrascolastiche e sportive

Tra le spese straordinarie del minore rientrano anche quelle sportive (Trib. Pistoia, 27 gennaio 2022, n. 80; Trib. Salerno, sez. I, 03 gennaio 2020; Trib. Roma, sez. I, 01 agosto 2019, n.15955; Trib. Savona, 29 gennaio 2019, n. 84) e per i momenti ludici e di svago (Trib. Savona, 19 febbraio 2021, n. 140; Trib. Roma, sez. I, 16 giugno 2017) che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare.

Basti pensare all'acquisto di un computer o quello di un motorino, qualificate come ''spese straordinarie'', od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Trib. Savona, Savona sez. I, 13 ottobre 2021, n. 746).

Rientrano, invece, nelle spese ordinarie coperte dall'assegno di mantenimento le spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare (Trib. Grosseto, 14 gennaio 2019, n. 19).

La preventiva concertazione delle spese straordinarie

Le voci di spesa che non rientrano nel mantenimento ordinario debbono essere generalmente concordate preventivamente tra i genitori e possono essere rimborsate solo previa presentazione dei documenti giustificativi.

Tuttavia, anche su questo aspetto gli indirizzi giurisprudenziali non sono mai stati uniformi.

Parte della giurisprudenza ritiene vada operata unagraduazione del regime della concertazione tra i genitori, distinguendo le decisioni di maggior interesse per la prole (ad esempio la scelta degli studi da far seguire alla prole o delle scuole alle quali iscriverla o la possibilità di compiere viaggi all'estero), che esigono un accordo preventivo di entrambi i conviventi/coniugi, da tutte le altre spese, in relazione alle quali non occorre l'accordo preventivo ed è sufficiente la mancata espressione di un dissenso da parte del coniuge non collocatario (Cass., sez. I, 25 maggio 2023, n. 14564; Cass., sez. I, 15 ottobre 2021, n. 28462; Cass., sez. I, 24 febbraio 2021, n. 5059).

Tale impostazione fa leva sul principio del “prevalente interesse del minore”: se si tratta di spesa necessaria, indifferibile, urgente e/o fondamentale per l'interesse e le esigenze del figlio, l'intesa preventiva non è richiesta.

Secondo tale impostazione, la mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, in caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha anticipate, impone la verifica giudiziale della rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante la valutazione, riservata al giudice di merito, della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass., sez. I, 24 febbraio 2021, n. 5059; Cass. sez. VI, 06 settembre 2018, n. 21726; Cass., sez. VI, 12 giugno 2018, n. 15240).

Diversamente basterebbe l'opposizione di un genitore per «paralizzare» l'adozione di qualsiasi iniziativa fondamentale che riguardi la vita del figlio, specie se di rilevante interesse.

Devono, quindi, comunque essere comunque rimborsate tutte quelle spese che non siano superflue e che corrispondano ad un interesse del figlio beneficiario del diritto di mantenimento, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Cass., sez. I, 15 ottobre 2021, n. 28462; Cass., sez. VI, 03 febbraio 2016, n. 2127) e salvo che non siano stati manifestati tempestivamente validi motivi di dissenso (Cass., sez. I, 07 marzo 2018, n. 5490; Cass., sez. VI, 23 febbraio 2017, n. 4753).

L'efficacia ed il valore dei protocolli predisposti dai tribunali

Atteso che gli orientamenti della giurisprudenza sulla ripartizione delle spese straordinarie sono sempre stati variegati (soprattutto per quanto riguarda la necessarietà o meno del preventivo accordo tra i genitori sugli esborsi da affrontare) è ciò, come detto, è stato motivo di crescente conflittualità, negli ultimi anni sempre più Tribunali – in concerto con l'Ordine degli Avvocati del relativo Foro – si sono dotati di specifici Protocolli finalizzati a fornire un elenco di quelle che sono da considerarsi spese straordinarie (alcune da concordare previamente altre solamente da documentare con giustificativi di spesa a posteriori) e quelle che invece sono da ritenersi già coperte dall'assegno.

Anche il Consiglio Nazionale Forense con la Commissione Famiglia e le associazioni del settore ha elaborato le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle controversie di diritto familiare (“Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle controversie di diritto familiare del 29.11.2017”).

Se la finalità dei Protocolli elaborati dai tribunali risulta evidente, contenendo al suo interno chiare linee guida deputate a fornire a tutti gli operatori del diritto uno strumento di natura deflattiva del contenzioso che permetta di identificare con chiarezza e in via preventiva le tipologie di costi cui sono tenuti a contribuire entrambi i genitori, più problematico è il valore da attribuire a questo genere di documenti, che appaiono talora nella loro formulazione fortemente precettivi e ciò potrebbe ingenerare l'equivoco che siano vincolanti.

In effetti, le previsioni dei Protocolli hanno valore precettivo solo quando le parti vi aderiscano espressamente richiamando il protocollo medesimo nell'accordo raggiunto in sede concordata di regolamentazione della crisi familiare.

Oppure nella ipotesi in cui il Tribunale, in sede di decisione, condivida il contenuto del Protocollo riproducendone le sue previsioni nel provvedimento (v. Trib. Roma, sez. I, 5 maggio 2017).

I protocolli possono, quindi, qualificarsi come dei semplici documenti ricognitivi, certamente utili - in quanto esplicitano delle linee guida chiare elaborate anche sulla base dei più consolidati orientamenti della giurisprudenza – ma senza efficacia vincolante tout court atteso che spetta sempre al Giudice (o alle parti in caso di accordo) stabilire - di volta in volta e secondo le specifiche le caratteristiche del caso concreto - come ripartire gli oneri di mantenimento dei figli.

La natura del credito risultante dal titolo esecutivo

Com'è noto l'esecuzione forzata può aver luogo solo in base ad un titolo esecutivo nel quale sia consacrato un diritto certo, liquido ed esigibile (art. 474 c.p.c.).

Ai fini che qui interessano è necessario verificare quando un diritto può ritenersi certo e liquido e, in particolare, occorre valutare se è possibile integrare il titolo esecutivo alla luce di atti estranei allo stesso.

Secondo un primo, tradizionale, orientamento è certo e liquido solo quel credito che, ove non quantificato direttamente nel titolo esecutivo, sia comunque quantificabile sulla base di un mero calcolo matematico da compiersi alla luce di elementi già risultanti dallo stesso titolo. Nel caso in cui, invece, la quantificazione del credito richieda l'acquisizione di elementi non predeterminati per legge ed estranei al titolo, pur se acquisiti nel processo definito con la condanna, non è possibile ritenere esistente un titolo esecutivo, dovendo il creditore conseguire altro provvedimento (eventualmente anche previo procedimento monitorio, nel quale la sentenza è utilizzabile come prova scritta) per ottenere la quantificazione del credito (Cass., sez. lav., 01 agosto 2014, n. 17537; Cass., sez. lav., 23 aprile 2009, n. 9695). Tale orientamento, che recepisce il c.d. principio di autosufficienza del titolo, trova giustificazione nel fatto che in sede esecutiva il principio del contraddittorio ha applicazione in misura attenuata (poiché il processo esecutivo mira non all'accertamento del diritto, ma all'attuazione forzata di una posizione giuridica risultante dal titolo) e che tale attenuazione si giustifica tuttavia se ed in quanto l'esecuzione sia esercitata entro limiti certi e ben definiti (cfr. anche Cass., sez. lav., 28 aprile 2010, n. 10164).

In senso opposto, altro orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass., sez. lav., 17 aprile 2009, n. 9245; Cass., sez. III, 15 marzo 2006, n. 5683) ritiene che il titolo esecutivo sia integrabile sulla base degli elementi (ad esso estranei ma) acquisiti nel processo in cui il titolo si è formato.

Chiamate a comporre il contrasto giurisprudenziale appena segnalato, le Sezioni Unite (Cass., S. U., 2 luglio 2012, n. 11066) hanno accolto una posizione assai lontana da quella fondata sul principio di autosufficienza del titolo. Il presupposto della decisione da ultimo citata va rinvenuto nell'assunto per il quale l'art. 474 c.p.c. richiede che il diritto accertato sia individuato esattamente e che ricorrano le condizioni perché possa esserne preteso l'adempimento, ma non implica la compiutezza del documento giudiziario costituente il titolo esecutivo; ove tale compiutezza manchi, secondo le Sezioni Unite è comunque possibile (in sede di esecuzione) tener conto degli atti del processo in cui si è formato il provvedimento, atteso che la funzione di tale provvedimento consiste proprio nell'esprimere il giudizio che, in base a quegli atti, deve formarsi all'esito della relativa fase del procedimento. In altri termini, secondo la Suprema Corte, l'integrazione in sede esecutiva del titolo alla luce degli elementi acquisiti al processo di merito non è tesa a colmare la lacuna derivante da un mancato accertamento giudiziale, ma a precisare l'oggetto dell'accertamento; precisazione che deve avvenire alla luce di «ciò che il giudice di merito deve essere stato messo in grado di accertare ed è dimostrabile abbia accertato». D'altro canto, prosegue la Corte, l'esecuzione forzata inizia non sulla base del solo titolo esecutivo, ma sulla base del titolo e del precetto (destinato a specificare la prestazione richiesta, art. 480, comma 1, c.p.c.), il quale può essere oggetto di opposizione con conseguente instaurazione di un giudizio di cognizione teso a contestare la riconducibilità della pretesa oggetto dell'intimazione di pagamento al titolo esecutivo (in tal senso v. da ultimo Cass., sez. III, 05 giugno 2020, n. 10806).

La riconducibilità del provvedimento che statuisce sulle spese straordinarie al titolo esecutivo

Tanto premesso, non può non rilevarsi la difficoltà di rinvenire un titolo esecutivo nel provvedimento che pone a carico del genitore il pagamento, quanto meno parziale, delle spese straordinarie.

Secondo un orientamento, più risalente della giurisprudenza di legittimità e di merito, tale provvedimento non può considerarsi titolo esecutivo, atteso che l'effettivo esborso per spese straordinarie (cui è subordinato l'obbligo per il genitore non anticipatario) è futuro ed incerto sia nell'an sia nel quantum (tra le altre, Cass., sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1758). Di conseguenza, il genitore interessato ad ottenere il rimborso delle spese anticipate non può, sulla base del mero provvedimento che pone l'obbligo di pagamento delle spese straordinarie, instaurare una procedura esecutiva; anche in assenza di opposizione ex art. 615 c.p.c., il giudice dell'esecuzione dovrebbe infatti rilevare d'ufficio la mancanza del titolo e, pertanto, estinguere la procedura. Ai fini dell'esecuzione forzata è, invece, necessario conseguire in sede di cognizione (eventualmente anche tramite ricorso monitorio fondato, quanto alla prova scritta, sul provvedimento giudiziale che disciplina la ripartizione delle spese straordinarie – in questo senso, tra gli altri, S. Patti, Diritto della famiglia, Giuffrè, 2011, 549 - e sui documenti attestanti la spesa sostenuta) l'accertamento dell'effettiva sopravvenienza della spesa straordinaria e della relativa entità.

Più di recente, esigenze di effettività della tutela del titolare del credito alimentare, hanno indotto la Suprema Corte ad adottare, un indirizzo improntato a maggiore elasticità, indirizzo che ormai può dirsi prevalente.

I Giudici di legittimità da oltre un decennio (ovvero a partire da Cass., sez. III, 23 maggio 2011, n. 11316) hanno operato una distinzione all'interno della categorie delle spese straordinarie tra quelle che, pure non quantificate in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio, possono esserlo successivamente, nella loro prevedibile reiterazione, anche a distanza di intervalli temporali, da quelle che rivestono i caratteri della assoluta imprevedibilità e imponderabilità (Cass., sez. I, 30 maggio 2023, n. 15229; Cass., sez. sez. I, 08 marzo 2023, n. 6933).

Mentre le prime sono azionabili in forza del titolo originario, integrato dalla documentazione esplicativa delle spese, sicché la somma portata dal primo possa essere agevolmente determinata in sede esecutiva con una mera operazione aritmetica, le seconde non possono essere azionate in ragione del titolo originario, richiedendo, piuttosto, la formazione di un nuovo e autonomo titolo, esito di un distinto giudizio di cognizione.

In particolare le spese mediche e scolastiche da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie sono quegli esborsi (per l'acquisto di occhiali; per visite specialistiche di controllo; per pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe, sicché esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando lo sono invece in ordine all'an (Cass., sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3835; Cass., sez. I, 13 gennaio 2021, n. 379).

Osservazioni

Le soluzioni accolte dalla più recente giurisprudenza costituiscono un bilanciamento tra le esigenze di tutela del genitore affidatario creditore e quelle del genitore debitore. Il genitore affidatario, infatti, non avendo necessità di instaurare un autonomo procedimento per l'esatta quantificazione del credito, avente ad oggetto le spese straordinarie routinarie, potrà veder realizzato il proprio diritto in tempi più brevi e con minor dispendio di risorse rispetto alla soluzione accolta dalla giurisprudenza tradizionale. Il debitore, invece, potrà adeguatamente tutelare le proprie ragioni mediante la proposizione dell'opposizione all'esecuzione (ai sensi dell'art. 615, comma 1 o 2, c.p.c.) nel corso della quale graverà sul genitore creditore l'onere di provare l'esborso sostenuto e la mancata riconducibilità dello stesso alle somme dovute (ed eventualmente pagate) a titolo di assegno di mantenimento; il rischio di abuso da parte del creditore ben potrà, infine, essere sanzionato ai sensi dell'art. 96, commi 2 e 3, c.p.c..

L'unico specifico accorgimento richiesto al creditore procedente sarà quello di dover obbligatoriamente allegare al precetto notificandole pezze giustificative delle spese ordinarie/straordinarie di routine e prevedibili, in ossequio all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità di cui sopra, che nel tempo si è sempre più consolidato, tanto da aver in oggi completamente soppiantato la tesi minoritaria.

Peraltro, in difetto di allegazione della relativa documentazione a sostegno della pretesa creditizia, il precetto ex art. 480 c.p.c. e tutti gli atti esecutivi ad esso conseguenti potranno essere oggetto, da parte del debitore esecutato, di opposizione ex art. 615 c.p.c., volta a contestare la debenza e/o l'ammontare delle spese straordinarie per le quali il creditore procedente agisce in executivis.

Per quanto, invece, attiene alle spese straordinarie che rivestono il carattere della assoluta imprevedibilità e imponderabilità, il genitore il quale intenda vedere realizzato il diritto alla ripetizione delle spese sostenute dovrà conseguire, in sede di cognizione (eventualmente anche mediante decreto ingiuntivo), un ulteriore accertamento dell'effettivo verificarsi dell'evento futuro ed incerto al quale è subordinata l'efficacia della decisione del giudice della famiglia e cioè l'accertamento tanto della riconducibilità dei singoli esborsi a spese straordinarie, quanto dell'entità degli esborsi.

Ove invece, in difetto di tale accertamento, il creditore intimi il pagamento per spese straordinarie o, addirittura, instauri l'esecuzione si esporrà al rischio dell'instaurazione, da parte del debitore, di un'opposizione. In particolare, ove, prima dell'instaurazione dell'esecuzione, il preteso debitore intenda contestare l'esistenza di un titolo in favore dell'altro genitore, l'opposizione dovrà essere proposta ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. e, pertanto, innanzi al giudice della cognizione (che ben potrà essere, avuto riguardo agli ordinari criteri di competenza per valore, anche il giudice di pace); nel caso in cui sia stata già instaurata l'esecuzione, l'opposizione dovrà invece essere proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione (sempre, quindi, innanzi al tribunale) il quale adotterà la decisione in ordine all'istanza di sospensione dell'esecuzione ed assegnerà il termine per l'instaurazione della fase di merito dell'opposizione. Nel caso in cui, invece, si contesti solo la regolarità formale del precetto (si veda, ad esempio, Cass., sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21241, relativa al caso di un precetto al quale non era stata allegata la documentazione relativa alle spese straordinarie) l'opposizione dovrà essere proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (nel rispetto del rigoroso termine di decadenza previsto da tale norma) sempre avanti al tribunale.

Riferimenti

P.S. Colombo, Il mantenimento e il rimborso delle spese straordinarie dei figli, in IUS Famiglie, 13 marzo 2023;

P.S. Colombo, La ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie dei figli minori. Gli orientamenti della giurisprudenza e l'applicazione dei protocolli, in IUS Famiglie, 26 novembre 2020;

D. Dalfino, Spese “ordinarie” e “straordinarie” in favore della prole ed esecutività del provvedimento di condanna emesso in sede di separazione dei coniugi, in Esecuzione Forzata, 2012, 3-4

M. Florio, Aspetti economici nella crisi della famiglia. Le spese straordinarie, in Fam. e dir., 2010, 10

G. Giusti, Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli non autosufficienti ed esecutività dell'ordinanza emessa in sede di separazione o divorzio, nota a Trib. Piacenza, 2 febbraio 2010, in Giur. Merito, 2011

M. Rovacchi, Spese straordinarie per i figli: decorrenza e qualificazione, in ius.famiglie.it, 11 febbraio 2022

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