Decisione a seguito di trattazione orale e pubblicazione della sentenza

17 Maggio 2023

Nel nuovo art. 281-sexies c.p.c. (riforma Cartabia) viene inserito un terzo comma il quale stabilisce che al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni. In questo caso quale si deve considerare la data di pubblicazione della sentenza?

L'importanza della pubblicazione della sentenza risiede nella sua funzione di renderla, per così dire, giuridicamente conoscibile, tanto che da tale data decorre, ad esempio, il termine, cosiddetto lungo, per la sua impugnazione (ove non sia stata notificata al difensore dicontroparte) ex art. 327, comma 1, c.p.c.

Per il nostro codice di rito la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata; il cancelliere dà atto del deposito e vi appone data e firma.

Nella pratica, il deposito e la pubblicazione della sentenza sostanzialmente coincidono temporalmente.

Cosa succede, però, se tra il deposito che il giudice effettua in cancelleria della sentenza e la sua pubblicazione, cioè l'apposizione della data e firma del cancelliere, vi è un distacco temporale?

Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con sentenza n. 3/2015, ove ha stabilito che: “Per costituire "dies a quo" del termine per l'impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto, situazione che, in presenza di una seconda data, deve ritenersi di regola realizzata solo in corrispondenza di quest'ultima. In caso di ritardato adempimento delle operazioni previste dall'art. 133 c.p.c., attestato dalla diversa data di pubblicazione, il ricorso all'istituto della rimessione in termini per causa non imputabile va inteso come doveroso riconoscimento d'ufficio di uno stato di fatto "contra legem" che, in quanto imputabile alla sola amministrazione giudiziaria, non può in alcun modo incidere sul fondamentale diritto all'impugnazione, riducendone i relativi termini.”.

Dal canto suo anche la Cassazione evidenziando la contemporaneità tra deposito e pubblicazione sostanzialmente identifica i due momenti che, ove vi sia nei fati una discrasia temporale bisognerà sempre fare riferimento al deposito che, di fatto, permette l'inserimento della sentenza nel registro cronologico e ne determina la conoscibilità mediante l'inserimento nel registro cronologico e l'attribuzione del numero di sentenza: “Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo e conseguente possibilità per gli interessati di venirne a conoscenza e richiederne copia autentica: da tale momento la sentenza "esiste" a tutti gli effetti e comincia a decorrere il cosiddetto termine lungo per la sua impugnazione. Nel caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice tenuto a verificare la tempestività dell'impugnazione proposta deve accertare - attraverso un'istruttoria documentale o, in mancanza, il ricorso, se del caso, alla presunzione semplice ovvero, in ultima analisi, alla regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - il momento di decorrenza del termine d'impugnazione, perciò il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo.” (Cass. civ., sez. un., 22 settembre 2016, n. 18569).

Allo stesso modo Cass. civ., sez. VI, 13 febbraio 2020, n. 3536, secondo la quale: “Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con assegnazione del numero identificativo: in quel momento la sentenza diviene conoscibile e dunque impugnabile ai sensi dell'art. 327 c.p.c. Ove i due momenti del deposito e della pubblicazione risultino impropriamente scissi, il giudice deve accertare - mediante istruttoria documentale, o, nel caso, attraverso presunzioni semplici o secondo la regola che, ex art. 2697 c.c., impone alla parte di provare la tempestività dell'impugnazione - il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale con l'inserimento nell'elenco cronologico e l'assegnazione del numero identificativo. Una sentenza può dirsi depositata solo a seguito del suo inserimento nell'elenco cronologico, con conseguente assegnazione del numero identificativo.”.

La lettura della sentenza in udienza, sia del dispositivo che della motivazione (anche se concisa), come nel caso sottolineato dal quesito (art. 281-sexies c.p.c.), determina anche la sua pubblicazione, come si evince dal secondo comma dell'art. 281-sexies c.p.c.: “Nelle materie in cui trova applicazione il rito del lavoro, giusta il richiamo contenuto nell'art. 447-bis c.p.c., in seguito alla modifica dell'art. 429, comma 1, c.p.c. disposta dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 - applicabile ai giudizi instaurati dopo la entrata in vigore della legge -, il "dies a quo" di decorrenza del termine cd. lungo di decadenza per la proposizione della impugnazione, previsto dall'art. 327 c.p.c., deve essere individuato alla stessa data della udienza in cui è stato definito il giudizio dando lettura del "dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", atteso che tale lettura in udienza equivale a pubblicazione, analogamente a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 281-sexies c.p.c., essendo identica la funzione acceleratoria cui entrambe le norme risultano preordinate in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., e non ostandovi la diposizione dell'art. 430 c.p.c. - secondo cui la sentenza deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia - la quale opera in via meramente sussidiaria nel caso in cui venga omessa l'indicazione del termine di differimento previsto dalla seconda parte del primo comma dell'art. 429 c.p.c., che mantiene la struttura bifasica della pubblicazione della sentenza nel caso di controversie di particolare complessità.” (Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2018, n. 14724).

Ove in applicazione del terzo comma dell'art. 281-sexies, introdotto dalla riforma Cartabia, la sentenza venga depositata entro i trenta giorni dalla udienza di discussione, evidentemente la pubblicazione della sentenza percorrerà il suo iter normale, come sopra indicato e, cioè, deposito in cancelleria ed inserimento contestuale nel registro generale con attribuzione della relativa numerazione e, in caso di discrasia fra i due momenti, si applicheranno le direttive chiaramente poste dalla giurisprudenza sopra riportata.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.