La decadenza del sindaco per assenze ripetute

Maurizio Stella
23 Maggio 2023

Il quesito si interroga sulle conseguenze di una ripetuta assenza di un membro del collegio sindacale di una s.p.a. dalle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il sindaco di una società per azioni, non quotata, che sia risultato assente a più riunioni del consiglio di amministrazione, può considerarsi decaduto in via automatica dall'incarico? Occorre comunque una delibera per la rimozione?

In esito al quesito posto va osservato che l'art 2405, comma 2, c.c. recita: i sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio”.

Dalla lettura del dettato normativo la decadenza per la mancata partecipazione del sindaco al consiglio di amministrazione o al comitato esecutivo si configura solo nell'ipotesi in cui l'assenza si sia verificata per due adunanze consecutive.

Nulla dispone la norma in merito alla necessità che la decadenza sia accertata da una delibera di rimozione del sindaco.

Di recente la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 973/2022, ha rilevato: “… che in passato, soprattutto in dottrina, si era sostenuto che vi fosse differenza tra le cause di decadenza ordinaria (art. 2399 c.c.) e sanzionatoria (artt. 2404 e 2405 c.c.) e che solo per le prime la decadenza operasse in maniera automatica, appare ormai abbastanza consolidato l'orientamento, più condivisibile, che afferma l'operatività automatica della decadenza in ogni caso (in tal senso, Cass. 2009/82; Cass. 1676/57; Cass. 1943/56; nonché Cass. 11554/2008, in motivazione)”.

Ancora i giudici napoletani hanno osservato che non vi sarebbe motivo di ritenere che l'istituto operi diversamente a seconda delle cause che ne hanno determinato l'applicazione; in tal senso depone sia l'identica formulazione letterale delle norme (artt. 2399, 2404 e 2405 c.c.), secondo le quali l'amministratore "decade" dall'ufficio al verificarsi delle fattispecie ivi previste, sia l'art. 2401 c.c. che prevede un meccanismo di sostituzione automatica in ogni caso di decadenza.

Non vi è dubbio tuttavia che, pur operando automaticamente la decadenza del sindaco, sia necessario quanto meno un provvedimento formale che riconosca il verificarsi della decadenza perché possa farsi luogo alle relative conseguenze, quali la sostituzione del sindaco decaduto e l'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dalla carica.

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