La dichiarazione di fallimento della società incorporata

La Redazione
06 Aprile 2022

Il Tribunale di Catania si pronuncia sull'applicabilità della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore cessato, entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, di cui all'art. 10 l.fall., anche all'ipotesi di società incorporata, mediante un'operazione di fusione.

Può essere dichiarato il fallimento della società incorporata per fusione: non ha, infatti, rilevanza la circostanza non vi sarebbe più una realtà organizzativa di impresa, per essersi questa confusa con quella dell'incorporante. La fictio di cui all'art. 10 l.fall. consente proprio in via eccezionale di dichiarare il fallimento anche a fronte di una realtà d'impresa non più esistente, ma con la possibilità di ricostituire e cristallizzare il patrimonio della società fusa a beneficio della massa dei suoi creditori.

L'art. 10 l.fall. può trovare applicazione anche in relazione ai fenomeni di riorganizzazione societaria: la sua ratio, infatti, è anche quella di tutelare il ceto creditorio da eventuali comportamenti potenzialmente in grado di diminuire o affievolire la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2740 c.c.

Anche l'operazione di fusione -pur dando continuità ai rapporti giuridici in essere- arreca un potenziale pregiudizio al ceto creditorio della società fusa che si trova a concorrere sul patrimonio della ridetta società fusa anche coi creditori della società incorporante, laddove l'esperimento delle azioni di massa consentirebbe -invece- il ripristino di quella garanzia patrimoniale venuta meno per via dell'operazione straordinaria.

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