La notifica del ricorso in formato CAdES è nulla?
26 Maggio 2023
Nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto l'annullamento di una serie di atti relativi ad una procedura aperta per l'affidamento a un unico operatore economico in regime di accordo quadro di lavori di pronto intervento e di manutenzione di alcuni immobili, parte resistente eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso.
Secondo quest'ultima, in particolare, il ricorso non era conforme alle prescrizioni fissate dall'art. 136 c.p.a. e dal d.P.C.M. n. 40/2016, recante le regole tecnico operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, dal momento che gli atti notificati risultavano sottoscritti con firma digitale in formato “CAdES” (con estensione“p7m”) e non anche in formato “PAdES”, per come previsto dagli artt. 9, comma 1 e 12, comma 6 del citato decreto.
Il TAR Lazio, all'udienza in camera in consiglio, ritenuti sussistenti i presupposti per una decisione in forma semplificata, ha giudicato infondate le eccezioni formulate dalla parte resistente, ribadendo l'orientamento – condiviso dal Collegio - secondo il quale la sottoscrizione digitale apposta mediante il formato CAdES in luogo dell'obbligatorio formato PAdES non è nulla né dà luogo a mancanza di sottoscrizione, ma costituisce una mera irregolarità sanabile previa concessione alla parte di un apposito termine (Cons. St., sez. V, 9 luglio 2018, n. 4193).
Ciò premesso, il Collegio ha ulteriormente evidenziato che l'art. 6, comma 5, dell'allegato A) al d.P.C.M. n. 40/2016 prevede che nel processo amministrativo telematico “la firma digitale PAdES si intende estesa a tutti i documenti contenuti” nel “Modulo di trasmissione del ricorso” o nel “Modulo di trasmissione degli atti successivi”, circostanza questa che è risultata confermata, nel caso di specie, a seguito di apposito controllo di Segreteria. Pertanto, anche la mera irregolarità deve ritenersi sanata. |