La notifica del ricorso in formato CAdES è nulla?

Redazione scientifica
26 Maggio 2023

Il TAR Lazio ha ribadito l'orientamento secondo il quale la sottoscrizione digitale apposta mediante il formato CAdES in luogo dell'obbligatorio formato PAdES non è nulla né dà luogo a mancanza di sottoscrizione, ma costituisce una mera irregolarità sanabile, previa concessione alla parte di un apposito termine.

Nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto l'annullamento di una serie di atti relativi ad una procedura aperta per l'affidamento a un unico operatore economico in regime di accordo quadro di lavori di pronto intervento e di manutenzione di alcuni immobili, parte resistente eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso.

Secondo quest'ultima, in particolare, il ricorso non era conforme alle prescrizioni fissate dall'art. 136 c.p.a. e dal d.P.C.M. n. 40/2016, recante le regole tecnico operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, dal momento che gli atti notificati risultavano sottoscritti con firma digitale in formato “CAdES” (con estensione“p7m”) e non anche in formato “PAdES”, per come previsto dagli artt. 9, comma 1 e 12, comma 6 del citato decreto.

Il TAR Lazio, all'udienza in camera in consiglio, ritenuti sussistenti i presupposti per una decisione in forma semplificata, ha giudicato infondate le eccezioni formulate dalla parte resistente, ribadendo l'orientamento – condiviso dal Collegio - secondo il quale la sottoscrizione digitale apposta mediante il formato CAdES in luogo dell'obbligatorio formato PAdES non è nulla né dà luogo a mancanza di sottoscrizione, ma costituisce una mera irregolarità sanabile previa concessione alla parte di un apposito termine (Cons. St., sez. V, 9 luglio 2018, n. 4193).

Ciò premesso, il Collegio ha ulteriormente evidenziato che l'art. 6, comma 5, dell'allegato A) al d.P.C.M. n. 40/2016 prevede che nel processo amministrativo telematico “la firma digitale PAdES si intende estesa a tutti i documenti contenuti” nel “Modulo di trasmissione del ricorso” o nel “Modulo di trasmissione degli atti successivi”, circostanza questa che è risultata confermata, nel caso di specie, a seguito di apposito controllo di Segreteria. Pertanto, anche la mera irregolarità deve ritenersi sanata.

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