Il ricorso su domanda congiunta alla luce della Riforma Cartabia
31 Maggio 2023
La recente riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha introdotto nel nostro ordinamento il rito denominato “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”: le nuove disposizioni sono contenute nel libro II, titolo VI-bis del codice di procedura civile ed in particolare negli articoli 473-bis e ss. c.p.c. L'art. 473-bis.51 c.p.c., disciplina i procedimenti su domanda congiunta, il cui ambito di applicazione non si riduce ai soli procedimenti di separazione o di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì ricomprende anche i procedimenti di scioglimento delle unioni civili, di regolamentazione della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni. In tali procedimenti, a seguito della riforma, la domanda congiunta si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte. Il ricorso dovrà necessariamente essere sottoscritto da entrambe le parti e, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., dovrà nello specifico contenere:
Con riguardo, in particolare, alla documentazione da allegare, in caso di udienza in presenza, non deve essere depositata la documentazione economica che, infatti, non è richiamata dall'art. 473-bis.51 c.p.c., essendo sufficiente che le parti indichino, nel ricorso da loro sottoscritto, le loro “disponibilità economiche e patrimoniali dell'ultimo triennio” e “gli oneri” a loro. Diversa la questione, qualora le parti chiedano di sostituire l'udienza con il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. In questo caso infatti è fatto loro obbligo di depositare tutta la documentazione prevista dall'art. 473-bis.12 c.p.c. per il giudizio contenzioso. Tale produzione, nell'ipotesi di trattazione scritta, quantomeno secondo la prassi del Tribunale di Milano, potrà essere evitata dalla dichiarazione delle parti, di reciproco esonero Da ultimo, è bene evidenziare che qualora siano presenti figli minori, secondo taluni interpreti, occorrerà necessariamente allegare anche al ricorso su domanda congiunta il c.d. piano genitoriale ove entrambi i genitori dovranno indicare gli impegni e le attività quotidiane dei figli con riguardo alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute dagli stessi, così da consentire al giudice di avere un quadro completo sulla situazione familiare e quotidianità del minore. Si trattra di un'interpretazione che però si pone in contrasto sia con il dettato letterale della norma sia con alcuni principi espressi nella Relazione illustrativa Trattandosi, in ogni caso, di una riforma in vigore da pochi mesi, è possibile che, con il trascorrere del tempo, ciascun Tribunale sul territorio nazionale possa attribuire – come già sta accadendo - una propria interpretazione all'art. 471-bis.51 c.p.c., indicando nella prassi quali siano i documenti da allegare indispensabilmente o meno al ricorso su domanda congiunta.
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