Modifica delle condizioni della separazione e del divorzio

Andrea Conti
24 Gennaio 2023

Il tema della stabilità delle statuizioni giudiziali di separazione e di divorzio è regolato da alcuni principi generali della materia ricavabile da un complesso di dati normativi sui quali si fonda, sia per la separazione che per il divorzio, il diritto di chiederne la modifica, e il dovere del giudice di provvedere sulla domanda.
Il quadro normativo di riferimento

Il diritto di chiedere la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione e di divorzio – ed il conseguente dovere del Giudice di provvedere sulla domanda – si ricava da una pluralità di referenti normativi da cui si possono trarre dei principi generali applicabili sia alla separazione sia al divorzio.

Dal punto di vista sostanziale, il potere di modifica è regolato da:

a) art. 156, ultimo comma, c.c. che prevede la possibilità di revocare o modificare i provvedimenti economici assunti in sede di separazione;

b) art. 337-quinquies c.c. che riguarda la modifica dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e le disposizioni relative alla misura ed alla modalità del contributo al mantenimento;

c) art. 337-ter, comma 3, ultimo periodo, c.c. che prevede la possibilità del Giudice di valutare la condotta del genitore che non si attenga alle condizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria ai fini della modifica del regime di affidamento della prole minorenne;

d) art. 473-bis.39 c.p.c. – norma che, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, sostituirà la disciplina contenuta nell'abrogando art. 709-ter c.p.c. – ove si prevede la possibilità di modificare, anche ex officio, i provvedimenti assunti in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, da parte del coniuge o del genitore.

Dal punto di vista processuale, invece, la materia della modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, sarà regolata da:

a) art. 473-bis.23 c.p.c. che prevede la possibilità di chiedere la modifica e la revoca dei provvedimenti temporanei ed urgenti in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori;

b) art. 473-bis.29 c.p.c. in forza del quale sussiste la possibilità di chiedere la revisione dei provvedimenti assunti a tutela dei minori ed in materia di contributi economici laddove sopravvengano giustificati motivi.

Si deve notare che la predette disposizioni normative sostituiranno sia gli abrogandi artt. 709, comma 4, c.p.c. (per la separazione) e 4, comma 8, l. 1° dicembre 1970, n. 898 (per il divorzio) sulla revoca e modifica dei provvedimenti assunti in corso di causa sia gli abrogandi artt. 710 c.p.c. (per la separazione) e 9, comma 1, l. 1° dicembre 1970, n. 898 (per il divorzio) che disciplinano il regime della modifica delle statuizioni personali e patrimoniali successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.

Gli artt. 473-bis.23 e 473-bis.29 c.p.c. rispondono all'esigenza di raccordare e coordinare le disposizioni in tema di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio: di conseguenza, sotto il profilo processuale, le modifiche delle condizioni di separazione e divorzio saranno regolate alla luce del procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis ss. c.p.c.) introdotto dal del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

Dall'analisi del quadro normativo, possiamo evidenziare come la regola generale sia quella della modificabilità e revocabilità di tutti i provvedimenti assunti in sede di separazione e di divorzio che rappresenta il riflesso del loro atteggiarsi come statuizioni assunte rebus sic stantibus. Da ciò deriva che, in tale materia, non trova spazio il dogma dell'intangibilità del giudicato proprio per la costante necessità di adeguare i provvedimenti concernenti i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi – e tra i coniugi ed i figli – alle esigenze concrete e fisiologicamente in evoluzione del nucleo familiare (cfr. Cass., sez. I, 16 aprile 2003, n. 6011; Cass., sez. I, 30 dicembre 2004, n. 24265 e Cass., sez. I, 17 maggio 2012, n. 7770).

I presupposti

Concentrandosi sugli aspetti sostanziali, occorre evidenziare quali siano i presupposti che consentono alle parti di chiedere la modifica o la revoca dei provvedimenti assunti in sede di separazione e di divorzio.

Innanzitutto è necessario che il provvedimento, o il capo del provvedimento, sia passato in giudicato cosicché eventuali richieste di mutamento formulate in pendenza dei termini per l'impugnazione dovranno essere considerate, almeno secondo un orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass., sez. I, 22 aprile 2002, n. 5861), inammissibili per «mancanza di oggetto».

Inoltre, l'ulteriore presupposto che legittima la richiesta di revisione risulta essere la modifica delle condizioni di fatto esistenti al momento della pronunzia del provvedimento di separazione e di divorzio. Infatti, l'art. 473-bis.29 c.p.c. parla di motivi giustificati e sopravvenuti che, secondo l'insegnamento giurisprudenziale formatesi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ma ancora valido, devono essere tali da modificare la situazione preesistente e determinare la necessità di una diversa regolamentazione (cfr. Cass., sez. I 26 aprile 2022, n. 13067; Cass., sez. VI, 23 novembre 2021, n. 36171; Cass., sez. I, 12 settembre 2011, n. 18620; Cass., sez. I, 17 giugno 2009, n. 14093; Cass., sez. I, 8 maggio 2008, n. 11448; Cass., sez. I, 22 novembre 2007, n. 24321; Cass., sez. I, 2 maggio 2007, n. 10133 e App., Roma, 4 maggio 2020, n. 2186). Infatti, non ogni minimo mutamento comporta la necessità di una diversa disciplina dei rapporti in oggetto, ma occorre una verifica in concreto dell'incidenza del novum sull'equilibrio voluto dalle parti o dal Tribunale al momento dell'emissione della decisione (cfr. Cass., sez. VI, 30 ottobre 2013, n. 24515).

Pertanto, la richiesta di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio non può essere funzionale ad ottenere una mera rivalutazione delle circostanze già dedotte nel corso del giudizio: non è consentito al Giudice adito dalla domanda di modifica di operare una diversa ponderazione delle circostanze già valutate dal provvedimento di separazione e di divorzio.

Ne consegue che non potranno essere posti a fondamento della domanda di modifica o di revoca né il mutato orientamento giurisprudenziale su un determinato tema (cfr. Cass., sez. I, 20 gennaio 2020, n. 1119 e Cass., sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1749) né i fatti preesistenti la separazione ed il divorzio che non siano stati presi in considerazione dalle parti o dal Giudice (cfr. Cass., sez. I, 8 aggio 2008, n. 11488 e Cass., sez. I, 2 gennaio 2010, n. 1096). Inoltre, in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, resta esclusa la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte in giudizio (cfr. Cass., sez. I, 3 febbraio 2017, n. 2953; Cass., sez. VI, 7 luglio 2020, n. 18528 e Cass., sez. I, 9 maggio 2022, n. 14581).

L'art. 473-bis.23 c.p.c. conferma tale ricostruzione interpretativa laddove subordina la possibilità di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti all'esistenza di fatti sopravvenuti. Occorre segnalare che la predetta norma individua come ulteriore presupposto idoneo a determinare la modifica o la revoca dei provvedimenti temporanei ed urgenti anche il compimento di nuovi accertamenti istruttori: anche in tal caso si ritiene che la prosecuzione dell'attività istruttoria nel corso di causa debba disvelare una situazione nuova e non conosciuta alle parti nel momento dell'assunzione del provvedimento di cui si chiede la modifica o la revoca.

Casistica

La domanda di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio può riguardare i seguenti aspetti:

a) le decisioni relative alla prole riguardanti il regime di affidamento o di collocamento del minore. Occorre richiamare quell'orientamento interpretativo secondo cui difficilmente la domanda di revisione dei provvedimenti relativi ai minori riguardi la medesima situazione dedotta avanti al Giudice della separazione o del divorzio stante l'evolversi nel tempo della vita familiare e delle esigenze del minore;

b) le decisioni attinenti al diritto di visita del genitore non collocatario. La modifica può essere spesso richiesta in relazione al variare dell'età del minorenne che determina un diverso assetto di interessi e di impegni tali da rendere necessario una nuova suddivisione dei periodi che il minore potrà trascorrere con i propri genitori. La domanda potrà anche essere fondata su nuove esigenze lavorative dei genitori o sul mutare del rapporto genitore-figlio che renda opportuno un ampliamento o, viceversa, una contrazione del rapporto;

c) i rapporti con gli ascendenti e con i parenti;

d) l'assegnazione della casa familiare: tale statuizione potrà essere oggetto di modifica nel caso di raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica del figlio ovvero nelle ipotesi di mancato utilizzo dell'immobile ovvero di variazione del regime di affidamento e di collocamento;

e) il mantenimento per i figli rispetto all'an, alla modalità di corresponsione (diretta ed indiretta) ed al quantum. Si noti che la richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento per i figli presuppone, non solo l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno (cfr., da ultimo, Cass., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18608);

il mantenimento del coniuge. In tal caso la modifica potrà fondarsi sulla sopravvenienza dei figli o sulla perdita di reddito da parte di uno dei coniugi (cfr. Cass., sez. I, 5 marzo 2019, n. 6386 e, in tema di licenziamento, Cass. sez. I, 7 dicembre 1999, n. 13666 e Cass., sez. I, 23 ottobre 2007, n. 22249). Tuttavia, occorre ricordare che il Giudice non dovrà limitarsi a prendere in esame la circostanza posta a fondamento della richiesta, ma dovrà porre in essere una valutazione comparativa delle singole situazioni economiche e patrimoniali delle parti coinvolte (cfr., da ultimo, Cass., sez. VI, 21 luglio 2022, n. 22885 e Cass., sez. VI, 29 aprile 2022, n. 13657).

L'accordo tra i coniugi

I coniugi possono concordare le modifiche da apportare alle condizioni di separazione o di divorzio. Sul punto, basti ricordare l'art. 337-ter, comma 2, c.c. secondo il quale il Giudice è chiamato a prendere atto degli accordi interventi tra i genitori, pur dovendo preliminarmente valutare la rispondenza degli stessi all'interesse del minore coinvolto.

Diverse sono le forme attraverso le quali i coniugi possono cristallizzare un accordo in tema di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio:

a) attraverso il deposito di una domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, c.p.c. – che sostituirà, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, gli artt. 710 c.p.c. e 9 l. 1° dicembre 1970, n. 898 in tema di ricorso congiunto –. Tale norma prevede che dopo la presentazione della domanda, il Presidente designi il Giudice relatore il quale, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero, riferirà in camera di consiglio. La comparizione personale delle parti verrà disposta solo se vi fosse una esplicita richiesta delle parti in tal senso oppure laddove risultasse necessario assumere chiarimenti in merito alle condizioni prospettate. Si deve notare come il nuovo assetto normativo introduce una disciplina processuale diversificata: se la domanda introduttiva del giudizio di modifica è contenziosa si applicherà il rito unitario di cui agli artt. 473-bis ss. c.p.c.; mentre, in caso di domanda consensuale troverà applicazione il rito previsto dall'art. 473-bis.51, comma 5, c.p.c.;

b) tramite il procedimento di negoziazione assistita (l. 10 novembre 2014, n. 162) previa autorizzazione (in presenza di figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di grave disabilità) o nulla-osta (negli altri casi) del Pubblico Ministero, oppure tramite accordo innanzi all'Ufficiale di Stato Civile (in assenza di figli);

c) da ultimo, potranno essere stipulati i c.d. accordi successivi alla separazione o al divorzio che, anche nel caso in cui non venga richiesta la ratifica in sede giudiziale, risultano ammissibili laddove riguardino questioni patrimoniali e non anche i rapporti personali tra i coniugi ed i rapporti tra i genitori ed i figli minori (cfr. Cass., 7 maggio 2009, n. 12023; Cass., 20 agosto 2014, n. 18068 e Cass., 26 luglio 2018, n. 19847).

Nel caso in cui i coniugi raggiungano un accordo in punto di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, questi ultimi potrebbero chiedere al Giudice di prendere atto anche di manifestazioni di autonomia negoziale diverse da quelle propriamente attinenti all'oggetto della separazione e del divorzio. Infatti, i coniugi potrebbero chiedere di inserire negli accordi anche trasferimenti immobiliari (cfr. Cass., SS.UU., 29 luglio 2021, n. 21761; Cass., sez. I, 7 maggio 2019, n. 12023 e Cass., sez. I, 26 luglio 2018, n. 19847).

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