Il diritto di chiedere la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione e di divorzio – ed il conseguente dovere del Giudice di provvedere sulla domanda – si ricava da una pluralità di referenti normativi da cui si possono trarre dei principi generali applicabili sia alla separazione sia al divorzio.
Dal punto di vista sostanziale, il potere di modifica è regolato da:
a) art. 156, ultimo comma, c.c. che prevede la possibilità di revocare o modificare i provvedimenti economici assunti in sede di separazione;
b) art. 337-quinquies c.c. che riguarda la modifica dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e le disposizioni relative alla misura ed alla modalità del contributo al mantenimento;
c) art. 337-ter, comma 3, ultimo periodo, c.c. che prevede la possibilità del Giudice di valutare la condotta del genitore che non si attenga alle condizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria ai fini della modifica del regime di affidamento della prole minorenne;
d) art. 473-bis.39 c.p.c. – norma che, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, sostituirà la disciplina contenuta nell'abrogando art. 709-ter c.p.c. – ove si prevede la possibilità di modificare, anche ex officio, i provvedimenti assunti in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, da parte del coniuge o del genitore.
Dal punto di vista processuale, invece, la materia della modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, sarà regolata da:
a) art. 473-bis.23 c.p.c. che prevede la possibilità di chiedere la modifica e la revoca dei provvedimenti temporanei ed urgenti in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori;
b) art. 473-bis.29 c.p.c. in forza del quale sussiste la possibilità di chiedere la revisione dei provvedimenti assunti a tutela dei minori ed in materia di contributi economici laddove sopravvengano giustificati motivi.
Si deve notare che la predette disposizioni normative sostituiranno sia gli abrogandi artt. 709, comma 4, c.p.c. (per la separazione) e 4, comma 8, l. 1° dicembre 1970, n. 898 (per il divorzio) sulla revoca e modifica dei provvedimenti assunti in corso di causa sia gli abrogandi artt. 710 c.p.c. (per la separazione) e 9, comma 1, l. 1° dicembre 1970, n. 898 (per il divorzio) che disciplinano il regime della modifica delle statuizioni personali e patrimoniali successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.
Gli artt. 473-bis.23 e 473-bis.29 c.p.c. rispondono all'esigenza di raccordare e coordinare le disposizioni in tema di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio: di conseguenza, sotto il profilo processuale, le modifiche delle condizioni di separazione e divorzio saranno regolate alla luce del procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis ss. c.p.c.) introdotto dal del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Dall'analisi del quadro normativo, possiamo evidenziare come la regola generale sia quella della modificabilità e revocabilità di tutti i provvedimenti assunti in sede di separazione e di divorzio che rappresenta il riflesso del loro atteggiarsi come statuizioni assunte rebus sic stantibus. Da ciò deriva che, in tale materia, non trova spazio il dogma dell'intangibilità del giudicato proprio per la costante necessità di adeguare i provvedimenti concernenti i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi – e tra i coniugi ed i figli – alle esigenze concrete e fisiologicamente in evoluzione del nucleo familiare (cfr. Cass., sez. I, 16 aprile 2003, n. 6011; Cass., sez. I, 30 dicembre 2004, n. 24265 e Cass., sez. I, 17 maggio 2012, n. 7770).