L'acquisto di partecipazioni in altre società
31 Luglio 2023
Nelle società di capitali è inefficace l'acquisto di una partecipazione sociale, che comporti responsabilità illimitata, non autorizzata con delibera assembleare?
L'istituto delle partecipazioni in altre società o imprese trova la sua disciplina generale nell'art. 2361 c.c. Tale articolo intanto prevede, al primo comma, che l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto. Dunque, l'acquisto di partecipazioni in altre imprese è subordinato alla espressa previsione dell'atto costitutivo o dello statuto e non ne deve modificare l'oggetto sociale. Il secondo comma dello stesso articolo disciplina specificamente l'assunzione di partecipazioni implicanti una responsabilità illimitata. Tale norma prevede infatti che l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato. E' dunque necessaria una delibera assembleare che autorizzi l'acquisto di partecipazioni in altre società o imprese ed essa deve essere effettivamente adottata; essa non potrebbe, per esempio, essere surrogata da comportamenti concludenti (App. Torino, 30 luglio 2007; Trib. Foggia, 3 marzo 2015). La preventiva delibera assembleare è stata concepita dal legislatore come una forma di tutela per i soci, i quali hanno così la possibilità di decidere se effettuare o meno tale tipo di investimento. Quanto all'informazione nella nota integrativa di bilancio è da ritenersi che tale previsione codicistica tuteli invece i creditori sociali, consentendo così loro di controllare le effettive condizioni di rischio della società debitrice, inevitabilmente influenzate dalle condizioni della società partecipata (Trib. S.M. Capua Vetere, 15 gennaio 2015). Il quesito oggi in discussione attiene però all'efficacia di un'acquisizione di partecipazione sociale effettuata senza la preventiva delibera assembleare. Su questo punto la giurisprudenza della Cassazione è concorde nell'escludere che il difetto di autorizzazione assembleare all'assunzione di partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata possa mai comportare l'inefficacia, o invalidità, della partecipazione che comunque (nonostante tale difetto, appunto) sia stata in concreto assunta. In questa prospettiva si è osservato che la norma dell'art. 2361 comma 2, c.c. , attiene unicamente ai rapporti tra i soci e gli amministratori dell'ente, non anche ai rapporti tra quest'ultimo e i terzi; a pensare altrimenti, d'altronde, la ridetta norma consentirebbe ai soci un troppo comodo modo per esonerarsi dalle conseguenze negative eventualmente derivanti dall'assunzione di partecipazioni in altri enti (Cass. Civ., Sez. I, ord., 13 gennaio 2021 n. 366). In questo stesso senso si veda anche Cass., Civ., n. 10507/2016; Cass. Civ., 21 gennaio 2016, n. 1095; Cass. Civ., 30 marzo 2017, n. 12962; Cass. Civ., 30 gennaio 2018, n. 9572. Dunque, l'efficacia dell'acquisizione di partecipazioni in altre società non viene meno per l'assenza di una preventiva delibera assembleare che l'autorizzi, posto che la sua efficacia nei confronti dei terzi non ne è da quest'ultima influenzata. In conclusione Ai sensi dell'2361 c.c. l'assunzione di partecipazioni in altre imprese o società che comporti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea. Tale condizione regola sostanzialmente i rapporti tra i soci e la società stessa. Non riguarda invece - secondo giurisprudenza costante - i rapporti tra la società e i terzi. Pertanto, è da ritenere che, nelle società di capitali, l'acquisto di una partecipazione in un'altra società comportante responsabilità illimitata, sia valido ed efficace in relazione ai rapporti tra la società e i terzi nonostante l'assenza di una delibera assembleare che l'autorizzi. |