La richiesta di riesame va depositata presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari indicati con provvedimento DGSIA
10 Agosto 2023
La vicenda trae origine dall'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile la richiesta di riesame presentata avverso il provvedimento applicativo di una misura custodiale emessa dal GIP, in quanto pervenuta ad una casella PEC non abilitata alla ricezione di tale tipo di impugnazione.
Avverso tale provvedimento ricorreva per cassazione l'indagato, denunciando violazione dell'art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137/2020, essendo l'indirizzo utilizzato dalla difesa espressamente stato indicato nell'elenco degli indirizzi PEC del Tribunale di Napoli, come l'unico a ricevere tutti gli atti del riesame.
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dalle disposizioni transitorie dettate, in attesa della integrale entrata in vigore della riforma cd. Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), dal d.l. n. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 199/2022. In particolare, per ciò che attiene alle modalità di deposito dell'impugnazione e alle conseguenze della sua inosservanza, occorre far riferimento a quanto disposto dall'art. 87-bis del d.lgs. n. 150/2022, introdotto dal citato d.l. n. 162/2022. Al comma 1 si prevede tra l'altro che - fino all'entrata a regime del nuovo processo telematico - il deposito dell'atto sia effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati con provvedimento della DGSIA, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con specifico riferimento alle impugnazioni, si prevede - come regola generale - che l'atto sia trasmesso tramite PEC dall'indirizzo PEC del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1: in deroga a tale disposizione, peraltro, il comma 6 dell'art. 87-bis dispone che nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali, o reali, l'atto di impugnazione sia trasmesso all'indirizzo di PEC del tribunale di cui all'art. 309, comma 7, c.p.p. Infine, ai sensi del comma 7 del citato art. 87-bis, la richiesta di riesame è inammissibile, tra l'altro, quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di PEC non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento DGSIA di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello (confermata, nella specie, la decisione che aveva rigettato la richiesta di riesame presentata dall'avvocato dell'indagato all'indirizzo PEC errato, in quanto non abilitato alla ricezione di tale tipo di impugnazione).
Alla luce di tale cornice normativa, secondo i giudici, non può dubitarsi della correttezza della decisione del Tribunale di Napoli, dovendo evidentemente aversi riguardo all'individuazione degli indirizzi PEC operata con provvedimento del 9 novembre 2020 dal Direttore Generale dei Sistemi Informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, contenuta nell'allegato del predetto provvedimento. In tale allegato, compare l'indirizzo depositoattipenali5.tribunale.napoli.giustiziacert.it, richiamato nell'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso, e non anche l'indirizzo utilizzato dal difensore.
Del resto, la corrispondenza di tale indirizzo al Tribunale del riesame di Napoli, e la necessità di fare esclusivo uso dell'indirizzo medesimo, emergono con assoluta chiarezza dalla pagina dedicata a tale Ufficio nel sito del Ministero della Giustizia, in cui si specifica che l'indirizzo per le richieste di riesame presentate dai difensori è, appunto, quello sopra indicato e non il diverso indirizzo utilizzato. |