Chiarimenti da Filo Diretto: riscossione coattiva nonostante l'estinzione del reato e ripartizione spese processuali penali
14 Agosto 2023
Declaratoria di estinzione del reato e procedure di riscossione coattiva. Il Dirigente del Tribunale ordinario di Catania ha segnalato le lamentele dell'utenza, in caso di riscontrata persistenza di procedure di riscossione coattiva, ad onta dell'intervenuta declaratoria di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p. Equitalia giustizia, infatti, nonostante la ricezione del MOD-B, previsto all'art. 5 della Convenzione con il Ministero, non provvederebbe ad effettuare lo sgravio della pena pecuniaria. L'Ufficio riferisce che la prassi adottata in tali casi consista «nella trasmissione dei provvedimenti dichiarativi dell'estinzione del reato emessi dal GE con nota B tramite applicativo Siam ai fini del discarico della somma dal ruolo e della eliminazione della partita di credito dalla pendenza senza espressa richiesta di sgravio».
Dal monitoraggio effettuato dalla Direzione Generale degli Affari interni del DAG nel corso del 2022 è emerso che «in presenza di declaratoria di estinzione del reato ex art. 460, comma 5, c.p.p., non accompagnata da esplicita declaratoria di estinzione della pena pecuniaria, la quasi totalità degli Uffici richieda esplicitamente lo sgravio della pena pecuniaria, mentre presso una minoranza sia invalsa una prassi che non fa conseguire, alla declaratoria di estinzione del reato, lo sgravio della partita di credito trasferita ad Equitalia Giustizia. Alla luce di quanto sopra, questa Direzione non può che invitare la S.V., in assenza di esplicita declaratoria di estinzione della pena, laddove quest'ultima sia ritenuta ipso iure conseguente all'estinzione del reato, di fare esplicita comunicazione o richiesta di sgravio della partita trasferita ad Equitalia Giustizia S.p.A., in sede di trasmissione del provvedimento di estinzione del reato mediante nota MOD-B».
Riscossione ripartizione delle spese processuali penali. La Corte d'appello di Bologna chiede invece se «sia corretto ripartire le spese processuali recuperabili per intero ex art. 205, commi 2 e 2-bis, d.P.R. n. 115/2002, in parti uguali tra i condannati per differenti capi di imputazione» e di «precisare le modalità operative con le quali gli uffici giudiziari possano associare le singole voci di spesa ai capi di imputazione per i quali sono state sostenute».
Dopo aver precisato il quadro normativo di riferimento ed aver richiamato la pronuncia della Cass.pen., n. 31358/2021, la Direzione Generale afferma che «la disciplina previgente e l'attuale sono accomunate dal principio secondo cui è consentito porre a carico del condannato le sole spese processuali sostenute per l'accertamento del reato cui si riferisce la condanna e di quelli con lo stesso eventualmente connessi, ex art. 12 c.p.p. Chiaramente, in caso di spese di intercettazione, deve trattarsi di titoli di reato che abbiano consentito tale atto d'indagine, e con esso l'anticipazione della correlativa voce di spesa. Trattasi, come detto, di limite interno al sistema, derivando direttamente dal principio secondo cui non possono porsi a carico del condannato le conseguenze della occasionale riunione o separazione dei procedimenti penali, principio che a sua volta poggia sulla «valenza di sanzione economica accessoria alla pena, partecipe in qualche modo dello stesso regime giuridico di essa» della condanna al pagamento delle spese processuali (Cass. pen., sez. un., n. 491/2012; v. ancora). In conclusione, poiché “per legge (art.535 c.p.p.) la condanna alle spese segue la condanna agli effetti penali” (Cass. pen. n. 3111/2013), debbono essere escluse dal recupero:
In breve, in risposta al quesito posto da codesta Corte, in applicazione delle norme citate e dei principi richiamati, questa Direzione Generale ritiene di poter agevolmente pervenire alla conclusione secondo cui le spese processuali ripetibili di cui all'art. 205 commi 2 e 2-bisd.P.R. 115/2002 debbano essere ripartite tra i soli imputati per i quali sia intervenuta condanna per il reato cui afferiscono».
*Fonte: DirittoeGiustizia |