Interessi e commissione di massimo scoperto

Studio Mascellaro Fanelli
16 Novembre 2023

Il Tribunale di Trapani si pronuncia su un’azione di accertamento negativo del credito e ripetizione di indebiti bancari intrapresa da un correntista, facendo chiarezza sulla commissione di massimo scoperto e sulla determinazione del Teg.

In materia di contratti bancari (nella specie: di conto corrente), va ritenuta inammissibile l'eccezione di illegittimità degli addebiti eseguiti dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto, per nullità di causa della stessa. La commissione di massimo scoperto non può essere ritenuta nulla, per nullità di causa della clausola con cui viene pattuita: pur essendo collegata agli interessi, la CMS opera su un piano diverso, avendo la funzione di costituire la controprestazione per il rischio crescente che la banca si assume in proporzione dell'ammontare dell'utilizzo dei fondi; essa va considerata legittima se adeguatamente pubblicizzata, nel rispetto della previsione dell'art. 16 TUB.

Per la verifica del Teg contrattuale devono essere utilizzate le Istruzioni di Banca d'Italia, perchè normativa tecnica secondaria di natura vincolante.

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