Rimessione in termini se i file degli atti sono illeggibili dopo la seconda PEC
17 Novembre 2023
Il Tribunale per i minorenni accoglieva il ricorso proposto dal Pubblico Ministero dichiarando lo stato di adottabilità di due minori e confermando la nomina del tutore provvisorio del servizio sociale; disponeva, altresì, il collocamento dei due minori nell'attuale famiglia affidataria a scopo adottivo, con interruzione dei rapporti con i genitori, con la sola eccezione di garantire ad uno dei ragazzi di proseguire la frequentazione di fatto dei genitori nell'ambito di incontri protetti organizzati dal tutore e dal servizio sociale. Avverso tale sentenza, proponevano appello i genitori naturali chiedendo preliminarmente di dichiarare la nullità del procedimento per violazione dell'art. 78 c.p.c., di revocare lo stato di adottabilità non sussistendo lo stato di abbandono dei minori e, in via istruttoria, disporre una consulenza tecnica sulle persone degli appellanti volta ad indagarne le capacità genitoriali. Unitamente all'atto introduttivo, le parti appellanti depositavano istanza di rimessione in termini, sostenendo di avere proposto tempestivamente appello, depositando la busta telematica; che quest'ultima risultava accettata e consegnata, ma successivamente l'ufficio giudiziario non aveva comunicato alcun esito e la busta risultava ancora in lavorazione; che, dopo aver comunicato il problema alla cancelleria, avevano provveduto a nuovo deposito, stante l'impossibilità per la cancelleria di recuperare la precedente busta telematica. Il giudice del gravame sosteneva che la mancata ricezione da parte degli appellanti della terza e della quarta PEC non avrebbe inficiato il perfezionamento e la tempestività del deposito telematico, essendo a tal fine sufficiente la ricezione del secondo messaggio contenente la ricevuta di avvenuta consegna che, secondo le scansioni cartecee depositate sarebbe avvenuta tempestivamente. Tuttavia, si sosteneva che era comunque necessario che il contenuto della busta contenesse effettivamente gli atti necessari a perfezionare il deposito, mentre nel caso di specie, si riteneva che non era stato possibile verificare il contenuto delle stesse in quanto non apribili e quindi palesemente viziate. Il servizio sociale, tutore dei minori, chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Avverso la predetta sentenza gli appellanti proponevano ricorso per cassazione articolato in un solo motivo. I ricorrenti denunciavano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 58, l. n. 92/2012, e dell'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012. Con successiva istanza di rimessione in termini, i ricorrenti riferivano di aver ricevuto in sede di iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione, la ricevuta di accettazione di consegna e una PEC di esito dei controlli automatici informativa di errore imprevisto e necessità di verifiche; che solo dopo la loro richiesta di verifiche avevano ricevuto la PEC n. 4 che informava del rigetto dell'atto per errore di decifratura della busta. Con ordinanza interlocutoria, la Suprema Corte disponeva preliminarmente la rimessione in termine dei ricorrenti e mandava alla cancelleria di richiedere informazione scritta alla cancelleria della Corte d'appello al fine di ottenere notizie sulla busta telematica, onde verificare, in particolare, se i file degli atti in essa contenuta fossero o meno leggibili da parte della stessa cancelleria. Parte ricorrente depositava, inoltre, memoria con cui chiedeva la dichiarazione di nullità del procedimento per mancata nomina del curatore ex art. 78 c.p.c. Il Procuratore generale concludeva per l'accoglimento del ricorso. La Cassazione riteneva fondata l'istanza, atteso che, a seguito dell'informativa ricevuta dalla cancelleria della Corte d'appello, constatava che l'errore imprevisto verificatosi al momento dell'invio della busta telematica, non fosse loro addebitabile, evidenziava, inoltre, che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda missiva PEC attestante la consegna. L'assunto dei ricorrenti è fondato posto che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, le buste telematiche si potevano aprire e contenevano i necessari allegati (ossia atto di appello, provvedimento impugnato e procura). Tale richiesta trova riscontro in tre importanti elementi:
Premesso tutto quanto innanzi, la Cassazione concludeva sostenendo che l'inammissibilità dell'appello era stato dichiarato illegittimamente. In conclusione, veniva accolto il ricorso, la sentenza impugnata veniva cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, la quale doveva valutare anche la richiesta di dichiarazione di nullità per la mancata nomina del curatore speciale dei minori e doveva regolare anche le spese del giudizio di legittimità. Fonte: dirittoegiustizia.it |