Morte di uno dei coniugi in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio
01 Febbraio 2024
La morte di uno dei coniugi sopravvenuta in pendenza di procedimento di separazione personale o di divorzio comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi. E’ quindi ammissibile il ricorso in appello del coniuge superstite nei confronti degli eredi dell’altro coniuge, al fine di ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere e conseguente la nullità e comunque l’inefficacia della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale prima del decesso di uno dei coniugi, a sua volta intervenuto anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza. |