Crediti del de cuius e oneri dell’erede

15 Febbraio 2024

In conformità allo stato di graduazione inerente alla procedura concorsuale dell'eredità beneficata, risulta un attivo residuo dopo i pagamenti. Gli eredi possono, senza attendere la decorrenza della prescrizione triennale di cui all'art 502 cc, fare proprio l'attivo residuo come bene personale?

In tema di creditori del de cuius ed oneri dell'erede nei confronti di questi, ci si chiede se gli eredi possano fare proprio l'attivo residuo dell'eredità come bene personale, al netto del soddisfacimento dei crediti noti, senza attendere il decorso della prescrizione prevista dal terzo comma dell'art. 502 c.c.

Al fine di ricostruire adeguatamente il quadro d'insieme, e fornire riscontro al quesito, si premette anzitutto che gli eredi possono accettare l'eredità del de cuius puramente/semplicemente o col beneficio d'inventario, così come disciplinato dall'art. 470 c.c.

Tramite l'accettazione con beneficio d'inventario l'erede tiene distinto il proprio patrimonio da quello del defunto. Allo stesso tempo l'accettante conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto.

Avvenuta l'accettazione dell'eredità, nel caso in cui vi siano soggetti che vantano un credito non prescritto nei confronti del de cuius, l'erede può soddisfare i creditori seguendo apposite procedure (semplici/individuali o concorsuali).

L'azione di liquidazione del credito che garantisce una maggiore sicurezza relativa alla consistenza dei debiti, all'erede, è la procedura concorsuale, grazie alle formalità proprie di detta procedura.

In primo luogo, la liquidazione concorsuale ha origine con la presentazione all'erede, da parte dei creditori, di apposite dichiarazioni di credito.

Successivamente, ai sensi dell'art. 499 c.c., scaduto il termine entro il quale i creditori devono presentare le apposite dichiarazioni di credito (ex art. 498 c.c.), l'erede provvede, con l'assistenza di un notaio, a definire il c.d. “stato di graduazione” ove i soggetti legittimati sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. 

Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Dopodiché, trascorsi trenta giorni, senza reclami dalla data della pubblicazione, lo stato di graduazione dei creditori diviene definitivo.

Tale azione costituisce onere per l'erede di soddisfare i crediti vantati sul patrimonio del de cuius, nel rispetto delle modalità definite.

Da ultimo, rispettate le dovute formalità e divenuto definitivo lo stato di graduazione, l'erede deve provvedere a soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo.  Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede.

Si fa presente che, qualora l'erede violi i diritti dei creditori inseriti nello stato di graduazione ed alieni beni durante la procedura concorsuale (senza autorizzazione del Giudice), lo stesso decade dal beneficio di erede e risponde dei debiti con il proprio patrimonio, seppur abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario.

Ciò che occorre chiarire in questa sede è, in particolare, il dettato normativo del comma terzo dell'art. 502 c.c.

Ci si chiede per l'appunto quali siano le garanzie dei creditori/legatari i quali presentano tardivamente la propria dichiarazione di credito e non sono pertanto noti al momento della redazione dello stato di graduazione.

Sul tema, l'art. 502 c.c. comma terzo, sancisce una forma di garanzia a tutela di questi ultimi, stabilendo anzitutto che i creditori e i legatari, che non si siano presentati prima della redazione della graduazione, abbiano comunque azione contro l'erede, seppur nei soli limiti della somma residua dopo il pagamento dei creditori e legatari inseriti nello stato di graduazione.

La norma prevede inoltre che la suddetta legittimazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunciato i reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

Esaminando dettagliatamente il testo della norma, si può certamente affermare che la specifica indicazione relativa alla prescrizione triennale sancisce il principio di certezza delle norme. In assenza di tale termine perentorio infatti, i creditori, i quali presentino dichiarazioni di credito tardive, non avrebbero alcuna tutela nei confronti del proprio credito.

Allo stesso tempo il termine triennale funge da garanzia per la certezza del credito nei confronti dell'erede il quale sarebbe altrimenti vincolato, a tempo indeterminato (fatta salva la prescrizione dei singoli crediti), al soddisfacimento dei creditori sopravvenuti successivamente all'individuazione dello stato di graduazione.

Ripercorso il testo dell'art. 502 c.c. comma terzo, e chiarita la ratio della prescrizione triennale, si ritiene che la risposta al quesito suddetto sia negativa. Infatti, non si può prevedere che l'erede possa fare propri i beni residui violando i termini di prescrizione, poiché tale agito comporterebbe una violazione delle garanzie del credito nei confronti dei soggetti legittimati.

La norma non definisce espressamente quali azioni siano esperibili dai creditori, seppur sia indubbio che, qualora l'erede faccia propri i beni ancora soggetti a crediti, lo stesso sarà tenuto al soddisfacimento del credito.

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