Reclamo avverso provvedimenti di competenza collegiale e presidenziale
21 Marzo 2024
Come è noto, a seguito della riforma Cartabia, i nuovi procedimenti in materia di famiglia vengono oggi disciplinati dagli arti 473-bis e ss. del codice di procedura civile. In relazione al deposito telematico è di particolare interesse il caso peculiare del reclamo avverso provvedimenti collegiali e presidenziali che, ex art. 473-bis.22 e 473-bis.24, sono di competenza della Corte d'Appello e non del Tribunale in sessione collegiale. Questo spostamento di Curia porta con sé alcune problematiche in tema di trasmissione telematica dell'atto da depositare. All'interno dei redattori per il deposito telematico civile, infatti, è presente uno schema atto denominato “reclamo” ma che, sin dalla sua creazione, è sempre stato affetto da un errore di fondo relativo alla sua strutturazione base; lo schema de quo – infatti - richiede di inserire – in via obbligatoria – il numero del fascicolo ove è stato assunto il provvedimento oggetto di reclamo; ma qualora – come detto nell'esempio che precede – la Curia competente fosse la Corte d'Appello ed il provvedimento reclamato fosse stato emesso dal Tribunale, l'inserimento del numero di ruolo del fascicolo originario provocherebbe un errore di sistema che porterebbe a collegare il reclamo a quello stesso numero di ruolo della Corte d'Appello invece che del Tribunale. Problemi analoghi si presentano in tutti i casi di cambio di Registro laddove, pur rimanendo fermo il Tribunale di competenza, il numero di Ruolo Generale sarà quello del registro di origine (ad esempio “esecuzioni”) ma il sistema lo interpreterà invece quale numero del contenzioso ordinario. Per ovviare a tale inconveniente di natura tecnica, sarà quindi necessario — nel caso di specie —utilizzare il tipo atto “ricorso” invece che il tipo atto “reclamo”. Qualora, concludendo, dovessimo depositare – come nel caso oggetto di esempio – un reclamo ex art. 473-bis.24, dovremo provvedere a selezionare dal redattore la busta “ricorso”, che non richiederà l'inserimento del numero di ruolo del procedimento ove è stato assunto il provvedimento reclamato e che permetterà al sistema la creazione della nota di iscrizione a ruolo che, come appare scontato, è assolutamente necessaria qualora si incardini un nuovo procedimento che non vada ad inserirsi in un fascicolo già esistente, ma che debba prendere un numero di ruolo completamente nuovo. |