L'allarmante diffusione della violenza di genere e domestica ha indotto il legislatore della riforma a prevedere nella l. n. 206/2021 numerosi principi di delega finalizzati a evitare il verificarsi di fenomeni di cd. vittimizzazione secondaria nell'ambito dei procedimenti civili e minorili aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari, ed in particolare l'affidamento dei figli minori.
Per dare attuazione ai principi di delega richiamati è stata introdotta, nel Capo III, dedicato alle “Disposizioni speciali”, una intera Sezione, intitolata “Della violenza di genere e domestica”, per disciplinare i procedimenti nei quali una delle parti alleghi di essere vittima di violenza agita dal partner o dall'ex partner, o alleghi che vittima di violenza – anche nella forma della violenza assistita - o di abuso sia il figlio minore delle parti stesse.
Per quanto in questa sede di specifico interesse, l'art. 473-bis. 42, comma 5, c.p.c. ha in primo luogo previsto che con il decreto di fissazione di udienza, il giudice deve richiedere, anche d'ufficio e senza ritardo, al pubblico ministero ovvero alle altre autorità competenti (giudice penale, giudice minorile, autorità amministrativa) informazioni in merito ai diversi procedimenti pendenti, con trasmissione degli atti (ove ostensibili, perché non coperti da segreto istruttorio) entro il termine di quindici giorni.
La norma disciplina anche lo svolgimento dell'udienza per evitare che si realizzino forme di vittimizzazione secondaria, prevedendo al secondo comma che il Giudice deve tutelare la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima e la sua sicurezza, anche evitando, se ritenuto opportuno, la contemporanea presenza delle parti.
In deroga alla previsione dell'art. 473-bis.21, il legislatore ha previsto che le parti non sono tenute a comparire personalmente alla prima udienza (art. 473-bis. 42, ult. comma, c.p.c.).
Quanto alla necessità di evitare contatti diretti, il giudice potrà in ogni caso ricorrere all'udienza da remoto, ovvero a scansioni orarie della comparizione delle parti che, ferma la presenza dei difensori per assicurare la pienezza del contraddittorio, potranno evitare contatti diretti tra presunta vittima e presunto autore della condotta.
Si prevede, per le medesime finalità, la possibilità di disporre, a tutela della vittima la secretazione dell'indirizzo di residenza, quando la stessa sia collocata in struttura protetta e in presenza di esigenze di sicurezza (art. 473-bis. 42, comma 4, c.p.c.).
Nel caso in cui le parti compaiano alla prima udienza, il giudice non dovrà compiere il tentativo di conciliazione e non dovrà invitare le parti a ricorrere alla mediazione, vietata in presenza di allegazioni di violenza domestica o abuso. È stata, tuttavia, fatta salva la possibilità per il giudice di disporre l'invito alla mediazione e la conciliazione nel caso in cui nel corso del giudizio si ravvisi l'insussistenza dei fatti di violenza.
Il legislatore della riforma ha, inoltre, deciso di dettagliare l'attività istruttoria che il giudice deve compiere senza ritardo, anche di ufficio, in presenza di allegazione di episodi di violenza domestica o di abusi familiari prima di emettere i provvedimenti provvisori (art. 473-bis.46 c.p.c.)
La finalità delle previsioni è quella di anticipare l'accertamento sulla fondatezza o meno delle allegazioni di violenza alle fasi preliminari del giudizio, al fine di garantire che l'adozione dei provvedimenti, anche provvisori, avvenga sulla base di riscontri, seppure sommari.
Il primo comma dell'art. 473-bis.44 c.p.c. prevede che il giudice proceda all'interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti per tutelare la presunta vittima, e adottando le idonee modalità di tenuta dell'udienza a garanzia della vittima, ovvero su richiesta della stessa.
Il giudice può disporre senza ritardo e di ufficio mezzi di prova anche di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, garantendo in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio ed il diritto alla prova contraria onde assicurare il giusto processo.
La norma richiamata indica, a titolo esemplificativo, la possibilità di escutere soggetti che potrebbero aver assistito a fatti di violenza o abuso, ovvero acquisiti documenti presso uffici pubblici (ad esempio referti di pronto soccorso) o uffici delle Forze dell'Ordine (ad esempio i verbali di accesso o relazioni di servizio degli operatori chiamati per interventi sui luoghi), sempre previo rispetto dell'eventuale segreto istruttorio quando siano in corso indagini penali.
Il giudice deve, inoltre, procedere all'ascolto del minore personalmente e senza ritardo ed avendo cura di evitare ogni contatto diretto tra il minore e il presunto autore della violenza e dell'abuso (art. 473-bis.45 c.p.c.).