Ricorribilità per cassazione del provvedimento di ammonimento in materia di responsabilità genitoriale

25 Marzo 2024

Il provvedimento di ammonimento di uno dei genitori emesso ex art. 709-ter, comma 2, n. 1, c.p.c., a differenza dei provvedimenti di risarcimento dei danni o di irrogazione di una sanzione pecuniaria, previsti dalla stessa norma, non è ricorribile per cassazione.

Il caso e la questione controversa

La questione oggetto di contrasto attiene alla ricorribilità per cassazione del provvedimento di ammonimento adottato, ai sensi dell'art. 709-ter, comma 2, n. 1, c.p.c. dalla Corte d'appello in sede di reclamo nell'ambito dei giudizi aventi a oggetto la responsabilità genitoriale.

Il principio di diritto
Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2022, n. 22100

Il provvedimento di ammonimento di uno dei genitori emesso ex art. 709-ter, comma 2, n. 1, c.p.c., a differenza dei provvedimenti di risarcimento dei danni o di irrogazione di una sanzione pecuniaria, previsti dalla stessa norma, non è ricorribile per cassazione, essendo privo dei caratteri della decisorietà e definitività.

Il contrasto

Ricorribilità per cassazione del provvedimento di ammonimento in materia di responsabilità genitoriale

La pronuncia della Corte n. 22100/2022 (in senso conforme, Cass. civ., sez. I, ord., n. 1568/2022; Cass. civ., sez. I, sent., n. 21718/2010) si pone in inconsapevole contrasto con altra giurisprudenza di legittimità relativamente alla questione della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti, resi ai sensi dell'art. 709-ter, comma 2, n. 1, c.p.c., contenenti una sanzione adottata in caso di inadempienza dei genitori in relazione alle modalità di affidamento dei figli e all'esercizio della potestà genitoriale.

L'art. 709-ter c.p.c., oggi abrogato dal d.lgs. n. 149/2022 e s.m.i., prevedeva la possibilità di adire il giudice per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale o alle modalità di affidamento dei figli nati dall'unione.

In tale contesto, al giudice procedente era consentito emanare dei provvedimenti nei confronti del genitore ritenuto responsabile di un inadempimento ai doveri su di esso ricadenti in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale.

In particolare, il secondo comma del citato articolo indicava quattro tipologie di sanzioni applicabili dal giudice in esito al giudizio:

1) ammonizione del genitore inadempiente;

2) risarcimento dei danni, a carico del genitore inadempiente nei confronti del minore;

3) risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro, anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti;

4) condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Ai fini della ricorribilità in cassazione del provvedimento, nell'ipotesi in cui esso fosse stato reso dalla Corte di appello nella fase di reclamo avverso il provvedimento reso dal giudice procedente in primo grado, è noto che debbono sussistere i presupposti previsti dall'art. 111 Cost. per la ricorribilità straordinaria, individuati in via generale dalla giurisprudenza nomofilattica nel contenuto decisorio del provvedimento impugnato e nel suo carattere di definitività.  

Il dissenso attiene all'individuazione di tale carattere nel provvedimento di ammonimento di cui al n. 1) dell'art. 709-ter, comma 2, c.p.c., atteso che sulla ricorribilità straordinaria per cassazione dei provvedimenti sanzionatori di cui ai successivi numeri 2, 3 e 4 del medesimo articolo i due provvedimenti in commento sono conformi in senso positivo, trattandosi di provvedimenti aventi un carattere economicamente afflittivo, come tali immediatamente incidenti sul patrimonio giuridico del genitore sanzionato, stante la loro eseguibilità anche in forma coattiva, e potenzialmente definitivi, ove non impugnati.

Secondo l'ordinanza n. 22100/2022, che riprende un argomento utilizzato anche da altri precedenti della Corte Suprema (Cass. civ. n. 4176/2014; Cass. civ. n. 16980/2018, Cass. civ. n. 13400/2019), l'ammonimento di cui al n. 1) dell'art. 709-ter, comma 2, c.p.c. non sarebbe ricorribile per cassazione, in quanto avrebbe una natura meramente esortativa e non immediatamente afflittiva. A tanto condurrebbe la considerazione che obiettivo del provvedimento è quello di stigmatizzare il comportamento inadempiente tenuto dal genitore responsabile, al solo fine di esortarlo a modificare in futuro la propria condotta, adeguandola al corretto adempimento degli obblighi genitoriali indicati nel procedimento in corso. Esso non avrebbe quindi né carattere decisorio, perché si esaurirebbe in un semplice richiamo a modificare un comportamento, né conseguentemente carattere di definitività, non essendo in alcun modo coercibile in forma esecutiva per l'ipotesi di mancato spontaneo adeguamento da parte dell'intimato.

A tale orientamento si contrappone quello espresso dalla pronuncia n. 142/2023, secondo cui la portata semantica dell'espressione letterale adoperata dal legislatore nella formulazione del n. 1) dell'art. 709-ter, comma 2, c.p.c., non avrebbe natura meramente esortativa, bensì di vera e propria “implicita minaccia” (così testualmente nel provvedimento in commento) di più gravi misure per l'ipotesi di persistente inadempienza al contenuto del provvedimento ammonitorio.

A parere della Corte, quindi, l'ammonimento sarebbe implicitamente prodromico, per l'ipotesi di mancato adeguamento alla prescrizione in esso contenuta, a una futura revisione in senso restrittivo delle condizioni previste per l'esercizio da parte del genitore dei suoi diritti nei riguardi della prole, sino ad arrivare all'adozione di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità medesima. Da tanto deriverebbe una portata immediatamente afflittiva del provvedimento in esame che, unita alla potenziale irrevocabilità della misura (e all'eventuale sua non impugnabilità per effetto dell'interpretazione qui scartata), qualificherebbe i requisiti di decisorietà e di definitività idonei a far ritenere ammissibile il riconoscimento dell'impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione.

Va sottolineato che il contrasto interpretativo appena segnalato, ben lungi che superato dall'avvenuta abrogazione dell'art. 709-ter c.p.c., è destinato a riproporsi anche alla luce delle nuove previsioni contenute per il c.d. “rito unificato famiglia”, come introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 e s.m.i.

Infatti, la Riforma del rito di famiglia ha, come è noto, ampliato e deformalizzato i poteri del giudice in tema di provvedimenti resi nei riguardi dei genitori per salvaguardare l'interessi della prole. A tanto conduce la piana lettura degli artt. 473-bis.15 c.p.c. (in tema di provvedimenti indifferibili ante causam), 473-bis.22 (in tema di provvedimenti in corso di causa), laddove è evidente la deformalizzazione del contenuto dei provvedimenti che il giudice può adottare nei confronti di uno o di entrambi i genitori per la miglior tutela dei diritti della prole.

L'abbandono della descrizione tipizzante del contenuto dei provvedimenti che il giudice può adottare, verosimilmente aumenterà la rilevanza interpretativa del contenuto provvedimentale, al fine di scrutinarne le modalità di impugnazione da parte del genitore destinatario degli effetti del comando giudiziale.

E il nuovo art. 473-bis.24, nel prevedere la ricorribilità per cassazione dei citati provvedimenti atipici ai sensi dell'art. 111 Cost., sarà verosimilmente foriero di questioni interpretative sulle caratteristiche dei provvedimenti resi, in relazione alla loro riconoscibilità al paradigma di cui al ricorso straordinario per cassazione, in forma del tutto analoga alla questione in esame.

La dottrina

Sul tema, si veda:

Bonilini-AA.VV. Diritto di famiglia, Vol. III, Milano, 2022, 795 e ss.

AA.VV. Riforma Cartabia: le nuove regole su separazione, divorzio e minori, Milano, 2023, 16 e ss.

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