L’acquisizione di chat estere dopo l’intervento delle Sezioni Unite

La Redazione
05 Aprile 2024

Sul tema sono infatti recentemente intervenute le Sezioni Unite con l’informazione provvisoria n. 3/2024 affermando che tali conversazioni possono essere acquisite in un procedimento secondo regole, limiti e garanzie diverse che dipendono dalle modalità con cui l’autorità estera ha, a sua volta, acquisito i dati conservati nel server.

Il Tribunale di Bari confermava il provvedimento con cui il G.i.p. aveva applicato ad un imputato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'imputazione di tentato omicidio aggravato dal metodo e dalla finalità mafiosa. Le conversazioni telefoniche e ambientali intercettate in altri procedimenti, nonché le chat acquisite all'estero mediante ordine di indagine europeo rivolto alle autorità francesi, erano infatti considerati elementi sufficienti a sostenere i gravi indizi di colpevolezza dell'uomo.

In particolare, rilevanza determinante avevano avuto le chat ottenute dalla polizia francese trasmesse tramite DVD allegato alle operazioni svolte previa decriptazione. Trattandosi di dati informativi documentali conservati all'estero, il Tribunale riteneva correttamente applicata la procedura di cui all'art. 234-bis c.p.p. e non necessaria la disciplina delle intercettazioni.

Proprio su questo nodo si incentra il ricorso presentato dalla difesa in sede di legittimità.

Il ricorso risulta fondato.

Il Collegio ricorda l'intervento delle Sezioni Unite che con la decisione del 29 febbraio 2024 (informazione provvisoria n. 3/2024, v. Come e con quali garanzie procedimentali possono essere acquisiti messaggi intercorsi su piattaforme cifrate? di M. Toriello e Le Sezioni Unite ammettono come prova l’intercettazione francese dei criptofoni di L. Filippi) e sottolinea il superamento del principio affermato dalla giurisprudenza maggioritaria secondo cui «la messaggistica oggetto di esame può essere sempre acquisita nel procedimenti ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p., alla stregua di dati informativi di natura documentale conservati all'estero, per approdare alla diversa conclusione che l'acquisizione ed utilizzazione dei messaggi in questione è sottoposta a regole, limiti e garanzie diverse che dipendono dalle modalità con cui l'autorità estera ha, a sua volta, acquisito i dati conservati nel server».

Nello specifico, se l'acquisizione è avvenuta mediante captazione in tempo reale di un flusso di comunicazioni si considera realizzata attività di intercettazione in procedimento separato per la quale, pur potendo il P.M. emettere ordine di indagine europeo, trova applicazione l'art. 270 c.p.p. Sarà quindi il giudice dello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine a dover valutare il rispetto dei diritti fondamentali, del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo.

Laddove invece i dati fossero ottenuti dall'autorità giudiziaria estera tramite trascrizione di comunicazioni già avvenute e conservate nella memoria di supporti utilizzati dai dialoganti, si tratterebbe di documenti acquisibili ai sensi dell'art. 238 c.p.p.

Nel caso di specie, il Tribunale ha erroneamente ritenuto ininfluente accertare le modalità con cui l'autorità francese aveva acquisito le conversazioni conservate nel server e trasmesse all'autorità nostrana, accertamento che peraltro era stato sollecitato dalla difesa.

Per questi motivi, la Cassazione accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari.

*Fonte: DirittoeGiustizia