Il Ministero della Giustizia sull’integrazione delle copie dell’atto di impugnazione tramite PEC

La Redazione
09 Aprile 2024

Con nota prot. n. 1052U del 23 febbraio 2024, pervenuta alla Direzione generale degli affari interni del Ministero della Giustizia in data 11 marzo, la Corte d'appello di Campobasso ha trasmesso il quesito ricevuto dal locale Tribunale relativo all'oggetto, invitando questo Ufficio a chiarire se in caso di omessa integrazione, da parte del legale di imputato ammesso a patrocinio a spese dello Stato, delle copie dell'impugnazione trasmessa via PEC, possa essere esperita la procedura contemplata dall'art. 272 d.P.R. n. 115/2002.

Il Ministero ha ribadito a riguardo che «l'integrazione delle copie dell'impugnazione presentata a mezzo posta elettronica certificata risulta necessitata dalle norme che tuttora impongono alla cancelleria, in tali casi, di preservare la continuità del fascicolo cartaceo, di inviare comunicazioni e notifiche alle parti e di trasmettere gli atti al giudice dell'impugnazione, con modalità che, allo stato, non può essere che cartacea». Ed è proprio l'art. 164 disp. att. c.p.p. ad indicare il numero di copie che debbono essere depositate dall'impugnante, in relazione al tipo di gravame proposto, prevedendo, in caso di mancato deposito, che alle copie provveda la stessa cancelleria “a spese del soggetto che ha presentato l'impugnazione”.

In breve, per rispondere al quesito in questione, sulla tematica dell'integrazione delle copie dell'atto di impugnazione pervenuto via PEC, questa Direzione generale suggerisce l'adozione delle seguenti  modalità operative:

  • richiesta  (tramite PEC o posta elettronica ordinaria) al difensore impugnante di integrazione delle copie mancanti, mediante deposito in cancelleria, entro il termine ritenuto congruo dall'Ufficio, considerando tutte le circostanze del caso;
  • in caso di omesso deposito delle copie richieste, quantificazione dell'importo da riscuotere in base all'art. 272 d.P.R. n. 115/2002 e verifica che lo stesso non sia inferiore a quello minimo stabilito dalla legge;
  • in caso di esito positivo, trasmissione degli atti ad Equitalia Giustizia S.p.A. per l'avvio della riscossione mediante ruolo, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

*Fonte: DirittoeGiustizia