Il Ministero della Giustizia sull’integrazione delle copie dell’atto di impugnazione tramite PEC
09 Aprile 2024
Il Ministero ha ribadito a riguardo che «l'integrazione delle copie dell'impugnazione presentata a mezzo posta elettronica certificata risulta necessitata dalle norme che tuttora impongono alla cancelleria, in tali casi, di preservare la continuità del fascicolo cartaceo, di inviare comunicazioni e notifiche alle parti e di trasmettere gli atti al giudice dell'impugnazione, con modalità che, allo stato, non può essere che cartacea». Ed è proprio l'art. 164 disp. att. c.p.p. ad indicare il numero di copie che debbono essere depositate dall'impugnante, in relazione al tipo di gravame proposto, prevedendo, in caso di mancato deposito, che alle copie provveda la stessa cancelleria “a spese del soggetto che ha presentato l'impugnazione”. In breve, per rispondere al quesito in questione, sulla tematica dell'integrazione delle copie dell'atto di impugnazione pervenuto via PEC, questa Direzione generale suggerisce l'adozione delle seguenti modalità operative:
*Fonte: DirittoeGiustizia |