L’impugnazione incidentale tardiva nei processi con obbligazioni solidali paritarie (o ad interesse comune)

16 Aprile 2024

Le Sezioni Unite, risolvendo un precedente contrasto giurisprudenziale, hanno ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva anche quando rivesta la forma dell'impugnazione adesiva rivolta nei confronti della parte destinataria di quella principale.

Questione controversa

La principale questione sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite, stante la necessità di superare la persistente distonia nella precedente giurisprudenza di legittimità, attiene il tema della legittimazione attiva e passiva dell'impugnazione incidentale tardiva nonché il correlato profilo dei limiti oggettivi di tale impugnazione nei processi con pluralità di parti, ove rilevino obbligazioni solidali c.d. paritarie o ad interesse comune.

Possibili soluzioni
Prima soluzione Seconda soluzione

Un primo orientamento ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte in cui quella principale contesti l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza (Cass. civ., sez. un., 27 novembre 2007, n. 24627, il cui principio di diritto è stato ribadito dalla prevalente giurisprudenza successiva tra cui, tra le più recenti, Cass. civ., 25 gennaio 2018, n. 1879; Cass. civ., 9 luglio 2020, n. 14596; Cass. civ., 5 settembre 2022, n. 26139).

Pertanto, per quest'orientamento, l'impugnazione incidentale è ritenuta ammissibile quando riveste tanto la forma della contro-impugnazione rivolta nei confronti del primo ricorrente, quanto quella adesiva proposta nei confronti della parte investita dall'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal precedente ricorrente: ciò poiché, anche nelle cause scindibili, l'interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale.

Peraltro, la S.C. ha precisato che l'ammissibilità della predetta impugnazione non è automatica, dovendosi procedere ad una verifica caso per caso circa l'eventuale pregiudizio nei confronti dell'impugnante incidentale tardivo a seguito dell'accoglimento dell'impugnazione principale.

In senso opposto, è stato sostenuto che, rispetto all'impugnazione principale proposta da un coobbligato contro la sentenza di condanna in solido, l'altro coobbligato non può impugnare in via incidentale adesiva se risulta esperito il termine lungo o breve per proporre impugnazione.

In questo senso, è stata esclusa l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva del coobbligato in solido, sostenendo che l'art. 334 c.p.c., consentendo di proporre impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata dalla controparte, si riferisce esclusivamente all'impugnazione incidentale in senso stretto, cioè a quella della parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o che è stata chiamata ad integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. Diversamente, quando il ricorso incidentale presenta un contenuto adesivo a quello principale, la parte che lo propone deve rispettare il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (Si tratta di Cass. civ., 21 gennaio 2014, n. 1120, nonché Cass. civ., 24 agosto 2020, n. 17614; Cass. civ.., sez. un., 29 ottobre 2020, n. 23903 che ha negato l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta non nella forma di un'impugnazione incidentale quanto piuttosto di una impugnazione autonoma, peraltro con l'osservanza dei termini previsti per tale impugnazione, ex art. 343, comma 2, c.p.c., ove ritenuta ammissibile).

Rimessione alle Sezioni Unite
Cass. civ., ord. interloc., 17 luglio 2023, n. 20588

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 20588 del 17 luglio 2023, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., al fine di pronunciarsi sulla seguente questione: “se l'impugnazione incidentale tardiva sia ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione sorge dall'impugnazione principale […], oppure se la stessa possa essere esperita […] soltanto dalla parte “contro” la quale è stata proposta l'impugnazione principale o da quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.”.

Nella stessa ordinanza sono state individuate due ulteriori questioni, la prima delle quali attiene alla possibilità che il principio fissato da Cass., Sez. Un., n. 24627 del 2007, “possa essere applicato anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione non principale, ma incidentale adesiva”. L'ultima, infine, riguarda la verifica “se, una volta dichiarata inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta reagendo all'impugnazione principale, debba considerarsi inammissibile, per consumazione del diritto di impugnazione, una seconda impugnazione incidentale presentata dalla stessa parte in reazione all'impugnazione incidentale di un differente coobbligato solidale”.

Principio di diritto

Le Sezioni Unite, con sentenza del 28 marzo 2024, n. 8486, hanno enunciato, rispetto alla principale questione controversa, il seguente principio di diritto: “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale”.

Nella stessa pronuncia sono stati enunciati altresì i seguenti principi di diritto, seppur le relative questioni sottoposte all'attenzione delle S.U. non costituissero oggetto di contrasto: da un lato, è stato affermato che “il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale tardiva”; dall'altro, che “il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione”.

Le motivazioni delle Sezioni Unite
Cass. civ., sez. un., 28 marzo 2024, n. 8486

È stato dapprima osservato, con riferimento all'individuazione del soggetto che può proporre gravame incidentale tardivo contro una sentenza pronunciata su un'obbligazione solidale ad interesse comune, che la giurisprudenza di legittimità ha sempre considerato le obbligazioni solidali ad interesse comune quali cause scindibili di cui all'art. 332 c.p.c., ad eccezione del caso in cui una parte abbia richiesto la pronuncia sulle domande di regresso o sulla relativa ripartizione nei rapporti interni.

Ed invero, nonostante la sentenza emessa sulla domanda proposta dal creditore nei confronti di più debitori in solido sia formalmente unica, la stessa consta di tante pronunce pari al numero dei coobbligati nei cui confronti è stata pronunciata: infatti, la mancata impugnazione da parte di un condebitore comporta il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti (Cass. civ., 14 luglio 2009, n. 16390).

Come è noto, invero, in sede di gravame, la scindibilità del cumulo di condanne in solido proposto in primo grado è ritenuta un corollario del primo comma dell'art. 1306 c.c. in virtù del quale la sentenza emessa tra un coobbligato ed il creditore non ha effetto nei confronti dei coobbligati rimasti estranei alla controversia.

Posto, dunque, che la sentenza che ha condannato in solido i coobbligati è sottoposta alla disciplina delle cause scindibili e che l'art. 334, comma 1, c.p.c. attribuisce il potere di impugnare in via incidentale tardiva a colui che riceve l'impugnazione o a coloro che sono chiamati ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c., il suddetto art. 334 cod. proc. civ. non può essere considerato un ostacolo alla possibilità per il coobbligato non impugnante di proporre gravame incidentale tardivo poiché in capo a quest'ultimo si configura un interesse qualificato che lo legittima a servirsi di tale rimedio impugnatorio anche in via tardiva.

Le Sezioni Unite hanno proseguito affermando che il rischio che si vuole scongiurare è quello che il coobbligato inerte non riesca ad ottenere, in sede di regresso, la quota parte dovuta dal coobbligato, che, invece, abbia visto riformata in sede di impugnazione la sentenza di condanna.

In questo senso, la possibilità per il coobbligato di impugnare la sentenza in via incidentale tardiva potrebbe garantire un risultato decisorio uniforme circa l'esistenza ed il modo di essere dell'obbligazione solidale, funzionale ad un corretto riparto dell'obbligazione in sede di regresso.

È, appunto, l'interesse qualificato e concreto ad impugnare che legittima il coobbligato solidale a proporre impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334, comma 1, c.p.c.

In tal modo, come osservato dalle Sezioni Unite, si può ottenere una tutela maggiormente effettiva e garantistica delle situazioni sostanziali, oltre che un'efficace economia processuale evitando la “corsa all'impugnazione precauzionale” da parte del coobbligato soccombente che, pur soddisfatto dal giudizio di primo grado, tema l'appello dell'altro coobbligato.

Pertanto, la S.C., osservando che tale finalità può rinvenirsi attraverso un inquadramento ermeneutico-sistematico operato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 24267 del 2007, ha ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso da queste ultime.

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