Consulta: resta perseguibile d’ufficio il delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero
29 Aprile 2024
La Corte costituzionale ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 574-bis c.p., sollevata dal Tribunale monocratico di Cuneo (ordinanza n. 106 del 20.6.2023), in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la punibilità a querela del delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero. La Consulta non ha condiviso la teorizzata disparità di trattamento rispetto alla sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.), affermando invece che «la discrezionalità del legislatore nel prevedere un diverso regime di perseguibilità dei due reati non è stata esercitata in maniera irragionevole». Dopo l'inquadramento sistematico delle fattispecie di cui agli artt. 574 e 574-bis c.p., entrambe collocate tra i reati contro l'assistenza familiare, la Corte Costituzionale si concentra sulla condotta tipizzata dalla nuova ipotesi criminosa e individua l'elemento specializzante del reato nel fatto che la ‘conduzione' o il ‘trattenimento' vengono realizzati all'estero, vale a dire lontano dal luogo di residenza o dimora abituale del minore. Unitamente al rilievo pubblicistico del bene giuridico tutelato, la specialità del tipo giustifica la maggiore severità della pena e il regime di procedibilità d'ufficio dell'art. 574-bis c.p. D'altra parte, la profilatura del reato introdotto dalla legge n. 94 del 2009 è volto a preservare il minore da comportamenti in grado di incidere non solo i) sull'interesse del minore a non crescere lontano da uno dei genitori o da entrambi, ma anche ii) su quello di non vedersi sradicato dal suo originario contesto. Insomma, un delitto che modula la sua risposta sanzionatoria in funzione di un grado di offensività senz'altro più elevato di quello condensato nell'art. 574 c.p. L'ampio quadro di risposte sanzionatorie date dal legislatore alle condotte criminose che coinvolgono i minori è costellato di reati contro l'assistenza familiare che la Consulta ordina in base alla tutela dell'interesse familiare connesso all'esercizio della responsabilità genitoriale. Si tratta di un aspetto ampiamente investigato nel corpo della motivazione, che ripercorre le tappe evolutive attraverso le quali la potestà genitoriale (art. 316 c.c.) ha dovuto cedere all'interesse superiore del minore (315-bis c.c.) traducendosi in un concetto che non coincide più con l'esercizio di un potere sul minore-oggetto. In altri termini, la responsabilità genitoriale sui figli rimanda all'assunzione di un ruolo che il genitore svolge nell'interesse di un altro (il minore) e per il quale è chiamato a rispondere. Ed è proprio l'altruità dell'interesse tutelato dalla fattispecie a guidare la decisione della Consulta che ad esso subordina anche il ripristino dell'armonia familiare con l'altro genitore. Tale aspetto (invocato dal rimettente a sostegno del segnalato profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 574-bis c.p.), eventualmente agevolato dalla remissione di querela, può essere analogamente favorito dagli istituti della sospensione condizionale della pena e della c.d. giustizia riparativa senza incorrere nel rischio di condizionamenti psicologici del genitore denunciante (implicito alla procedibilità su impulso di parte). *Fonte: DirittoeGiustizia |